Cassazione Civile, Ordinanza n. 21624/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito per omissioni contributive relativo al periodo luglio 2008-dicembre 2012, emesso dall'ente previdenziale nei confronti di una società cooperativa agricola. La società aveva opposto l'atto sostenendo di aver regolarmente inquadrato i dipendenti e versato i contributi, di essere in possesso dei requisiti per i benefici contributivi previsti per le aziende agricole e di non perdere tali benefici per la commercializzazione di prodotti non coltivati direttamente dai soci conferitori. In primo grado l'opposizione era stata accolta. In appello l'ente deduceva che il Tribunale aveva erroneamente creduto che la revoca degli sgravi dipendesse dalla contestazione del carattere di azienda agricola, mentre la vera ragione della pretesa era il disconoscimento di plurimi rapporti di lavoro agricolo asseritamente intercorsi con l'amministratore unico, che avrebbe ammesso la falsità del rapporto; da ciò, secondo l'ente, sarebbe derivata la perdita integrale di tutti i benefici contributivi anche per gli altri dipendenti denunciati come operai agricoli. Il ricorso per cassazione riproponeva sostanzialmente la medesima censura, denunciando violazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 375/1993, nel testo sostituito dall'art. 9-ter, comma 3, del d.l. n. 510/1996, conv. nella l. n. 608/1996, in relazione all'art. 9, comma 5, della l. n. 67/1988, sostenendo che la sanzione della perdita di ogni beneficio di legge per dichiarazioni di manodopera finalizzate all'indebita attribuzione di giornate lavorative dovesse operare in modo totale e non limitato al solo rapporto fittizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione perché l'avviso di addebito era stato correttamente ricondotto dal giudice di merito al disconoscimento della natura agricola della società, e non alla sola falsità del rapporto di lavoro dell'amministratore. La censura dell'ente, invece, era costruita su un diverso presupposto fattuale e giuridico, cioè sull'effetto espansivo della sanzione anche ai rapporti di lavoro veridici; profilo che la Corte territoriale aveva menzionato solo ad abundantiam, affermando comunque che la perdita integrale dei benefici non era conforme alla lettera della legge. Conseguentemente la Corte di cassazione ha confermato il regime delle spese e l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 375/1993
richiamato dall'ente come disciplina della sanzione per dichiarazioni di manodopera finalizzate all'indebita attribuzione di giornate lavorative; la Corte di merito ne ha dato lettura restrittiva, escludendo che comporti la perdita integrale dei benefici per tutti i rapporti di lavoro della medesima impresa, almeno come argomentazione aggiuntiva
art. 9-ter, comma 3, d.l. n. 510/1996
norma sostitutiva che introduce la perdita dei benefici di legge in caso di dichiarazioni di manodopera non veritiere; la Corte territoriale ha ritenuto che la sanzione possa riferirsi solo al rapporto oggetto di dichiarazione inveritiera, anche in ossequio al principio di proporzionalità
L. n. 608/1996
legge di conversione del d.l. n. 510/1996, richiamata come fonte del testo vigente dell'art. 9-ter, comma 3
art. 9, comma 5, L. n. 67/1988
richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione collegata alla sanzione previdenziale contestata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la censura si fonda su un presupposto fattuale o giuridico diverso da quello posto a base della decisione, il ricorso è inammissibile perché non attinge il nucleo della motivazione.
- Quando la decisione di merito individua la causale dell'atto amministrativo o contributivo in un determinato presupposto, il ricorrente non può limitarsi a riproporre una diversa lettura dell'atto senza contestare specificamente l'accertamento compiuto dal giudice sul contenuto delle difese e degli atti presupposti.
- Le sanzioni che comportano la perdita di benefici devono essere interpretate in modo coerente con la lettera della legge e con il principio di proporzionalità, salvo una espressa previsione di estensione automatica a rapporti diversi da quello oggetto dell'illecito.
- In presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese secondo soccombenza e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21425/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21426/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21428/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21430/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21435/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21439/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →