Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26681/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Orsi era stato condannato per bancarotta per distrazione e bancarotta documentale, quale amministratore di fatto della società Power Horse s.r.l. (fallita nel novembre 2009), in concorso con Tognon Donatella e Basso Diego, con aggravanti (recidiva specifica infraquinquennale, danno patrimoniale grave, pluralità di fatti). In Cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) indeterminatezza del capo di imputazione per mancata indicazione delle attività gestorie che giustificherebbero la qualifica di amministratore di fatto (richiamo all'art. 429 c.p.p. e art. 417 c.p.p.); (2) vizio nella valutazione delle prove testimoniali e degli imputati collaboranti (art. 192, comma 3 c.p.p.), lamentando mancanza di riscontri estrinseci e inaffidabilità delle dichiarazioni (in particolare di Tognon e del teste Gregio) e dell'uso di dichiarazioni del curatore fallimentare; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.; (4) mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In sintesi: (i) il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'indicazione della qualità di amministratore di fatto e la descrizione degli elementi costitutivi della distrazione erano sufficienti a rendere il capo di imputazione "chiaro e preciso" e a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, anche alla luce degli atti di causa; (ii) il secondo motivo è stato respinto perché la valutazione della credibilità delle dichiarazioni (soprattutto quelle di Tognon) e l'esistenza di riscontri (dichiarazioni del teste Gregio e atti relativi agli accordi bancari) risultano motivate in modo logico dai giudici di merito; la Cassazione ha richiamato i limiti del riesame dei fatti e delle prove in sede di legittimità; (iii) terzo e quarto motivo sono stati considerati manifestamente infondati: il giudice di merito ha esercitato discretamente il potere di bilanciamento fra aggravanti e attenuanti e ha motivato, anche se sinteticamente, la scelta sanzionatoria (pena base al minimo edittale, sufficiente richiamo al criterio di adeguatezza). In definitiva, la sentenza di merito è confermata nella sostanza e il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 216 Legge fallimentare

    Richiamata in relazione alla durata delle pene accessorie: la Corte d'appello aveva rideterminato le pene accessorie in misura pari alla pena principale; la Cassazione non ha modificato tale valutazione.

  • art. 429 c.p.p.

    art. 429, comma 1 e 2 c.p.p.

    Stabilisce la necessità che il decreto di citazione contenga l'enunciazione chiara e precisa dei fatti; la Corte ha ritenuto che l'indicazione della qualità di amministratore di fatto e la descrizione degli elementi costitutivi della distrazione siano sufficienti a evitare la nullità per indeterminatezza, purché l'imputato abbia avuto accesso al materiale probatorio per difendersi.

  • art. 417 c.p.p.

    art. 417, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di indeterminatezza dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che i requisiti richiesti per la chiarezza del fatto siano comunque soddisfatti.

  • art. 192 c.p.p.

    Regola i criteri di valutazione della testimonianza; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito sulla attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati e dei testi e sul grado di riscontro, richiamando l'impossibilità per la Cassazione di rivedere le valutazioni di merito sui fatti salvo ipotesi estreme (prova inesistente o risultato di prova manifestamente contrario alla realtà).

  • art. 133 c.p.

    Stabilisce i parametri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato che il giudice di merito ha discrezionalità nel bilanciamento di aggravanti e attenuanti e che, ove la pena sia inferiore al medio edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica.

  • art. 591 c.p.p.

    art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità delle censure; la Corte ha richiamato che i motivi generici e non confrontati con le ragioni della decisione di merito sono inammissibili.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato a proposito della sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti della coimputata Tognon (patteggiamento); la circostanza è stata valutata dai giudici di merito nel complesso probatorio.

Massime di principio

  • La qualificazione come "amministratore di fatto" nel capo di imputazione è sufficiente se il decreto e gli atti di causa permettono all'imputato di conoscere gli elementi costitutivi della condotta e di esercitare pienamente la difesa; non è sempre richiesta una enunciazione analitica di ogni singolo atto gestionale.
  • La Cassazione non è sede per riesaminare la valutazione della credibilità delle prove e delle testimonianze, salvo che il giudice di merito abbia fondato la condanna su una prova inesistente o su un risultato di prova materialmente diverso dalla realtà.
  • Le dichiarazioni di coimputati o di chi ha patteggiato possono essere valorizzate dal giudice di merito se ritenute attendibili e se esistono elementi di riscontro; la difesa deve svolgere censure specifiche e confrontarsi con le ragioni del decisum per evitare l'inammissibilità delle censure.
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito: la Cassazione controlla la congruità della motivazione ma non sostituisce il giudizio valutativo se la motivazione è logica e coerente con i parametri dell'art. 133 c.p.
  • In caso di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello che si saldano), le motivazioni dei due gradi formano un unico corpo argomentativo che la Cassazione prende in considerazione unitariamente.
  • Quando la pena inflitta è sul minimo edittale o inferiore al medio, al giudice di merito non è richiesta una motivazione estesa: può limitarsi al richiamo al criterio di adeguatezza della pena, purché non appaia manifestamente irrazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.