Risposta n. 422 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che, nonostante la formale sussistenza della partecipazione dopo il fallimento, essa sia solo formale e non abbia effetti tali da integrare la causa ostativa all'accesso al regime forfetario
Art. 1, commi 54-89 L.190/2014 (regime forfetario) - detenzione partecipazione in società di persone dichiarata fallita
Il quesito
Se la partecipazione del 15% come socio in accomandita semplice dichiarata fallita impedisca l'accesso al regime forfetario dal 2023, assumendo ricavi 2023 inferiori a 65.000 euro
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene integrata la causa ostativa di cui all'art. 1, comma 57, lett. d). La dichiarazione di fallimento non esclude la possibilità che si produca reddito di partecipazione (per esercizio provvisorio o per ripartizione del residuo attivo in caso di integrale soddisfacimento dei creditori), quindi la partecipazione impedisce l'accesso al regime. Il parere è reso sulla base degli elementi forniti e senza pregiudizio dei successivi controlli
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