Cassazione Civile, Sentenza n. 9658/2021 del 13/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia qualificatoria sulla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra la Federici e l'ISPRA (già APAT) per il periodo 2005-2009: la Federici sosteneva che le collaborazioni coordinate e continuative fossero in realtà rapporti di lavoro subordinato chiedendo differenze retributive e l'ammissione alle procedure di stabilizzazione previste dalla disposizione commissariale n. 132/2008; l'ISPRA impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto sussistente la subordinazione e riconosciuto le relative pretese
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ISPRA. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato le prove (testimonianze e documenti) e applicato i criteri per la qualificazione del rapporto: integrazione nell'organizzazione dell'Ente, osservanza dell'orario del personale dipendente, obbligo di attenersi alle indicazioni dei superiori, assenza di autonomia operativa, attività svolta su specifiche indicazioni, inserimento nel piano ferie. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto più aderente al profilo svolto dalla Federici il V livello (funzionario di amministrazione) anziché il III livello invocato dall'ISPRA, adottando i conteggi retributivi dell'Istituto adeguati a tale inquadramento. Avendo il riconoscimento della subordinazione fatto maturare alla Federici il periodo triennale previsto dalla L. n. 296/2006, il suo diritto a essere valutata nella procedura di stabilizzazione ex disposizione commissariale n. 132/2008 è stato ritenuto fondato. La Cassazione ha escluso la sussistenza dei vizi di motivazione, omesso esame o violazioni procedurali dedotte dall'ISPRA e ha confermato la valutazione di fatto del giudice del merito. Condanna dell'ISPRA al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione (e regolamento delle spese di merito a favore della controricorrente come da provvedimenti di merito).
Norme richiamate
art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato dalla parte ricorrente per vizio di motivazione; la Corte rileva che le censure attengono alla valutazione di fatto e alla sufficienza del ragionamento logico del giudice del merito, profilo non sindacabile in Cassazione salvo i casi tassativi previsti dalla norma
art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata valutata alla luce della limitazione imposta dalla riforma 2012: la Corte ricorda che molte critiche si risolvono in richiesta di diversa valutazione delle prove, non più sindacabile in Cassazione
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente come principio processuale; la Corte non ha ravvisato violazioni formali della motivazione che possano rendere la sentenza nulla
art. 119 disp. att. cod. proc. civ.
art. 119 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato nel ricorso nell'ambito delle censure di motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistente omissione motivazionale idonea a cassare la decisione
artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ.
art. 112, art. 115, art. 116 cod. proc. civ.
La Corte precisa che non vi è violazione degli artt. 115 e 116 laddove il giudice mette in peso le prove prodotte dalle parti valutandole; violazioni di tali norme si configurano solo se il giudice decide su prove non introdotte o apprezza erroneamente prove legali come se fossero libere o viceversa
art. 2094 cod. civ.
Riferimento disciplinare per la nozione di lavoro subordinato; la Corte territoriale ha applicato i criteri desumibili da tale disposizione (elementi fattuali di subordinazione) per qualificare il rapporto
L. n. 296/2006
La Corte ha ritenuto che, con il riconoscimento della subordinazione, la Federici avesse maturato il periodo di tre anni utile ai fini della stabilizzazione previsto da tale legge
Disposizione commissariale n. 132/2008 (ISPRA)
disposizione commissariale n. 132/2008 del 21/11/2008
Norma amministrativa interna di richiamo per le procedure di stabilizzazione: la Corte ha riconosciuto alla Federici il diritto a essere valutata in tale procedura avendo maturato i requisiti temporali
d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
decreto-legge n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012
Richiama la modifica dell'art. 360 c.p.c. che ha limitato l'ambito di sindacabilità in Cassazione delle valutazioni di fatto e dell'omesso esame di punti decisivi, principio applicato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in relazione alla regolamentazione del contributo unificato; la Corte ha dato atto della non sussistenza delle condizioni per il versamento di ulteriori somme da parte del ricorrente
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto di lavoro (subordinato vs autonomo) si basa su una valutazione complessiva degli elementi di fatto: integrazione nell'organizzazione, orario, vincolo di obbedienza, autonomia operativa, modalità di assegnazione delle attività e inserimento in strumenti organizzativi (es. piano ferie). Questi elementi, combinati, orientano verso la subordinazione
- La valutazione delle prove (testimonianze e documenti) è prerogativa del giudice del merito; la Cassazione sindaca solo la corretta applicazione dei criteri giuridici e non una diversa lettura delle stesse prove, salvo i casi tassativi di legge (art. 360 c.p.c.)
- Le doglianze sulla motivazione sono inammissibili in Cassazione quando si limitino a chiedere una diversa valutazione delle risultanze probatorie; l'eventuale omissione di un fatto decisivo è oggi soggetta a controlli più restrittivi dopo la riforma del 2012
- Per chi voglia contestare la subordinazione, è determinante produrre elementi documentali che dimostrino autonomia organizzativa ed operativa (contratti chiari, fatturazione autonoma, autonomia decisionale, assenza di orari imposti, promozione/valutazioni indipendenti); in mancanza, elementi quali orari, integrazione nel personale e direttive dei superiori favoriscono la qualificazione come subordinato
- Il riconoscimento della subordinazione può avere conseguenze positive per il lavoratore anche rispetto a diritti amministrativi (es. accesso a procedure di stabilizzazione) qualora vengano maturati i requisiti temporali previsti dalla normativa di riferimento
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