Sentenza n. 4217/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - della ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-, emessa dal comune di Casola di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie prive di titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001, in ragione della presentazione di un'istanza di accertamento di conformità sulla quale il Comune non avrebbe provveduto. Hanno inoltre dedotto difetti di motivazione e di istruttoria dell'ordinanza, nonché la violazione delle garanzie partecipative e dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Dagli accertamenti comunali del 2 e 8 agosto 2022 era emersa la realizzazione, senza titolo abilitativo, di interventi e manufatti descritti nell'ordinanza demolitoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla partecipazione procedimentale, poiché l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato e l'omesso avviso di avvio del procedimento non rileva quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Ha respinto anche le censure relative a motivazione e istruttoria, affermando che l'ingiunzione di demolizione è, in linea di principio, sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abusività dell'opera realizzata senza titolo o in totale difformità. Quanto all'istanza di accertamento di conformità, ha precisato che essa non determina la caducazione dell'ordine di demolizione, ma soltanto la sua temporanea inefficacia ed ineseguibilità durante il termine previsto per la decisione. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, si forma un diniego tacito, che deve essere tempestivamente impugnato; in mancanza, l'ordinanza di demolizione riacquista automaticamente efficacia e non è necessaria una nuova ingiunzione. Le ricorrenti sono state condannate alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità non caduca l'ordine di demolizione; ne sospende temporaneamente efficacia ed eseguibilità fino alla decisione espressa o alla formazione del diniego tacito.
art. 7 l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione quando l'atto è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e dovuto; pertanto, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non assume rilievo quando non avrebbe potuto incidere sul contenuto finale dell'atto.
- L'ingiunzione di demolizione è, in linea di principio, adeguatamente motivata mediante l'indicazione dell'abusività dell'opera e dell'assenza del titolo abilitativo, senza necessità di una motivazione ulteriore sugli interessi coinvolti.
- La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità successiva all'ordine di demolizione non lo annulla né lo rende definitivamente inefficace, ma determina soltanto uno stato temporaneo di quiescenza e di ineseguibilità durante il termine di decisione sull'istanza.
- Decorso il termine di sessanta giorni per la decisione sull'istanza di accertamento di conformità, si forma un diniego tacito che l'interessato deve impugnare tempestivamente; in mancanza, l'ordine di demolizione riacquista automaticamente efficacia e non occorre una nuova ingiunzione.
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