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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4696/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva revocato la declaratoria di fallimento emessa dal Tribunale. Questione centrale: se, dopo l'omologazione del concordato preventivo, possa essere dichiarato il fallimento dell'impresa senza che vi sia stata prima la risoluzione del concordato omologato. Il Fallimento ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 186 l.fall. sostenendo che lo stato di insolvenza sopravvenuto all'omologazione può giustificare la dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione, e ha inoltre prospettato che l'art.185 l.fall. non impone al giudice delegato l'onere di dichiarare formalmente l'impossibilità di esecuzione del concordato come condizione per la dichiarazione di fallimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale (primo motivo), assorbendo il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata della Corte d'Appello e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite, l'omologazione rimuove l'insolvenza nella forma originaria ma non impedisce che, qualora il concordato omologato risulti inattuabile e dall'inadempimento emerga uno stato di insolvenza, possa essere proposta e dichiarata la procedura fallimentare anche senza previa risoluzione o annullamento del concordato; la mancata formale pronuncia del giudice delegato prevista dall'art.185 non costituisce ostacolo insormontabile alla declaratoria di fallimento.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), art.5

    Definisce lo stato di insolvenza che rende l'imprenditore fallibile; la Corte assume che tale stato può sussistere anche dopo l'omologazione del concordato se il piano concordatario risulti inattuabile

  • Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), art.6

    Norma generale sulla procedura fallimentare; non impedisce, secondo la Cassazione, la dichiarazione di fallimento post-omologazione se sussiste insolvenza

  • Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), art.162

    Richiamato come esempio di eventi che, in pendenza della domanda di concordato, consentono la dichiarazione di fallimento; riguarda la fase pre-omologazione

  • Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), art.173

    Altro evento tassativo in pendenza del concordato che può autorizzare la dichiarazione di fallimento prima dell'omologazione

  • Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), art.179

    Norma tra quelle citate dalle Sezioni Unite che identificano i casi di fallimento in pendenza della procedura concordataria

  • Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), art.180

    Analogamente agli artt.162,173,179 riguarda ipotesi in cui il fallimento è ammesso in pendenza della procedura concordataria

  • Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), art.184

    Stabilisce l'effetto vincolante dell'omologazione del concordato per i creditori anteriori; la Corte distingue questo effetto dalla possibilità di accertare una nuova o persistenze di insolvenza in esecuzione del concordato

  • Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), art.185

    Attribuisce funzioni di vigilanza al commissario giudiziale durante la fase esecutiva del concordato; la Corte ha ritenuto che la mancata formale dichiarazione del giudice delegato circa l'impossibilità di esecuzione non precluda la dichiarazione di fallimento

  • Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), art.186

    Regola la risoluzione del concordato e la legittimazione dei creditori a chiederla; la Corte ha interpretato l'art.186 come non idoneo a impedire in termini assoluti la dichiarazione di fallimento quando dall'inadempimento concordatario emerga insolvenza

  • Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), art.160

    Riferito al limite minimo di pagamento previsto per alcune fattispecie di concordato; utile per valutare obblighi residui e possibile persistenza dell'insolvenza

  • Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), art.168

    Stabilisce la sospensione delle azioni esecutive fino a quando il decreto di omologazione non diventa definitivo; dopo tale momento i creditori riacquistano legittimazione ad agire, il che rende possibile verificare l'eventuale insolvenza in esecuzione

  • Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), art.181

    Dispone che con il decreto di omologazione la procedura di concordato si chiude; conclude la fase di coordinamento processuale tra concordato e fallimento

  • Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 14/2019), art.119

    Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo

    Norma posteriore non applicabile alla fattispecie ma valutata: la Corte ha ritenuto che, per ragioni di continuità normativa, l'art.119 non potesse modificarne l'interpretazione vigente al tempo dei fatti; comunque la disposizione conferma l'interesse legislativo a subordinare talune aperture di liquidazione alla risoluzione

  • Codice Civile, art.1372

    Riferimento al principio di vincolatività degli accordi; usato per sottolineare che l'obbligatorietà del concordato non esclude automaticamente la verifica di insolvenza in caso di inattuabilità

  • Legislazione e giurisprudenza richiamata: Cass. Sezioni Unite nn. 9935/15 e 9936/15

    Le Sezioni Unite hanno affermato il coordinamento asimmetrico tra concordato e fallimento e che l'omologazione rende improcedibili istanze di fallimento gia' presentate, ma ammette nuove istanze per fatti sopravvenuti, risoluzione o annullamento. La Corte ha ritenuto questa impostazione coerente con la declaratoria possibile anche dopo omologazione

Massime di principio

  • L'omologazione del concordato rimuove l'insolvenza nella sua manifestazione originaria, ma non impedisce che, se il concordato omologato diventa inattuabile, emerga nuovamente uno stato di insolvenza suscettibile di dar luogo a dichiarazione di fallimento
  • La risoluzione o l'annullamento del concordato non sono l'unica via per pervenire al fallimento: la dichiarazione di fallimento può essere proposta da PM, debitore, creditori nuovi o anteriori quando dall'esecuzione del concordato risulti un'inadempienza tale da configurare insolvenza
  • Il coordinamento tra concordato e fallimento rileva soprattutto nella fase pre-omologazione; dopo l'omologazione prevalgono i principi generali di responsabilità e la verifica concreta dell'esecuzione del piano
  • Se si intende evitare il rischio di fallimento post-omologazione, i creditori devono tempestivamente valutare e, se opportuno, agire per la risoluzione nei termini di legge; il mancato esercizio dell'azione non esclude tuttavia il diritto di chiedere accertamento dell'insolvenza nella fase esecutiva
  • In giudizi analoghi la parte che agisce per ottenere la dichiarazione di fallimento dovrebbe documentare in modo chiaro l'inattuabilità del piano concordatario e quantificare la persistenza di insolvenza ai sensi dell'art.5 l.fall.
  • La funzione del commissario giudiziale nella fase esecutiva è di vigilanza e segnalazione; la mancanza di un atto formale del giudice delegato che dichiari l'impossibilità di esecuzione non preclude comunque l'esame della sussistenza dell'insolvenza

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