Sentenza del 26/02/2016 n. 3847 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000, contestando la violazione della Legge n. 212/2000, art. 7, e del D.P.R. n. 600/1973, art. 42. Sosteneva che l'avviso fosse nullo o comunque carente di motivazione perché fondato su una segnalazione della Guardia di Finanza relativa a una società terza, la S.V. S.n.c., senza che tale segnalazione fosse allegata all'atto impositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità del motivo. Ha ritenuto che la CTR avesse accertato non solo il richiamo alla segnalazione della Guardia di Finanza, ma anche lo svolgimento di ulteriori verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, mediante consultazione dell'Anagrafe tributaria, esame della contabilità e acquisizione di informazioni dalla contribuente. La società non ha censurato adeguatamente questa specifica ratio decidendi, né ha indicato in modo autosufficiente gli elementi a sostegno delle proprie affermazioni. L'accertamento di fatto risultava inoltre coperto da giudicato interno. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La norma impone il rispetto degli obblighi di motivazione degli atti tributari e, in determinate condizioni, l'indicazione o allegazione degli atti richiamati. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la censura non dimostrasse adeguatamente la violazione della norma.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Disciplina i requisiti dell'avviso di accertamento, inclusa la motivazione. La motivazione è stata ritenuta sufficiente perché l'accertamento non risultava fondato esclusivamente sulla segnalazione relativa alla società terza, ma anche su ulteriori verifiche dell'Ufficio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha rilevato che la ricorrente, pur deducendo una violazione di legge, non aveva individuato uno specifico errore giuridico della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione; la società aveva depositato una memoria, senza però superare i profili di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non è necessariamente illegittimo se trae origine da una segnalazione o da una verifica eseguita nei confronti di un soggetto terzo, purché l'Amministrazione svolga ulteriori verifiche riferite direttamente al contribuente e motivi l'atto sulla base degli elementi complessivamente acquisiti.
- La contestazione della motivazione dell'avviso deve confrontarsi con tutte le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione; non è sufficiente riproporre l'argomento già respinto senza censurare la specifica ratio decidendi.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove come se si trattasse di un ulteriore grado di merito, salvo denunciare uno specifico vizio giuridico o motivazionale nei limiti consentiti.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi contesta l'accertamento deve indicare con precisione gli atti, i documenti e gli elementi che dimostrerebbero l'errore del giudice di merito.
- Le circostanze di fatto non specificamente impugnate possono consolidarsi come giudicato interno e non possono essere rimesse in discussione nelle fasi successive.
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