Cassazione Penale, Sentenza n. 26585/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente censura la decisione per avere liquidato soltanto le spese del giudizio di merito originario escludendo quelle del giudizio di cassazione e compensando le spese del giudizio di rinvio sul presupposto che il Ministero non si fosse costituito nel giudizio di rinvio e che la Corte di Cassazione non avesse espressamente demandato al giudice del rinvio la liquidazione delle spese sostenute in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla regolazione delle spese tra le parti e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Ha stabilito che il giudice del rinvio deve procedere alla liquidazione globale delle spese secondo il principio della soccombenza, comprendendo anche le spese del giudizio di legittimità (cassazione) e quelle del presente giudizio di legittimità, indipendentemente dalla mancata costituzione del Ministero nel giudizio di rinvio e anche se la sentenza rescindente non aveva espressamente demandato la questione.
Norme richiamate
art. 91 cod. proc. civ.
Principio della soccombenza applicato in termini unitari e globali ai fini della liquidazione delle spese: il giudice deve valutare l'esito complessivo del processo e non frazionare la decisione sulle spese per singole fasi se ciò contrasta con la soccombenza globale.
art. 92 cod. proc. civ.
«ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale,la compensazione può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla norma del codice di procedura civile indicata (Sez. 3, n. 36339 del 27/6/2019, Murja, Rv. 277663-01)»
La compensazione delle spese è ammissibile solo nei casi tassativi indicati dalla norma (soccombenza reciproca o casi eccezionali quali novità assoluta della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza). Pertanto la semplice mancata costituzione della parte nel giudizio di rinvio non giustifica la compensazione.
art. 314 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale normativa invocata, ma la decisione della Cassazione si è risolta applicando i criteri civilistici (artt. 91 e 92 c.p.c.) per la liquidazione delle spese nel procedimento di riparazione; non emerge una specifica applicazione o lettura della norma penale nel testo della decisione.
d.l. n. 132 del 2014 e sentenza Corte cost. n. 77/2018
Richiamati come fonti delle modifiche e dell'interpretazione della disciplina della compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.; la giurisprudenza e la modifica normativa hanno ristretto i casi in cui è possibile disporre la compensazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione le spese sono regolate dagli artt. 91 e 92 c.p.c.: il giudice deve applicare il criterio della soccombenza globale nella liquidazione delle spese.
- Il giudice del rinvio è competente anche a decidere e liquidare le spese relative al giudizio di legittimità (cassazione) e quelle connesse al giudizio di rinvio, anche se la parte resistente non si è costituita nel giudizio di rinvio.
- La compensazione delle spese (art. 92 c.p.c.) è eccezionale e può essere disposta solo nei casi tassativi indicati dalla norma (soccombenza reciproca o ipotesi di assoluta novità, mutamento di giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza): la difficoltà difensiva o la mancata costituzione non costituiscono di per sé motivo sufficiente.
- Se la vicenda processuale presenta esiti diversi nei vari gradi di giudizio, il giudice deve valutare la posizione delle parti nel suo complesso (criterio unitario) e non limitarsi a liquidare le spese per singole fasi in modo frammentario.
- Se la corte d'appello o altra autorità ha omesso di decidere espressamente sulle spese del giudizio di legittimità, il giudice di rinvio deve comunque provvedere alla loro regolazione secondo la soccombenza globale.
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