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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 839 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Dichiarazioni rese da terzi - Valore probatorio- Riscontri dell'Ufficio circa le dichiarazioni di terzi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva ridotto l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2006. L'Ufficio contestava al contribuente un reddito diverso non dichiarato di 100.000 euro, derivante da somme ricevute nell'ambito di un rapporto di regalie o provvigioni, sulla base delle dichiarazioni rese dal sig. PXX Gxx. La resistente sosteneva che tali dichiarazioni avessero soltanto valore indiziario e non fossero supportate da sufficienti riscontri oggettivi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la piena legittimità e fondatezza dell'accertamento di 100.000 euro di reddito non dichiarato per il 2006. Le dichiarazioni del terzo, pur avendo valore inizialmente indiziario perché rese fuori dal contraddittorio, sono state ritenute corroborate dal rinvenimento di 527.500 euro in contanti e dalla complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del contribuente. La parte resistente è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, lettera i), d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere

    La norma è stata utilizzata per qualificare le somme ricevute come redditi diversi imponibili, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

  • Art. 38, comma 2, d.P.R. 600/1973

    È richiamato quale fondamento dell'accertamento sintetico o della ricostruzione del reddito sulla base di elementi indicativi della capacità contributiva.

  • Art. 112 c.p.c.

    L'Agenzia aveva dedotto un'omessa pronuncia della sentenza di primo grado sulle dichiarazioni del terzo; la Commissione regionale ha comunque deciso nel merito, valorizzando tali dichiarazioni insieme agli altri elementi.

  • Principi in materia di dichiarazioni di terzi nel processo tributario

    Le dichiarazioni rese da terzi fuori dal contraddittorio non costituiscono prova testimoniale piena, ma possono avere valore indiziario e fondare presunzioni quando risultino gravi, precise e concordanti. Se accompagnate da riscontri oggettivi, possono contribuire in modo decisivo a dimostrare la fondatezza e la congruità dell'accertamento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione Finanziaria non sono automaticamente inutilizzabili: normalmente valgono come indizi e possono sostenere l'accertamento se presentano gravità, precisione e concordanza.
  • Un'indicazione proveniente da un terzo acquista maggiore forza quando è confermata da elementi esterni e oggettivi, come disponibilità di denaro, sequestri, acquisti patrimoniali, movimentazioni finanziarie o altre manifestazioni di capacità di spesa.
  • Il giudice può valutare la coerenza complessiva della ricostruzione: dichiarazioni del terzo, ammissioni o spiegazioni del contribuente e dati patrimoniali possono integrarsi reciprocamente.
  • La contestazione dell'importo accertato richiede una spiegazione credibile e documentata dell'origine delle somme; non è generalmente sufficiente sostenere che il denaro rinvenuto rappresenti l'intero importo ricevuto senza dimostrare che non sia stato speso, investito o trasferito.
  • L'Amministrazione deve comunque collegare i riscontri ai fatti contestati e al periodo d'imposta interessato; elementi estranei all'avviso possono essere valutati con cautela e non possono sanare automaticamente una motivazione originariamente carente.
  • La presenza di più indizi convergenti può legittimare una presunzione fiscale anche in assenza di una prova diretta dell'intero reddito, purché la quantificazione risulti ragionevole, motivata e coerente con gli elementi acquisiti.

Testo integrale

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