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Sentenza

Sentenza n. 398/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n.145/2025 resa dal Tribunale di Udine, Sez. lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva.

Giustizia amministrativa202500638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 145/2025 del Tribunale di Udine, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 145/2025 del Tribunale di Udine, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha provveduto a dare esecuzione al giudicato, sebbene successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. Non risultano dedotti ulteriori vizi o contestazioni, poiché la decisione si fonda esclusivamente sull'intervenuta ottemperanza dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato durante il processo. Poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, in quanto viene meno l'interesse attuale alla decisione sul merito della pretesa esecutiva.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali, poiché la necessità del giudizio è stata determinata dalla precedente inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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