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Sentenza

Sentenza n. 1473/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Selvazzano Dentro del 25.10.2023 n. 19 di adozione della variante al P.I. avente ad oggetto l'area identificata catastalmente al foglio 13 mappali 2414 sub 1 e 2-2535-2536, sita tra via Padova, via Dalmazia e Via Forno, unitamente a tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante; nonché, per quanto occorra, - della delibera di Giunta Comunale del medesimo Comune n. 92 dell'1.06.2022 avente ad oggetto l'accoglimento della proposta di accordo pubblico-privato relativa all'area identificata catastalmente al foglio 13 mappali 2414 sub 1 e 2-2535-2536, sita tra via Padova, via Dalmazia e Via Forno; - della delibera di Giunta comunale n. 158 del 9.10.2017 n. 187 con cui sono stati approvati le linee guida e i criteri direttivi per la stima del beneficio pubblico a seguito dell'applicazione dell'art. 6 della L.R. 11/2004 successivamente confermati con delibera G.C. n. 187 del 9.12.2019; - e di ogni ulteriore atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2025: - della delibera del Consiglio comunale del Comune di Selvazzano Dentro del 19 novembre 2024 n. 34, pubblicata in data 11 dicembre 2024, di approvazione della Variante n. 19 al P.I., unitamente a tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante; - della delibera di Giunta comunale del medesimo Comune n. 158 del 9.10.2017 n. 187 con cui sono stati approvati le linee guida e i criteri direttivi per la stima del beneficio pubblico a seguito dell’applicazione dell’art. 6 della L.R. 11/2004 successivamente confermati con delibera G.C. n. 187 del 9.12.2019; - e di ogni ulteriore atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 dicembre 2025: - della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Selvazzano Dentro n. 64 del 30.09.2025 con cui è stato approvato lo schema di convenzione relativo al permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis d.p.r. 380/2001 volto a realizzare una media struttura di vendita in attuazione della variante n. 19 al P.I., già oggetto di impugnazione nel primo ricorso per motivi aggiunti; - del provvedimento di conclusione della conferenza di servizi prot. 0388726 dell’11.07.2025 di contenuto ad oggi non conosciuto di positiva conclusione dell’istruttoria in ordine al permesso di costruire relativo al progetto edilizio oggetto di convenzionamento, con riserva di successivi motivi aggiunti; - e di ogni ulteriore atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità, tra cui, per quanto occorrer possa del parere favorevole, con prescrizioni, dell’Ufficio Viabilità del Comune di Selvazzano Dentro - prot. n. 0368935 del 03.07.2025 di contenuto ad oggi non conosciuto, con riserva di successivi motivi aggiunti; - del parere favorevole rilasciato dal Comune di Padova – Sportello Unico per l’Edilizia Produttiva, con prot. n. 0356392 del 27/06/2025 di contenuto ad oggi non conosciuto, con riserva di successivi motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 gennaio 2026: - del permesso di costruire convenzionato n. 32/2025 del 12.12.2025 avente ad oggetto la “realizzazione di un fabbricato commerciale per l’insediamento di una media struttura di vendita non superiore a 1500 mq previa demolizione di un fabbricato residenziale con il completamento di opere di urbanizzazione fuori ambito lungo via Padova, via Dalmazia, via Forno e viale della Repubblica” unitamente agli allegati che ne formano parte integrante ivi compresa la convenzione 17.12.2025 rep. 150559; - della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria prot. 0388726 dell’11 luglio 2025 corredata di tutti i pareri in questa sede acquisiti.

Giustizia amministrativa202400535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di adozione e approvazione della variante al Piano degli Interventi, accordo pubblico-privato, approvazione della convenzione urbanistica, conclusione della conferenza di servizi e permesso di costruire convenzionato per una media struttura di vendita alimentare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’intera sequenza procedimentale diretta alla realizzazione, nelle vicinanze del proprio centro commerciale, di una media struttura di vendita alimentare fino a 1.500 mq, previa trasformazione urbanistica dell’area da residenziale a commerciale e demolizione di un fabbricato esistente. Ha dedotto: incompetenza e difetto di istruttoria del commissario straordinario, per avere recepito l’accordo pubblico-privato senza una valutazione autonoma del Consiglio comunale; violazione delle norme regionali in materia di accordi pubblico-privati e delle competenze consiliari; errata determinazione del contributo perequativo o straordinario, per il confronto tra valori ritenuti non omogenei; incongruità e disparità di trattamento nella previsione delle opere viabilistiche, ritenute funzionali al solo interesse privato del nuovo insediamento; violazione della disciplina regionale sui parchi commerciali, assumendo che la nuova struttura, insieme a due esercizi commerciali già esistenti, costituisse una grande struttura di vendita soggetta a pianificazione coordinata sovracomunale; tardività dell’approvazione della variante rispetto al termine previsto dall’accordo; illegittimità derivata degli atti successivi; violazione delle prescrizioni della conferenza di servizi e difetto di istruttoria del permesso di costruire per l’asserita mancanza della relazione geologica, della relazione geotecnica e della documentazione di compatibilità idraulica. Le resistenti hanno eccepito il difetto di interesse, la tardività di parte dei motivi aggiunti e l’inammissibilità delle censure concernenti il merito delle valutazioni di interesse pubblico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti, accogliendo soltanto la richiesta di estromissione del precedente proprietario dell’area, che aveva ceduto il compendio alla controinteressata durante il giudizio. È stato riconosciuto l’interesse ad agire della ricorrente: la proprietà del centro commerciale e la vicinanza dell’intervento consentivano di allegare un pregiudizio concreto al valore del compendio, anche in ragione dell’incremento dell’offerta commerciale nello stesso bacino di utenza. Le censure sulla competenza e sull’istruttoria sono state respinte. L’accordo pubblico-privato è inizialmente valutato dalla Giunta e viene recepito dallo strumento urbanistico; non è richiesto un distinto e preliminare atto consiliare di approvazione dell’accordo. Il commissario straordinario, subentrando agli organi comunali disciolti, dispone dei poteri degli organi di governo e può adottare la variante urbanistica. Inoltre, sia il commissario sia il successivo Consiglio comunale avevano effettuato valutazioni autonome sull’interesse pubblico e sulle osservazioni pervenute. Le contestazioni formulate oralmente sull’assenza di interesse pubblico sono state dichiarate inammissibili perché nuove rispetto ai motivi dedotti negli scritti difensivi. La censura sul contributo perequativo è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché un eventuale annullamento parziale non avrebbe impedito l’intervento, e comunque infondata: i valori comparati erano valori omogenei riferiti alle aree prima e dopo la trasformazione, secondo criteri già previsti dall’accordo. La disparità di trattamento è stata ritenuta generica e riferita a situazioni non identiche. La valutazione del beneficio pubblico e delle opere viabilistiche è stata ricondotta alla discrezionalità amministrativa; le opere previste risultavano plurime e idonee a migliorare la viabilità e la sicurezza della zona, senza profili di manifesta irragionevolezza. È stata respinta anche la censura sul parco commerciale, poiché gli esercizi interessati disponevano di accessi indipendenti alla viabilità pubblica e non ricorrevano le condizioni regolamentari per qualificare l’aggregazione come grande struttura di vendita. La censura sulla tardiva approvazione della variante è stata ritenuta tardiva, perché deducibile già contro l’atto di adozione, e comunque infondata: il termine dell’accordo non era essenziale, operava nell’interesse delle parti e la sua violazione non poteva essere fatta valere dal terzo dopo la prosecuzione concorde dell’iter. Le censure contro il permesso di costruire sono state respinte perché la documentazione geologica e idraulica era stata prodotta in giudizio; le ulteriori contestazioni sull’inidoneità della documentazione sono state dichiarate inammissibili, essendo state introdotte con memoria non notificata. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e della controinteressata, nella misura di 2.500 euro per ciascuna.

Norme richiamate

  • art. 6 l.r. Veneto 11/2004

    L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

    L’accordo pubblico-privato è recepito direttamente con l’adozione dello strumento urbanistico; non occorre un distinto e preliminare atto consiliare di approvazione. La conferma delle previsioni avviene con l’approvazione dello strumento di pianificazione.

  • art. 18 l.r. Veneto 11/2004

    Richiamato con riferimento alla disciplina regionale della formazione e approvazione degli strumenti urbanistici e alle competenze coinvolte nella variante.

  • art. 42 d.lgs. 267/2000

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza consiliare in materia di pianificazione; la censura è stata respinta in ragione dei poteri sostitutivi attribuiti al commissario straordinario.

  • art. 141 d.lgs. 267/2000

    Il commissario straordinario nominato dopo lo scioglimento del Consiglio comunale esercita le attribuzioni degli organi di governo dell’ente fino alla loro ricostituzione, comprese quelle relative all’adozione della variante urbanistica.

  • art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione alla determinazione del contributo straordinario connesso alla trasformazione urbanistica; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.

  • art. 16, comma 2-bis, l.r. Veneto 11/2004

    Impone la pianificazione coordinata sovracomunale per le aree destinate a grandi strutture di vendita, compresi i parchi commerciali; non si applica quando gli esercizi hanno accessi indipendenti alla viabilità pubblica e non ricorrono le condizioni regolamentari del parco commerciale.

  • art. 6 regolamento regionale Veneto 21 giugno 2013, n. 1

    Non costituisce parco commerciale l'aggregazione di esercizi commerciali ubicati all'interno di strutture edilizie distinte e adiacenti, aventi ciascuna il proprio accesso diretto alla viabilità pubblica.

    La configurabilità del parco commerciale richiede, tra l’altro, strutture in un medesimo contesto localizzativo e un sistema di accessibilità comune; l’accesso diretto e indipendente di ciascun esercizio alla viabilità pubblica esclude tale qualificazione, salvo le ulteriori ipotesi previste dal regolamento.

  • art. 11 l. 241/1990

    Richiamato per la disciplina degli accordi con i privati; la censura sulla scadenza dell’accordo è stata respinta perché il termine non era qualificato come essenziale e operava nell’interesse delle parti.

  • art. 28-bis d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base del permesso di costruire convenzionato impugnato; le censure contro il titolo edilizio sono state respinte.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    La controversia è stata trasposta davanti al TAR a seguito dell’opposizione dei resistenti al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per la memoria con cui il precedente proprietario ha chiesto l’estromissione dal giudizio; l’estromissione è stata accolta per sopravvenuto difetto di legittimazione passiva.

Massime di principio

  • Nella disciplina degli accordi pubblico-privati urbanistici, l’accordo viene recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e deve essere confermato con l’approvazione del piano; non è necessario un distinto e preliminare atto consiliare di approvazione dell’accordo, separato dall’atto pianificatorio.
  • Il commissario straordinario che regge un comune dopo lo scioglimento del Consiglio comunale subentra nelle attribuzioni degli organi di governo dell’ente e può adottare anche atti di pianificazione urbanistica, compresi quelli normalmente spettanti al Consiglio comunale.
  • Il proprietario di un centro commerciale può dimostrare l’interesse ad impugnare atti urbanistico-edilizi che autorizzano una nuova struttura commerciale vicina quando allega un pregiudizio concreto al valore del proprio compendio, collegato all’incremento dell’offerta commerciale nel medesimo bacino di utenza; la mera vicinanza non è però sufficiente senza l’allegazione del pregiudizio.
  • La valutazione dell’interesse pubblico di un accordo urbanistico e delle opere pubbliche poste a carico del privato appartiene alla discrezionalità amministrativa e non è sindacabile in via sostitutiva dal giudice; sono censurabili solo profili di manifesta irragionevolezza, incongruità o evidente difetto di istruttoria adeguatamente dedotti e provati.
  • La qualificazione di più esercizi come parco commerciale richiede il ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina regionale, tra cui un sistema di accessibilità comune; l’esistenza di accessi diretti e indipendenti alla viabilità pubblica esclude, in assenza di altre condizioni normative, la configurabilità del parco commerciale e l’obbligo di pianificazione coordinata sovracomunale.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniTitoli abilitativi ediliziCommercio e grandi strutture di vendita
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaCommercio e attività produttive
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaIncompetenza

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