Cassazione Penale, Sentenza n. 18385/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p., capo 1) e di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990, capo 15). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo: carenza e illogicità della motivazione circa la sua appartenenza all'associazione mafiosa (mancanza di prove di 'affectio societatis' e di un rapporto stabile e organico con il clan), e che la valutazione probatoria si fonda prevalentemente su rapporti familiari e su condotte riferibili al solo capo 15; errori e mancanza di riscontro delle intercettazioni e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; contestazione anche delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura carceraria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo (riguardante l'art. 416-bis, capo 1), ritenendo che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo insufficiente: aveva infatti dedotto l'intraneità di Miranda al clan camorristico in modo apodittico e per automatismo a partire dalla piattaforma indiziaria relativa al capo 15 (narcotraffico) senza dimostrare il concreto contributo causale e l'affectio societatis richiesti per il 416-bis. L'ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente all'addebito di cui all'art. 416-bis c.p. e il procedimento è stato rinviato al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio su quel punto. Sono stati invece rigettati gli altri motivi: la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione degli indizi in relazione al capo 15 (narcotraffico) — richiamando riscontri tra dichiarazioni del collaboratore Pipolo e intercettazioni (ruolo di intermediario, riscossione proventi, esecuzione di 'pizzini') — e ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia cautelare, anche in virtù della doppia presunzione prevista per il reato di narcotraffico.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso è richiesto, oltre al contributo oggettivo, il requisito soggettivo dell' 'affectio societatis': consapevolezza di appartenenza e disponibilità stabile e organica a perseguire il programma del sodalizio; non è sufficiente la mera disponibilità occasionale o la generica collaborazione.
art. 74 d.P.R. 309/1990
art. 74 d.P.R. 309 del 1990
Contestazione di associazione finalizzata al narcotraffico: la Corte ha ritenuto che, nella fase cautelare, la gravità indiziaria possa fondarsi su dichiarazioni di collaboratori e su intercettazioni che evidenzino ruoli concreti (intermediazione, riscossione proventi, esecuzione di ordini).
art. 273 cod. proc. pen.
Nella fase cautelare è sufficiente il requisito della gravità degli indizi (comma 1); i criteri di precisione e concordanza tipici del giudizio di merito non sono esigibili nella stessa misura nella fase cautelare, salvo limiti di motivazione.
art. 275 cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione (doppia) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per talune fattispecie, richiedendo elementi contrari per essere superata; applicata in relazione al reato di narcotraffico.
art. 192 cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri probatori per il giudizio di merito (precisione e concordanza degli indizi); la Corte ricorda che tali requisiti non devono essere applicati con la stessa rigidità nella fase cautelare (v. art. 273), salvo esigenze di motivazione.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata dal ricorrente per far valere vizi di motivazione, illogicità e violazioni di legge nelle valutazioni del Tribunale del riesame.
Massime di principio
- In sede cautelare (misure personali) la valutazione degli indizi richiede la gravità, ma non i medesimi livelli di precisione e concordanza del giudizio di merito; tuttavia la motivazione del giudice deve comunque essere adeguata e non apodittica.
- La partecipazione a un'associazione mafiosa (416-bis) richiede elementi specifici che dimostrino un rapporto stabile e organico con l'organizzazione (affectio societatis) e un contributo concreto e funzionale all'associazione; non può essere postulata automaticamente sulla base di un ruolo in attività di traffico di droga o su rapporti familiari.
- La prova dell'appartenenza a un'associazione finalizzata al narcotraffico può essere ricavata, nella fase cautelare, da dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni che mostrino ruoli attivi (intermediazione, riscossione, esecuzione di ordini), e tali elementi sono difficilmente rivedibili in Cassazione se motivati logicamente dal giudice di merito.
- Le censure che propongono una diversa valutazione dei fatti o una lettura alternativa delle intercettazioni sono, di regola, inammissibili in Cassazione se non viene dimostrata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- La presenza di una specifica presunzione di esigenze cautelari (es. per reati di narcotraffico) rende più difficile per l'indagato dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari, salvo fornire elementi contrari concreti e pertinenti.
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