Ordinanza n. 658/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del giudizio di non idoneità al “concorso pubblico per esame, per l’assunzione di n°4.617 allievi agenti Polizia di Stato, indetto in data 22.04.2025 con Decreto Capo della Polizia -Direttore Generale della pubblica Sicurezza” di cui al Verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici dell’11 settembre 2025, consegnato per notifica al ricorrente in pari data, “Verbale 11.09.2025 di Accertamento dei Requisiti psico-fisici. Non idoneo”; 2) di ogni altro atto che sia, o possa considerarsi, presupposto o conseguenza dell’atto sopra impugnato e che con il medesimo sia comunque in rapporto di correlazione; 3) della lex specialis di gara laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l’esclusione dal concorso del ricorrente per inidoneità fisica; nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all’adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa nonché alle successive fasi del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, fondato su una pregressa patologia e su interventi cardiochirurgici
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici dell'11 settembre 2025, con il quale è stato dichiarato non idoneo al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti presupposti e la lex specialis, chiedendo la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica. La controversia riguarda la compatibilità, ai fini dell'impiego, di un pregresso intervento di sostituzione valvolare aortica con protesi biologica e di sostituzione dell'aorta ascendente con protesi retta. Il giudice aveva già disposto una verificazione per accertare, alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, se tale quadro comporti alterazioni anatomo-funzionali rilevanti, riduzione della capacità lavorativa o altre controindicazioni all'impiego; se siano effettivi e con quale frequenza e tempistica i rischi di degenerazione della protesi, disfunzione protesica, reintervento, complicanze infettive, progressione dell'aortopatia e aritmie; e se la patologia debba considerarsi emendata oppure non stabilizzata e progressiva ai sensi della Tabella I allegata al d.m. 198/2003. A seguito della richiesta di sostituzione del verificatore originariamente nominato e della richiesta della difesa del ricorrente di individuare un organo più vicino al luogo di residenza, il collegio ha disciplinato nuovamente l'incombente istruttorio. Ogni valutazione sulle questioni di rito e sul merito è stata espressamente lasciata impregiudicata, anche in considerazione della pubblicazione della graduatoria finale del concorso il 19 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né deciso sulla legittimità del giudizio di non idoneità. Ha disposto la sostituzione del verificatore, individuando nel Direttore dell'U.O.C. Cardiochirurgia del Policlinico Universitario di Bari – Ospedale Giovanni XXIII, salvo delega a medico dipendente particolarmente qualificato, l'organo incaricato della verificazione. Il verificatore dovrà sottoporre il ricorrente a visita entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e depositare, entro i successivi 10 giorni, una relazione motivata e corredata dalla documentazione utile, oltre alla nota delle spese e dei compensi. È stata assicurata la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici di fiducia del ricorrente, da preavvisare almeno cinque giorni prima dell'incombente. Il ricorrente è stato onerato di notificare l'ordinanza all'organo verificatore entro cinque giorni, mentre la segreteria provvederà alla comunicazione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. Disposta inoltre la tutela dei dati sanitari mediante oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
Disciplinano la verificazione quale mezzo istruttorio disposto dal giudice amministrativo per acquisire accertamenti tecnici sui fatti rilevanti per la decisione.
Tabella I allegata al d.m. 198/2003, punto 5, lett. a
È richiamata quale parametro medico-legale per verificare se la patologia cardiaca rientri tra le malattie dell'endocardio, del miocardio o del pericardio non stabilizzate e progressive.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e delle modalità di trattamento previste dalla normativa nazionale.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica dipende da accertamenti specialistici controversi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., rimettendo a un organo tecnico qualificato l'accertamento delle condizioni cliniche, dei rischi evolutivi e della compatibilità con le mansioni da svolgere.
- La verificazione deve essere formulata mediante quesiti concreti e pertinenti, diretti a chiarire sia l'incidenza attuale della patologia sulla capacità lavorativa sia la sua eventuale natura non stabilizzata e progressiva, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.
- Nell'esecuzione della verificazione, il giudice può prevedere la visita diretta della parte, la redazione di una relazione motivata corredata dalla documentazione utile e la partecipazione dei consulenti tecnici di fiducia, garantendo il contraddittorio tecnico tra le parti.
- La sostituzione del verificatore può essere disposta quando l'organo originariamente incaricato ne faccia richiesta; nella nuova designazione il giudice può considerare anche l'esigenza di individuare una struttura qualificata e più prossima al luogo di residenza dell'interessato.
- Quando il provvedimento giudiziario contiene dati relativi alla salute, la sua eventuale diffusione deve essere accompagnata dall'oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati sanitari.
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