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Circolare

Circolare numero 50 del 21-2-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'aumento di alcune misure dell'imposta di bollo dal 1° gennaio 1991 e le principali esenzioni introdotte, chiarendo anche le regole sul momento impositivo e sulla necessità di integrazione per atti presentati a registrazione dopo il 31 dicembre 1990. Fornisce inoltre chiarimenti operativi sul modello 770 relativo alle ritenute d'acconto 1990, sui termini e sulle modalità delle comunicazioni mensili delle ritenute, e informa del trasferimento dell'Ufficio Normativa Fiscale con i relativi recapiti. In allegato viene sostituita la tabella delle detrazioni per i residenti in Italia dal 1° gennaio 1991.

Aggiornamenti su imposta di bollo, modello 770, comunicazioni mensili delle ritenute d'acconto e trasferimento dell'Ufficio Normativa Fiscale, con allegata tabella detrazioni 1991

Aggiornamenti su imposta di bollo, modello 770, comunicazioni delle ritenute e trasferimento dell'Ufficio Normativa Fiscale

La circolare reca istruzioni operative e chiarimenti applicativi su più profili fiscali di immediata rilevanza per gli uffici interessati. In particolare, interviene sull'imposta di bollo dal 1° gennaio 1991, sulle modalità di compilazione e trasmissione del modello 770, sulle comunicazioni mensili delle ritenute d'acconto e sul trasferimento dell'Ufficio Normativa Fiscale, oltre a sostituire la tabella delle detrazioni per i residenti in Italia.

Imposta di bollo: aumenti, esenzioni e fascia esente

L'art. 7 della legge finanziaria richiamata ha elevato dal 1° gennaio 1991 le misure fisse di bollo previste dalla Tariffa, all. A, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, portandole alla misura unica di L. 10.000 rispetto ai precedenti importi di L. 3.300, L. 4.000 e L. 5.500. Sono inoltre previste nuove misure per gli atti compiuti dal giudice o dal cancelliere nei procedimenti civili e per quelli compiuti dal giudice o dal segretario nei procedimenti amministrativi, con rinvio alla legge per la relativa articolazione.

La circolare evidenzia, per contro, una serie di esoneri dall'imposta di bollo introdotti in corrispondenza degli aumenti, compreso l'innalzamento della fascia esente da L. 50.000 a L. 150.000. Ne consegue che:

  • gli importi fino a L. 150.000, comprese, sono esenti e non richiedono alcuna marca;
  • gli importi da L. 150.001 in poi scontano l'imposta fissa di L. 800, indipendentemente dalla somma indicata nel documento, mediante marca o bollo a punzone.

Sono inoltre indicati come non più soggetti al tributo, tra gli altri, i documenti scolastici relativi alla scuola dell'obbligo e media superiore, i certificati e gli estratti dello stato civile, le denunce di smarrimento e le relative certificazioni, i duplicati di atti smarriti, le ricevute dell'amministratore di condominio, le copie delle cartelle cliniche, i certificati degli uffici giudiziari in materia penale e gli atti relativi a procedure di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera L. 5 milioni.

Momento impositivo e integrazione degli atti

La circolare richiama la distinzione tra imposta dovuta fin dall'origine e imposta dovuta in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972. Per gli atti, documenti e registri compresi nella Parte prima della Tariffa, il tributo deve essere assolto al momento dell'emissione; gli stessi restano validi anche se la misura dell'imposta viene aumentata successivamente.

Per gli atti, documenti e registri compresi nella Parte seconda, l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso. Viene chiarito che il caso d'uso ricorre anche quando gli atti sono presentati all'Ufficio del Registro per la registrazione. Di conseguenza, i contratti e le convenzioni stipulati prima del 1° gennaio 1991 e correttamente assoggettati al bollo nella misura allora vigente devono essere integrati alla misura attuale se presentati alla registrazione dopo il 31 dicembre 1990.

Modello 770: approvazione, variazioni e istruzioni di compilazione

Nel supplemento ordinario alla G.U. n. 12 del 15 gennaio 1991 è stato pubblicato il D.M. 11 gennaio 1991 di approvazione dei modelli 770 base, 770/A, 770/B, 770/C e 770/D per la dichiarazione delle ritenute d'acconto operate nell'anno 1990.

La circolare precisa che:

  • i modelli 770/B, 770/C e 770/D non presentano variazioni rispetto all'anno precedente;
  • nel modello 770/A è stata inserita la nuova casella 25, destinata all'indicazione dell'ammontare delle ritenute dovute, cioè quelle risultanti dal rigo 15 del modello 101;
  • l'importo da indicare nella casella 25 deve corrispondere a quello riportato nella casella 23, mentre nella casella 24 non deve risultare alcun dato.

Per la compilazione manuale devono essere utilizzati esclusivamente i modelli correnti. Per quelli ad elaborazione automatizzata, vengono segnalate modifiche in corso ai programmi di stampa, con successiva comunicazione della data di messa in linea, comunque in tempo utile per il rispetto dei termini di invio.

Invio dei modelli 770 e gestione delle integrazioni salariali

Resta confermata la scadenza del 5 marzo 1991 per l'invio alla Direzione Generale - Servizio patrimoniale - Ufficio Normativa fiscale dei modelli 770 relativi al 1990. Le SAP devono trasmettere i modelli tramite un incaricato della Sede Regionale, che raccoglierà tutti gli elaborati delle SAP di competenza.

A seguito del trasferimento dell'Ufficio Normativa Fiscale, il recapito non è più in Via Ciro il Grande, ma presso il nuovo indirizzo di Via Chopin 35, quarto piano, che viene richiamato nella parte terza della circolare.

Per i modelli 770 relativi alle integrazioni salariali (CIG), in deroga alle precedenti istruzioni, deve essere inviata soltanto la pagina finale di ciascun tabulato, recante la totalizzazione del modello con le cifre intere. Gli elaborati contenenti i nominativi dei singoli percipienti delle indennità CIG devono essere conservati da ciascuna unità operativa.

Comunicazioni mensili delle ritenute d'acconto e prospetti di concordanza

La circolare chiarisce che tutte le ritenute effettuate nel mese devono essere comunicate in tempo utile per consentire il versamento nei termini di legge, fissati al 15 e al 20 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta.

L'espressione "ultimo giorno del mese", usata nella circolare n. 245 del 26 novembre 1990, va interpretata in senso tecnico, come coincidente con la chiusura della contabilità generale del mese di riferimento. La comunicazione deve quindi essere trasmessa:

  • entro il giorno successivo alla chiusura tecnica della contabilità;
  • in ogni caso, non oltre il 5 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata operata.

È altresì raccomandato di verificare ogni mese la concordanza tra i dati del versamento e quelli dei relativi conti, trasmettendo con cadenza 31 maggio e 30 novembre il prospetto di concordanza richiamato nella circolare precedente. Viene inoltre precisato che, oltre a tale prospetto, le strutture interessate continueranno a inviare, unitamente al modello 770, uno specifico prospetto di concordanza con l'indicazione dei dati esposti nei singoli modelli 770.

Trasferimento dell'Ufficio Normativa Fiscale e articolazione funzionale

L'Ufficio Normativa Fiscale - Servizio Patrimoniale è stato trasferito da Via Ciro il Grande 21 (Grattacielo) a Via Chopin 35, piano quarto. Tutte le comunicazioni devono pertanto essere indirizzate al nuovo recapito.

La circolare descrive anche l'articolazione funzionale dell'Ufficio, utile per indirizzare correttamente i quesiti e le comunicazioni operative, individuando i seguenti poli di riferimento:

  • Direzione Ufficio;
  • Vice Direzione;
  • I - imposizione IRPEF, ritenute d'acconto;
  • II - imposizione IRPEG-ILOR, fabbricati e terreni;
  • III - imposizione IVA, contabilità generale, procedure;
  • IV - imposizione locale e altre imposte, trattamento fine rapporto;
  • supporti strumentali, con fax, terminale in linea e maschera mensile ritenuta di acconto.

Detrazioni dal 1° gennaio 1991 per i residenti in Italia

L'allegato alla circolare sostituisce la precedente tabella delle detrazioni dal 1° gennaio 1991 per i residenti in Italia. Sono riportati gli importi annui e mensili per:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro dipendente fino a L. 12.400.000 annui;
  • coniuge o primo figlio;
  • altre persone a carico;
  • figli a carico, in misura semplice o doppia, da uno a otto figli e per ogni figlio ulteriore.

Le note esplicative precisano che, per i redditi compresi tra L. 12.400.000 e L. 12.659.800 annui, deve essere attribuita una quota della detrazione di L. 202.630 annue in modo da mantenere un reddito netto annuo di L. 11.339.045. Inoltre, la detrazione di L. 675.433 annue per il primo figlio a carico, in mancanza di coniuge, spetta nei casi di celibato/nubilato, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale ed effettiva, quando i figli siano rimasti a carico per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. In tali casi, le detrazioni per i figli a carico spettano nella misura doppia e l'importo complessivo delle detrazioni in relazione al numero dei figli, compreso il primo, è ridotto di L. 156.070 annue.

Infine, le detrazioni per persone a carico spettano solo se tali soggetti non percepiscono redditi propri superiori a L. 4.500.000 annui al lordo degli oneri deducibili.

Punti principali

Imposta di bollo: nuove misure dal 1° gennaio 1991

L'art. 7 della legge finanziaria citata eleva, con decorrenza 1° gennaio 1991, le misure fisse di bollo previste nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, portandole da L. 3.300, L. 4.000 e L. 5.500 alla misura unica di L. 10.000. Sono inoltre previste nuove misure per gli atti compiuti dal giudice o dal cancelliere nei procedimenti civili e per gli atti compiuti dal giudice o dal segretario nei procedimenti amministrativi, rinviando al testo di legge per la puntuale quantificazione.

Esenzioni e ampliamento della fascia esente

A fronte degli aumenti, la circolare segnala una serie di esoneri dall'imposta di bollo, compreso l'innalzamento della fascia esente da L. 50.000 a L. 150.000 per gli artt. 19, 20 e 21 della Tariffa, all. A), del D.P.R. n. 642/1972. Viene precisato che gli importi fino a L. 150.000 sono esenti e non richiedono alcuna marca, mentre gli importi da L. 150.001 scontano l'imposta fissa di L. 800, qualunque sia la somma indicata nel documento, mediante marca o bollo a punzone.

Atti e documenti non più soggetti a bollo

Non sono più soggetti al tributo, tra gli altri, domande, pagelle, diplomi e attestati relativi alla scuola dell'obbligo e media superiore; certificati, copie ed estratti dello stato civile e relative dichiarazioni sostitutive; denunce di smarrimento e relative certificazioni; duplicati di atti e documenti smarriti; ricevute dell'amministratore di condominio; copie delle cartelle cliniche; certificati degli uffici giudiziari in materia penale; atti e documenti relativi a procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera L. 5 milioni.

Momento impositivo dell'imposta di bollo e integrazione degli atti

La circolare richiama la distinzione tra imposta dovuta fin dall'origine e imposta dovuta in caso d'uso. Per gli atti, documenti e registri della Parte prima della Tariffa il tributo va assolto all'atto della emissione, con efficacia conservata anche se la misura viene elevata successivamente. Per quelli della Parte seconda, l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento dell'uso. Poiché il caso d'uso ricorre anche quando gli atti sono presentati all'Ufficio del Registro per la registrazione, i contratti e le convenzioni stipulati prima del 1° gennaio 1991 e già bollati secondo la misura allora vigente devono essere integrati se vengono presentati alla registrazione dopo il 31 dicembre 1990.

Modello 770: approvazione, modifiche e compilazione

Nel supplemento ordinario alla G.U. n. 12 del 15 gennaio 1991 è stato pubblicato il D.M. 11 gennaio 1991 di approvazione dei modelli 770 base, 770/A, 770/B, 770/C e 770/D per le ritenute d'acconto operate nel 1990. I modelli 770/B, 770/C e 770/D non presentano variazioni rispetto all'anno precedente. Nel modello 770/A è stata introdotta la casella 25, da compilare con l'ammontare delle ritenute dovute, corrispondente alle ritenute risultanti dal rigo 15 del modello 101; in pratica l'importo da indicare deve corrispondere a quello riportato nella casella 23, mentre nella casella 24 non deve risultare alcun dato. Per la compilazione manuale devono essere utilizzati esclusivamente i modelli correnti; per quelli ad elaborazione automatizzata sono in corso le modifiche dei programmi di stampa.

Invio dei modelli 770 e gestione dei CIG

Resta confermata la data del 5 marzo 1991 per l'invio dei modelli 770 relativi all'anno 1990 alla Direzione Generale - Servizio patrimoniale - Ufficio Normativa fiscale. Le SAP devono provvedere alla consegna tramite incaricato della Sede Regionale. Per effetto del trasferimento dell'Ufficio Normativa Fiscale, il recapito non è più in Via Ciro il Grande ma al nuovo indirizzo indicato nella parte terza della circolare. Per i modelli 770 relativi alle integrazioni salariali (CIG), in modifica delle precedenti disposizioni, deve essere inviata soltanto la pagina finale di ciascun tabulato con la totalizzazione del modello in cifre intere; gli elaborati con i nominativi dei singoli percipienti devono restare conservati presso ciascuna unità operativa.

Comunicazioni mensili delle ritenute d'acconto

Viene ribadito che tutte le ritenute effettuate nel mese devono essere comunicate in tempo utile per consentire il versamento nei termini di legge, fissati al 15 e al 20 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta. L'espressione 'ultimo giorno del mese' va intesa in senso tecnico, coincidente con la chiusura della contabilità generale del mese di riferimento. La comunicazione deve quindi essere effettuata inderogabilmente entro il giorno successivo alla chiusura tecnica della contabilità e comunque entro il 5 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata operata. Si raccomanda inoltre di verificare ogni mese la concordanza tra i dati del versamento e quelli dei relativi conti e di trasmettere il prospetto di concordanza con cadenza 31 maggio e 30 novembre; resta ferma anche la trasmissione, unitamente al modello 770, dello specifico prospetto di concordanza con i dati esposti nei singoli modelli 770.

Trasferimento e articolazione funzionale dell'Ufficio Normativa Fiscale

L'Ufficio Normativa Fiscale - Servizio Patrimoniale è stato trasferito da Via Ciro il Grande 21 a Via Chopin 35, quarto piano, e tutte le comunicazioni devono ora essere indirizzate a tale sede. La circolare fornisce anche l'articolazione funzionale con i relativi recapiti telefonici: Direzione Ufficio, Vice Direzione, area IRPEF per le ritenute d'acconto, area IRPEG-ILOR per fabbricati e terreni, area IVA-contabilità generale-procedure, area imposizione locale e altre imposte-trattamento fine rapporto, oltre ai supporti strumentali (fax, terminale in linea e maschera mensile ritenuta d'acconto).

Detrazioni dal 1° gennaio 1991 per i residenti in Italia

L'allegato sostituisce la tabella delle detrazioni dal 1° gennaio 1991. Sono indicati gli importi annui e mensili per redditi di lavoro dipendente, per redditi di lavoro dipendente fino a L. 12.400.000 annui, per coniuge o primo figlio e per altre persone a carico, nonché le misure, semplice e doppia, per i figli a carico da uno a otto e per ogni ulteriore figlio. Le note precisano che per redditi compresi tra L. 12.400.000 e L. 12.659.800 annui si attribuisce una quota della detrazione di L. 202.630 annue in modo da mantenere un reddito netto annuo di L. 11.339.045; che la detrazione per il primo figlio in mancanza di coniuge spetta in specifiche situazioni familiari e che, in tal caso, le detrazioni per figli spettano nella misura doppia; infine, che le detrazioni per le persone a carico spettano solo se queste non hanno redditi propri superiori a L. 4.500.000 annui al lordo degli oneri deducibili.

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