Cassazione Penale, Sentenza n. 26681/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Orsi era stato condannato per bancarotta per distrazione e bancarotta documentale, quale amministratore di fatto della società Power Horse s.r.l. (fallita nel novembre 2009), in concorso con Tognon Donatella e Basso Diego, con aggravanti (recidiva specifica infraquinquennale, danno patrimoniale grave, pluralità di fatti). In Cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) indeterminatezza del capo di imputazione per mancata indicazione delle attività gestorie che giustificherebbero la qualifica di amministratore di fatto (richiamo all'art. 429 c.p.p. e art. 417 c.p.p.); (2) vizio nella valutazione delle prove testimoniali e degli imputati collaboranti (art. 192, comma 3 c.p.p.), lamentando mancanza di riscontri estrinseci e inaffidabilità delle dichiarazioni (in particolare di Tognon e del teste Gregio) e dell'uso di dichiarazioni del curatore fallimentare; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.; (4) mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In sintesi: (i) il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'indicazione della qualità di amministratore di fatto e la descrizione degli elementi costitutivi della distrazione erano sufficienti a rendere il capo di imputazione "chiaro e preciso" e a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, anche alla luce degli atti di causa; (ii) il secondo motivo è stato respinto perché la valutazione della credibilità delle dichiarazioni (soprattutto quelle di Tognon) e l'esistenza di riscontri (dichiarazioni del teste Gregio e atti relativi agli accordi bancari) risultano motivate in modo logico dai giudici di merito; la Cassazione ha richiamato i limiti del riesame dei fatti e delle prove in sede di legittimità; (iii) terzo e quarto motivo sono stati considerati manifestamente infondati: il giudice di merito ha esercitato discretamente il potere di bilanciamento fra aggravanti e attenuanti e ha motivato, anche se sinteticamente, la scelta sanzionatoria (pena base al minimo edittale, sufficiente richiamo al criterio di adeguatezza). In definitiva, la sentenza di merito è confermata nella sostanza e il ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 216 Legge fallimentare
Richiamata in relazione alla durata delle pene accessorie: la Corte d'appello aveva rideterminato le pene accessorie in misura pari alla pena principale; la Cassazione non ha modificato tale valutazione.
art. 429 c.p.p.
art. 429, comma 1 e 2 c.p.p.
Stabilisce la necessità che il decreto di citazione contenga l'enunciazione chiara e precisa dei fatti; la Corte ha ritenuto che l'indicazione della qualità di amministratore di fatto e la descrizione degli elementi costitutivi della distrazione siano sufficienti a evitare la nullità per indeterminatezza, purché l'imputato abbia avuto accesso al materiale probatorio per difendersi.
art. 417 c.p.p.
art. 417, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di indeterminatezza dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che i requisiti richiesti per la chiarezza del fatto siano comunque soddisfatti.
art. 192 c.p.p.
Regola i criteri di valutazione della testimonianza; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito sulla attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati e dei testi e sul grado di riscontro, richiamando l'impossibilità per la Cassazione di rivedere le valutazioni di merito sui fatti salvo ipotesi estreme (prova inesistente o risultato di prova manifestamente contrario alla realtà).
art. 133 c.p.
Stabilisce i parametri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato che il giudice di merito ha discrezionalità nel bilanciamento di aggravanti e attenuanti e che, ove la pena sia inferiore al medio edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica.
art. 591 c.p.p.
art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità delle censure; la Corte ha richiamato che i motivi generici e non confrontati con le ragioni della decisione di merito sono inammissibili.
art. 444 c.p.p.
Richiamato a proposito della sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti della coimputata Tognon (patteggiamento); la circostanza è stata valutata dai giudici di merito nel complesso probatorio.
Massime di principio
- La qualificazione come "amministratore di fatto" nel capo di imputazione è sufficiente se il decreto e gli atti di causa permettono all'imputato di conoscere gli elementi costitutivi della condotta e di esercitare pienamente la difesa; non è sempre richiesta una enunciazione analitica di ogni singolo atto gestionale.
- La Cassazione non è sede per riesaminare la valutazione della credibilità delle prove e delle testimonianze, salvo che il giudice di merito abbia fondato la condanna su una prova inesistente o su un risultato di prova materialmente diverso dalla realtà.
- Le dichiarazioni di coimputati o di chi ha patteggiato possono essere valorizzate dal giudice di merito se ritenute attendibili e se esistono elementi di riscontro; la difesa deve svolgere censure specifiche e confrontarsi con le ragioni del decisum per evitare l'inammissibilità delle censure.
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito: la Cassazione controlla la congruità della motivazione ma non sostituisce il giudizio valutativo se la motivazione è logica e coerente con i parametri dell'art. 133 c.p.
- In caso di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello che si saldano), le motivazioni dei due gradi formano un unico corpo argomentativo che la Cassazione prende in considerazione unitariamente.
- Quando la pena inflitta è sul minimo edittale o inferiore al medio, al giudice di merito non è richiesta una motivazione estesa: può limitarsi al richiamo al criterio di adeguatezza della pena, purché non appaia manifestamente irrazionale.
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