Sentenza n. 277/2026 - Pescara, Sezione 1
per l’accertamento dell’obbligo della Regione Abruzzo di corrispondere al Comune di Montesilvano (PE), in qualità di Ente d’Ambito Sociale n. 32 monocomunale (oggi ECAD 18), il pagamento delle spese sostenute in relazione al Piano di Zona per i servizi Sociali annualità 2009/2014; e per l’effetto per la condanna della Regione Abruzzo al pagamento delle suddette spese per complessivi Euro 624.652,11, di cui Euro 106.961,94 afferenti alle quote A1, A2 e A3 (del PSR) e Euro 517.690,17 afferenti alle quote B1 e B2, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata corresponsione di somme richieste a titolo di rimborso delle spese sostenute e rendicontate per l’attuazione dei Piani di zona dei servizi sociali nelle annualità 2009-2014
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha chiesto, in via principale, l’accertamento dell’obbligo della Regione Abruzzo di corrispondere euro 624.652,11 per le spese sostenute, approvate e rendicontate nell’attuazione dei Piani di zona dei servizi sociali, nonché la condanna al pagamento della relativa somma. La pretesa comprendeva euro 106.961,94 riferiti alle quote A1, A2 e A3 del Piano Sociale Regionale ed euro 517.690,17 riferiti alle quote B1 e B2. In via subordinata il Comune ha chiesto il pagamento di euro 577.268,25, il risarcimento del danno da lesione dell’affidamento e, in estremo subordine, l’indennizzo per arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c. Il Comune fondava la pretesa sul carattere vincolante e prescrittivo del combinato disposto dei Piani Sociali Regionali e dei Piani di zona, sostenendo che la Regione fosse obbligata a rimborsare le spese anche in caso di incapienza delle risorse statali. La Regione ha contestato l’an della pretesa, sostenendo che le mancanti erogazioni fossero riconducibili alle corrispondenti mancate assegnazioni statali e che gli atti regionali avessero natura programmatica e previsionale. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione. Applicando il criterio del petitum sostanziale, determinato in funzione della causa petendi e dell’intrinseca natura della posizione dedotta, il Collegio ha ritenuto che la controversia riguardasse l’accertamento di un diritto di credito al rimborso di spese sostenute, approvate e rendicontate per l’esecuzione di servizi sociali. La qualificazione della pretesa come diritto di credito risultava anche dagli stessi atti del Comune. La contestazione regionale circa l’obbligatorietà della corresponsione incideva sull’an del credito, ma non trasformava la posizione soggettiva in interesse legittimo; anzi, implicava la discussione sulla natura programmatica e previsionale degli atti regionali. Il TAR ha distinto la fattispecie da una precedente controversia nella quale erano in discussione l’organizzazione, la gestione e il finanziamento complessivo di un servizio pubblico, e non il mero adempimento di obblighi patrimoniali già ritenuti predeterminati. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della specificità della vicenda.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, nella specie la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dalla norma, a seguito della declinatoria di giurisdizione.
art. 2041 c.c.
Richiamato quale fondamento della domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa, non esaminata dal TAR per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato attraverso la causa petendi e l’intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio, non sulla base della qualificazione formale della domanda o del nomen utilizzato dalle parti.
- La controversia avente ad oggetto il pagamento o il rimborso di somme per spese sostenute, approvate e rendicontate nell’esecuzione di servizi sociali riguarda, in linea generale, un diritto soggettivo di credito e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La contestazione dell’amministrazione circa l’esistenza, l’an o l’ammontare dell’obbligo patrimoniale non altera, di per sé, la natura di diritto soggettivo della pretesa azionata né fonda la giurisdizione amministrativa.
- La controversia relativa al mero adempimento di un obbligo patrimoniale asseritamente predeterminato dagli atti di programmazione non va confusa con quella concernente l’organizzazione, la gestione o il finanziamento complessivo di un servizio pubblico, nella quale possono venire in rilievo profili di esercizio del potere amministrativo.
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