L.R. Abruzzo 11/2020
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Abruzzo 28/2011 su autorizzazione sismica, deposito dei progetti e vigilanza nelle zone sismiche, disciplinando anche esclusioni, controlli a campione e rinvio a regolamento attuativo. Prevede copertura finanziaria per il triennio 2020-2022. In vigore dal 6 giugno 2020.
Modifiche alla disciplina sismica regionale e al procedimento di autorizzazione/deposito dei progetti in Abruzzo
Modifiche alla disciplina sismica regionale in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo 3 giugno 2020, n. 11 interviene sulla l.r. 28/2011 per ridefinire ambito di applicazione, autorizzazione sismica, deposito dei progetti, controlli e regolamento attuativo. La disciplina riguarda solo il territorio della Regione Abruzzo e opera dal 6 giugno 2020.
Ambito di applicazione e esclusioni
Le nuove regole si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti, alle sopraelevazioni e alle varianti ai progetti realizzati in zona sismica.
Restano fuori dal titolo sismico regionale, perché soggette alla vigilanza e al controllo delle amministrazioni statali:
- le opere pubbliche di competenza statale indicate dal d.lgs. 112/1998 e dall’allegato 1 del DPCM 21 ottobre 2003;
- strade, autostrade e relative pertinenze di competenza statale;
- opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale;
- opere pubbliche statali ricadenti nel demanio marittimo, fluviale e lacustre;
- trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;
- rete ferroviaria di interesse nazionale;
- porti di rilievo nazionale e internazionale.
Sono inoltre escluse le costruzioni denominate “trabucchi”, “travocchi”, “caliscendi”, “bilancini” e “trabocchi”, disciplinate dalle leggi regionali richiamate, per le quali i titoli abilitativi seguono la normativa speciale di settore.
Autorizzazione sismica: casi in cui è necessaria
Per gli interventi “rilevanti” ai sensi dell’art. 94-bis, comma 1, lettera a), del d.P.R. 380/2001, nelle zone sismiche individuate dagli atti di classificazione, i lavori non possono iniziare senza preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio.
Sono soggetti a preventiva autorizzazione anche:
- gli interventi sugli abitati da consolidare ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 380/2001;
- gli interventi nelle “zone di attenzione per instabilità di versante attiva” individuate nelle carte MOPS;
- i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
- gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali indicati dalla DGR 1009/2008, se situati in località sismiche, esclusa la bassa sismicità (zone 3 e 4);
- le sopraelevazioni degli edifici di cui all’art. 90, comma 1, del d.P.R. 380/2001.
Per gli interventi in territori nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato o la Regione per il consolidamento dell’abitato, si applica anche la disciplina dell’art. 61 del d.P.R. 380/2001.
L’autorizzazione per le sopraelevazioni comprende anche la certificazione prevista dall’art. 90, comma 2, del d.P.R. 380/2001.
Procedimento di rilascio dell’autorizzazione sismica
La domanda è presentata telematicamente allo sportello unico competente per territorio, con allegati:
- l’asseverazione prevista dall’art. 11;
- il progetto esecutivo strutturale redatto da professionista abilitato in conformità all’art. 93 del d.P.R. 380/2001 e alle norme tecniche per le costruzioni.
Lo sportello unico trasmette la domanda agli uffici regionali entro 5 giorni dal ricevimento.
L’ufficio regionale competente:
- rilascia l’autorizzazione entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza;
- comunica il provvedimento allo sportello unico e al richiedente;
- in caso di diniego, lo comunica entro lo stesso termine.
Il termine può essere interrotto una sola volta per un massimo di 60 giorni per chiarimenti o integrazioni tecniche. Se le integrazioni non arrivano entro 60 giorni dalla richiesta, la domanda è negata e archiviata definitivamente.
Durante l’istruttoria l’ufficio può chiedere una sola volta chiarimenti, integrazioni o la rimozione di irregolarità formali, anche con audizione degli interessati. Se manca la completezza documentale, può essere disposto il differimento dell’avvio del procedimento e l’interessato ha 30 giorni per integrare; decorso inutilmente tale termine, l’autorizzazione è negata.
Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche vigenti, la richiesta di autorizzazione con deposito del progetto e asseverazione vale anche come denuncia dei lavori ex art. 65 del d.P.R. 380/2001, se i documenti contengono gli elementi richiesti.
In caso di mancato rilascio nei termini, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale; inoltre è previsto un Commissario ad acta per l’adozione del provvedimento finale, con oneri a carico della Regione.
Deposito sismico per interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza
Per gli interventi classificati come “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” ai sensi dell’art. 94-bis, comma 1, lettere b) e c), del d.P.R. 380/2001, l’inizio dei lavori è subordinato al preavviso scritto allo sportello unico competente e al contestuale deposito del progetto esecutivo strutturale.
Nelle more delle linee guida statali, la Regione può adottare specifiche elencazioni per individuare tali interventi sotto il profilo strutturale.
Il progetto deve essere redatto da professionista abilitato in conformità all’art. 93 del d.P.R. 380/2001 e alle norme tecniche vigenti.
Per le opere con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, preavviso e deposito valgono anche come denuncia dei lavori ex art. 65 del d.P.R. 380/2001, se la documentazione è completa.
Le regole del deposito non si applicano agli interventi soggetti ad autorizzazione sismica preventiva.
L’inizio dei lavori deve avvenire entro il termine ultimo previsto dalle norme edilizie nazionali, dalla data di rilascio del titolo edilizio e comunque solo dopo l’attestazione di avvenuto deposito sismico.
Se interviene una nuova classificazione sismica o una nuova normativa di settore, il deposito deve essere rinnovato solo previa conformazione del progetto alla nuova disciplina, salvo il regime transitorio statale.
Procedimento per il deposito del progetto
L’interessato presenta telematicamente al Comune territorialmente competente il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo, con:
- l’asseverazione di cui all’art. 11;
- l’asseverazione di responsabilità del professionista.
La ricevuta telematica costituisce attestazione di avvenuto deposito ed è il presupposto per iniziare i lavori.
Il Comune trasmette contestualmente la ricevuta e tutti gli atti al Servizio regionale del Genio Civile competente per territorio.
Vigilanza e controlli
La vigilanza e il controllo su tutte le zone sismiche si svolgono ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. 380/2001.
Per gli interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza, i Servizi regionali del Genio Civile effettuano un controllo a campione sulle pratiche trasmesse dai Comuni nella settimana precedente, nella misura del 10 per cento.
Sui campioni estratti si applicano le procedure dell’autorizzazione sismica, salvo semplificazioni previste dal regolamento attuativo.
Regolamento attuativo
Un regolamento regionale, su proposta della Giunta, disciplina:
- le attività operative per il rilascio dell’autorizzazione sismica e per l’attestazione di deposito sismico;
- le modalità di vigilanza e controllo sulle opere in zone a rischio sismico.
Il regolamento definisce in particolare:
- funzionamento, composizione e attività del Tavolo Tecnico di Coordinamento e del Tavolo Tecnico Scientifico;
- modalità di presentazione delle istanze;
- disciplina delle varianti, degli ampliamenti e delle sopraelevazioni;
- criteri e modalità di campionamento per i controlli;
- modalità tecniche di scambio telematico delle informazioni tra Comuni e Regione.
Disposizioni finanziarie
La legge determina minori entrate stimate in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, compensate con corrispondente riduzione di risorse di spesa del bilancio regionale per gli stessi esercizi. Per gli anni successivi al 2022, la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi il 6 giugno 2020.
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