Cassazione Civile, Ordinanza n. 28741/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (liquidatore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato all'ex liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese, con cui l'Amministrazione finanziaria gli ha contestato la responsabilità personale ex art. 36, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 per due condotte: la cessione a terzi di un credito societario verso istituti bancari per euro 243.428 e l'asserita assegnazione ai soci di euro 138.119 quale residuo attivo di liquidazione, somme che avrebbero dovuto essere impiegate per il pagamento di imposte societarie iscritte a ruolo. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente; la CTR aveva accolto l'appello solo in parte, annullando l'atto limitatamente alla somma di euro 138.119 per difetto di prova dell'effettiva assegnazione ai soci, mentre per il resto aveva richiamato la decisione di primo grado. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, poiché la CTR si era limitata ad aderire alla sentenza di primo grado senza esaminare le censure; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1260 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'operazione del 17 maggio 2011 non integrasse una vera cessione di credito ma il trasferimento di una mera aspettativa di fatto, priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e quindi nulla. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando violazione delle norme sulla valutazione della prova e dell'art. 36 D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui la CTR aveva escluso la responsabilità del liquidatore per l'assegnazione ai soci del residuo di liquidazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, perché la motivazione della sentenza della CTR era meramente apparente: il giudice regionale si era limitato ad affermare di condividere l'operato del primo giudice senza dar conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni del dissenso o del contenuto delle doglianze di appello. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato invece respinto, ritenendo corretta la valutazione di fatto della CTR secondo cui non vi era prova dell'effettiva assegnazione ai soci della somma di euro 138.119. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti delle censure accolte e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973
«I liquidatori... rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari»
La responsabilità del liquidatore è un'obbligazione legale autonoma, che sorge solo al ricorrere delle ipotesi tipizzate di pagamento di crediti di grado inferiore o di assegnazione di beni ai soci senza previa soddisfazione del credito erariale; l'onere di provare il fatto costitutivo grava sull'Amministrazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve rispettare il minimo costituzionale, pena nullità.
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione intelligibile e non meramente apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di una motivazione effettiva integra nullità della sentenza.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione quale parametro del requisito motivazionale.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione dell'operazione come cessione di credito, ma il motivo è rimasto assorbito.
Invocato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulla valutazione delle prove, ma ritenuto infondato.
Invocato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulla valutazione delle prove, ma ritenuto infondato.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla cancellazione della società e alle conseguenze della liquidazione.
La prova dei fatti costitutivi della responsabilità ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 spetta all'Amministrazione finanziaria.
Fondamento della cassazione con rinvio nei limiti delle censure accolte.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Norma processuale richiamata per il rinvio nel processo tributario.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza d'appello è nulla quando la motivazione si risolve in un'adesione apodittica e non argomentata alla decisione di primo grado, senza indicare il contenuto delle censure e senza rendere percepibile l'iter logico seguito dal giudice.
- La motivazione apparente ricorre quando il provvedimento, pur esistente materialmente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e non permette un controllo effettivo di logicità e correttezza; l'anomalia deve emergere dal testo della sentenza.
- La responsabilità del liquidatore ex art. 36, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 presuppone la prova, a carico dell'Amministrazione, dell'effettiva esistenza di attività sociali e della loro distrazione rispetto al pagamento dei debiti tributari nei casi tipizzati dalla norma.
- Se il giudice di merito accerta in fatto l'insussistenza della prova dell'effettiva assegnazione ai soci di somme o beni, non è configurabile in cassazione una violazione di legge che miri a sovvertire tale accertamento di fatto.
- L'inammissibilità o l'assorbimento di un motivo di ricorso può derivare dall'accoglimento di un vizio preliminare della sentenza impugnata, come la nullità per difetto di motivazione.
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