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Sentenza

Sentenza n. 1550/2026 - Torino, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza n. 232/2023 pubblicata in data 14 luglio 2023, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, notificata il 16 settembre 2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 28 gennaio 2026;

Giustizia amministrativa202600772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto somme per la carta docente relative agli anni scolastici 2017/2018-2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, passata in giudicato, con il pagamento di complessivi euro 2.500,00 oltre agli interessi legali dalla sentenza ottemperanda fino al saldo, comprensivi della rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724/1994. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omesso adempimento del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. La sentenza del Tribunale di Asti era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale; inoltre, al momento della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, il TAR le ha ordinato di pagare le somme liquidate nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente; il relativo compenso è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza del giudice ordinario in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'azione esecutiva e dell'ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.

  • l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Il titolo ottemperando comprendeva interessi legali fino al saldo con rivalutazione monetaria secondo il richiamo operato dalla sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo sia prodotto in copia conforme, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e dell'assenza di contestazione sull'inottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme liquidate nel titolo entro un termine assegnato, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione di ottemperanza, secondo il momento anteriore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'amministrazione, assegnandogli un termine per provvedere e individuando un organo amministrativo dotato della necessaria capacità operativa, anche con facoltà di delega.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico e l'incarico è connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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