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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18385/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputazione di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p., capo 1) e di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990, capo 15). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo: carenza e illogicità della motivazione circa la sua appartenenza all'associazione mafiosa (mancanza di prove di 'affectio societatis' e di un rapporto stabile e organico con il clan), e che la valutazione probatoria si fonda prevalentemente su rapporti familiari e su condotte riferibili al solo capo 15; errori e mancanza di riscontro delle intercettazioni e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; contestazione anche delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura carceraria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo (riguardante l'art. 416-bis, capo 1), ritenendo che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo insufficiente: aveva infatti dedotto l'intraneità di Miranda al clan camorristico in modo apodittico e per automatismo a partire dalla piattaforma indiziaria relativa al capo 15 (narcotraffico) senza dimostrare il concreto contributo causale e l'affectio societatis richiesti per il 416-bis. L'ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente all'addebito di cui all'art. 416-bis c.p. e il procedimento è stato rinviato al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio su quel punto. Sono stati invece rigettati gli altri motivi: la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione degli indizi in relazione al capo 15 (narcotraffico) — richiamando riscontri tra dichiarazioni del collaboratore Pipolo e intercettazioni (ruolo di intermediario, riscossione proventi, esecuzione di 'pizzini') — e ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia cautelare, anche in virtù della doppia presunzione prevista per il reato di narcotraffico.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso è richiesto, oltre al contributo oggettivo, il requisito soggettivo dell' 'affectio societatis': consapevolezza di appartenenza e disponibilità stabile e organica a perseguire il programma del sodalizio; non è sufficiente la mera disponibilità occasionale o la generica collaborazione.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    art. 74 d.P.R. 309 del 1990

    Contestazione di associazione finalizzata al narcotraffico: la Corte ha ritenuto che, nella fase cautelare, la gravità indiziaria possa fondarsi su dichiarazioni di collaboratori e su intercettazioni che evidenzino ruoli concreti (intermediazione, riscossione proventi, esecuzione di ordini).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Nella fase cautelare è sufficiente il requisito della gravità degli indizi (comma 1); i criteri di precisione e concordanza tipici del giudizio di merito non sono esigibili nella stessa misura nella fase cautelare, salvo limiti di motivazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione (doppia) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per talune fattispecie, richiedendo elementi contrari per essere superata; applicata in relazione al reato di narcotraffico.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri probatori per il giudizio di merito (precisione e concordanza degli indizi); la Corte ricorda che tali requisiti non devono essere applicati con la stessa rigidità nella fase cautelare (v. art. 273), salvo esigenze di motivazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata dal ricorrente per far valere vizi di motivazione, illogicità e violazioni di legge nelle valutazioni del Tribunale del riesame.

Massime di principio

  • In sede cautelare (misure personali) la valutazione degli indizi richiede la gravità, ma non i medesimi livelli di precisione e concordanza del giudizio di merito; tuttavia la motivazione del giudice deve comunque essere adeguata e non apodittica.
  • La partecipazione a un'associazione mafiosa (416-bis) richiede elementi specifici che dimostrino un rapporto stabile e organico con l'organizzazione (affectio societatis) e un contributo concreto e funzionale all'associazione; non può essere postulata automaticamente sulla base di un ruolo in attività di traffico di droga o su rapporti familiari.
  • La prova dell'appartenenza a un'associazione finalizzata al narcotraffico può essere ricavata, nella fase cautelare, da dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni che mostrino ruoli attivi (intermediazione, riscossione, esecuzione di ordini), e tali elementi sono difficilmente rivedibili in Cassazione se motivati logicamente dal giudice di merito.
  • Le censure che propongono una diversa valutazione dei fatti o una lettura alternativa delle intercettazioni sono, di regola, inammissibili in Cassazione se non viene dimostrata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
  • La presenza di una specifica presunzione di esigenze cautelari (es. per reati di narcotraffico) rende più difficile per l'indagato dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari, salvo fornire elementi contrari concreti e pertinenti.

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