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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18976/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame contro il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, di €18.887,31. Il ricorrente ha articolato due censure: (1) vizio di motivazione per insussistenza del fumus commissi delicti, sostenendo che gli indizi rilevanti si limitavano al massimo a €2.000 e pertanto non sussisterebbe prova sufficiente del peculato; (2) vizio di motivazione sul requisito del periculum in mora, deducendo che il giudice non avrebbe adeguatamente argomentato sul pericolo di dispersione secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite (Ellade).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il gravame potesse essere proposto in cassazione solo per violazione di legge o per vizi radicali della motivazione, e che l'ordinanza impugnata non presentasse tali vizi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto aspecifica la doglianza del ricorrente: le indagini avevano documentato che l'amministratore di sostegno aveva utilizzato somme del conto della madre per esigenze estranee all'interesse dell'amministrata (in larga parte per acquisti presso ditte di vendita all'ingrosso di pesce riconducibili all'attività del Pietroletti), quadro evocante il peculato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul pericolo di dispersione, richiamando la scarsa consistenza di altri beni aggredibili (modesto saldo sul conto dell'indagato, negozio ipotecato e valore reale limitato) e la concreta condotta di acquisti rilevanti; inoltre ha precisato che il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non richiede autonoma e specifica motivazione sul periculum quando si tratti di confisca eventuale e sostitutiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Integra il delitto di peculato la condotta dell'amministratore di sostegno che, abilitato ad operare sui rapporti della persona sottoposta, si appropria di somme per finalità non autorizzate e comunque estranee agli interessi dell'amministrato.

  • art. 325 cod. proc. pen. (impugnazione in Cassazione)

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, intesa anche come errores in iudicando o in procedendo o vizi radicali della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sezioni Unite, sentenza Ellade n. 36959 del 24/06/2021

    Fissa i criteri interpretativi sul pericolo di dispersione per il sequestro finalizzato alla confisca (valutazione del rischio che la somma, se restituita, venga reinvestita o resa irreperibile), principio richiamato e applicato dalla Corte per motivare il periculum.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis: Sez. 6 n. 10624/2022; Sez. U n. 25932/2008; Sez. 2 n. 37100/2023)

    Richiamata per i principi sui vizi della motivazione che rendono ammissibile il ricorso e per l'orientamento che qualifica come peculato l'uso indebito da parte dell'amministratore di sostegno.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi della motivazione tanto gravi da renderla priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza: in assenza di tali vizi il ricorso è inammissibile.
  • L'amministratore di sostegno che utilizza somme della persona assistita per scopi personali o estranei all'interesse dell'assistito può configurare il reato di peculato; le indagini finanziarie che mostrano prelievi o acquisti riconducibili all'attività dell'amministrante sono elementi idonei a sostenere il fumus.
  • Il giudice che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare sul pericolo di dispersione; possono essere idonei elementi quali la scarsa disponibilità di altri beni aggredibili, ipoteche gravanti sugli immobili e la condotta concreta dell'indagato (reimpieghi o acquisti significativi).
  • Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente (confisca eventuale e sostitutiva) non richiede una motivazione autonoma e separata sul periculum rispetto a quella fornita per la confisca diretta quando i beni da aggredire non sono individuati al momento del provvedimento.
  • Per contestare con efficacia un sequestro cautelare il difensore deve proporre censure specifiche e documentate (es. elementi di prova contraria, documenti bancari, autorizzazioni o destinazione delle somme) e non generiche affermazioni apodittiche sull'insufficienza degli indizi.

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