Regolamento (UE) 2022/2300
Regolamento delegato (UE) 2022/2300 della Commissione del 30 agosto 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento completa il quadro previsto dal regolamento (UE) 2021/847 per il programma Fiscalis, introducendo indicatori supplementari per misurare realizzazioni, risultati e impatti. Stabilisce inoltre che tali indicatori siano utilizzati nella sorveglianza e valutazione del programma, con cadenza annuale salvo alcuni indicatori d’impatto misurati biennalmente e nelle valutazioni intermedia e finale. Vengono anche disciplinati, in modo proporzionato, gli obblighi di rendicontazione dei beneficiari dei fondi, per evitare doppie comunicazioni e ridurre gli oneri amministrativi.
Regolamento delegato che integra il regolamento (UE) 2021/847 definendo il quadro di sorveglianza e valutazione del programma Fiscalis mediante indicatori supplementari e relativi obblighi di rendicontazione.
Ambito di applicazione
Si applica al programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale istituito dal regolamento (UE) 2021/847, con riferimento alla sorveglianza e valutazione del programma ai sensi degli articoli 14 e 15 di tale regolamento. Riguarda i destinatari dei fondi del programma, che devono fornire alla Commissione, ove richiesto, dati e informazioni pertinenti agli indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione. Si applica in tutti gli Stati membri ed è applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2022; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2022/2300: quadro di sorveglianza e valutazione del programma Fiscalis
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2021/847, che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale, definendo un quadro di sorveglianza e valutazione più articolato. La finalità è rendere misurabili non solo le attività del programma, ma anche i suoi risultati e impatti, attraverso indicatori supplementari e obblighi informativi calibrati in modo proporzionato.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si fonda sull’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/847. I considerando chiariscono che gli indicatori già previsti nell’allegato II del regolamento base sono idonei per la sorveglianza annuale della performance, ma non sufficienti per una valutazione completa del programma. Per questo motivo vengono introdotti indicatori aggiuntivi, con l’obiettivo di coprire realizzazioni, risultati e impatti, evitando al contempo duplicazioni informative e oneri amministrativi eccessivi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sorveglianza e valutazione del programma Fiscalis, in particolare ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/847. Il perimetro soggettivo rilevante è quello dei destinatari dei fondi del programma, che possono essere tenuti, su richiesta della Commissione, a trasmettere dati e informazioni pertinenti agli indicatori previsti. Il testo ha efficacia in tutti gli Stati membri e si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2022.
Sistema degli indicatori
Il cuore della disciplina consiste nell’integrazione degli indicatori già previsti dal regolamento istitutivo con quelli contenuti nell’allegato del regolamento delegato. Gli indicatori supplementari sono organizzati in tre categorie:
- indicatori di realizzazione, relativi ad esempio allo sviluppo e alla fornitura delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei (EES), all’affidabilità dell’EES e dei servizi di supporto informatico, al sostegno allo sviluppo delle capacità tramite azioni collaborative e al grado di conoscenza dei programmi;
- indicatori di risultato, relativi alla coerenza della normativa e delle politiche fiscali, all’uso delle tecnologie EES per l’interconnessione e lo scambio di informazioni, alla cooperazione operativa tra autorità nazionali e alle prestazioni operative delle autorità nazionali;
- indicatori d’impatto, relativi alla tutela degli interessi finanziari ed economici dell’Unione e degli Stati membri, al miglioramento del funzionamento del mercato interno e alla competitività/concorrenza leale nell’Unione.
Cadenza di misurazione e valutazioni
La regola generale è la misurazione annuale degli indicatori. Sono però esclusi dal ciclo annuale due indicatori d’impatto specificamente individuati nell’allegato, che devono essere misurati ogni due anni e, comunque, nell’ambito delle valutazioni intermedia e finale previste dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/847. La disciplina così costruita consente una lettura sia gestionale sia valutativa dell’andamento del programma.
Obblighi di rendicontazione e ruolo della Commissione
I destinatari dei fondi non sono soggetti a un obbligo generalizzato e autonomo di reporting continuo, ma devono fornire dati e informazioni quando la Commissione lo richieda e nella misura in cui siano pertinenti per il quadro di sorveglianza e valutazione. Il regolamento insiste sul carattere proporzionato degli obblighi informativi, con l’obiettivo di evitare doppie rendicontazioni e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari.
Allegato: contenuto degli indicatori supplementari
L’allegato dettaglia gli indicatori supplementari per il quadro di sorveglianza e valutazione. Tra le principali aree figurano:
- lo sviluppo delle componenti comuni dell’EES, con metriche su numero di progetti IT avviati o in esecuzione, costi effettivi rispetto a quelli previsti e stato di avanzamento rispetto al piano strategico pluriennale per la fiscalità (MASP-T);
- la fornitura delle componenti comuni, con riferimento alla messa in produzione, al rispetto delle scadenze MASP-T e alle revisioni delle tempistiche;
- l’affidabilità della rete comune di comunicazione e dei servizi di supporto informatico;
- il sostegno allo sviluppo delle capacità tramite azioni collaborative e la conoscenza dei programmi;
- la coerenza della normativa e delle politiche fiscali e l’uso delle tecnologie EES per aumentare l’interconnettività e lo scambio di informazioni;
- la cooperazione operativa tra autorità nazionali e le loro prestazioni operative;
- gli impatti sulla tutela degli interessi finanziari, sul funzionamento del mercato interno e sulla competitività e concorrenza leale nell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 1° gennaio 2022. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Integrazione del quadro di sorveglianza e valutazione
Nella sorveglianza e valutazione del programma Fiscalis ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/847 si utilizzano sia gli indicatori già previsti dall’allegato II di tale regolamento sia gli indicatori supplementari contenuti nell’allegato del regolamento delegato. Gli indicatori supplementari sono finalizzati a misurare realizzazioni, risultati e impatti del programma.
Cadenza di misurazione degli indicatori
Gli indicatori sono misurati ogni anno. Fanno eccezione gli indicatori d’impatto di cui al punto 1), lettera a), e al punto 3) dell’allegato, che sono misurati ogni due anni e anche nell’ambito delle valutazioni intermedie e finali previste dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/847.
Obblighi informativi dei destinatari dei fondi
Su richiesta della Commissione, i destinatari dei fondi del programma devono fornire i dati e le informazioni relativi agli indicatori pertinenti, al fine di contribuire al quadro di sorveglianza e valutazione. Gli obblighi di rendicontazione devono essere proporzionati e orientati a evitare la doppia rendicontazione e a minimizzare gli oneri amministrativi.
Elenco degli indicatori supplementari
L’allegato elenca indicatori di realizzazione, di risultato e d’impatto. Tra questi figurano, tra gli altri, lo sviluppo e la fornitura delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei (EES), l’affidabilità dell’EES e dei servizi di supporto informatico, il sostegno allo sviluppo delle capacità tramite azioni collaborative, il grado di conoscenza dei programmi, la coerenza della normativa e delle politiche fiscali, l’uso delle tecnologie EES per lo scambio di informazioni, la cooperazione operativa tra autorità nazionali, le prestazioni operative delle autorità nazionali, nonché impatti relativi alla tutela degli interessi finanziari, al funzionamento del mercato interno e alla competitività/concorrenza leale nell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 ago 2022Regolamento (UE) 2022/2182
- Regolamento · 30 ago 2022Regolamento (UE) 2022/2387
- Regolamento · 29 ago 2022Regolamento (UE) 2022/2202
- Regolamento · 31 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1473
- Regolamento · 31 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1445
- Regolamento · 31 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1444
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →