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Interpello

Risposta n. 422 del 12/08/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che, nonostante la formale sussistenza della partecipazione dopo il fallimento, essa sia solo formale e non abbia effetti tali da integrare la causa ostativa all'accesso al regime forfetario

Art. 1, commi 54-89 L.190/2014 (regime forfetario) - detenzione partecipazione in società di persone dichiarata fallita

Il quesito

Se la partecipazione del 15% come socio in accomandita semplice dichiarata fallita impedisca l'accesso al regime forfetario dal 2023, assumendo ricavi 2023 inferiori a 65.000 euro

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate ritiene integrata la causa ostativa di cui all'art. 1, comma 57, lett. d). La dichiarazione di fallimento non esclude la possibilità che si produca reddito di partecipazione (per esercizio provvisorio o per ripartizione del residuo attivo in caso di integrale soddisfacimento dei creditori), quindi la partecipazione impedisce l'accesso al regime. Il parere è reso sulla base degli elementi forniti e senza pregiudizio dei successivi controlli

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