Cassazione Civile, Sentenza n. 1676/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia notificò avvisi di accertamento per ricavi non dichiarati (IRPEG/IRPEF, IVA, IRAP) relativi agli anni 2001-2003 alla Kasantica S.r.l. e a Leonardo Mazzeo (imprenditore individuale). Contestazioni fondate su commistione di merci tra società e ditta individuale nello stesso capannone, omissione di distinte inventariali, contabilità irregolare e mancata fiscalizzazione del misuratore di cassa; l'ufficio aveva proceduto ad accertamento analitico-induttivo. La CTR annullò in parte gli atti imponendo comunque sanzioni d'ufficio; l'Agenzia ricorse per cassazione su più motivi e i contribuenti resistettero con ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio quanto agli avvisi notificati a Leonardo Mazzeo per effetto della definizione agevolata ai sensi dell'art.6 del d.l. n.119/2018 con pagamento tramite Mod. F24. Per la Kasantica S.r.l. la Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia in parte e ha ritenuto fondati i motivi di cassazione relativi alla insufficiente motivazione della CTR (che aveva fatto riferimento a un p.v.c. non pertinente) e all'applicazione di sanzioni ex officio non irrogate dall'ufficio (ultrapetizione). Conseguentemente la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Inoltre, le spese relative al processo estinto nei confronti di Leonardo Mazzeo restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi della disciplina della definizione agevolata.
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018 (art. 6, commi 10 e 13)
art. 6, comma 10; art. 6, comma 13
La presentazione dell'istanza e il pagamento previsto dalla definizione agevolata determinano l'estinzione del processo rispetto agli atti definiti; se non impugnata o non richiesta la trattazione entro i termini, il giudizio si estingue e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
d.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)
La Corte precisa che, in caso di estinzione del processo per definizione agevolata, non si applica l'obbligo previsto da tale norma (versamento aggiuntivo del contributo unificato) alla parte impugnante non vittoriosa; principio confermato da giurisprudenza di legittimità.
d.P.R. n. 600/1973 (artt. 14, 15, 39)
art. 14; art. 15; art. 39, commi 1 e 2
Le norme in materia di tenuta del libro inventari e dei registri sono richiamate dall'Agenzia come fondamento per l'accertamento induttivo; tuttavia la Corte richiede che la valutazione delle omissioni sia adeguatamente motivata e collegata agli elementi istruttori.
art. 2697 c.c.
Principio probatorio relativo all'onere della prova; la Corte valuta se l'ufficio abbia correttamente assolto il proprio onere probatorio nell'effettuare l'accertamento induttivo.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
La Corte utilizza i parametri di legittimità (insufficiente motivazione/omessa valutazione dei fatti) per censurare la sentenza di merito, richiamando il vizio di motivazione come causa di cassazione.
d.m. 23/03/1983 (registratore di cassa)
La mancata installazione o tempestiva fiscalizzazione del misuratore fiscale è rilevata come violazione che può comportare sanzioni, ma l'applicazione di tali sanzioni deve derivare dall'atto impositivo e non essere disposta ex officio dal giudice d'appello.
d.lgs. n. 546/1992 (art. 7) e d.lgs. n. 472/1997 (artt. 16-17); d.lgs. n. 471/1997 (art. 1, comma 1; art. 6, comma 3)
d.lgs. 546/1992 art. 7; d.lgs. 472/1997 artt. 16-17; d.lgs. 471/1997 art. 1, comma 1; art. 6, comma 3
Norme richiamate nel ricorso incidentale in tema di applicazione delle sanzioni tributarie e della legittimità dei provvedimenti sanzionatori; la Corte rileva ultrapetizione se il giudice applica sanzioni non irrogate dall'ufficio.
Massime di principio
- La definizione agevolata (art. 6 d.l. n.119/2018) che si perfeziona con il pagamento estingue il processo relativo agli atti compresi nella domanda, con effetti anche sulle spese processuali.
- Se il giudice d'appello fonda la decisione su documenti o verbali non pertinenti al periodo accertato, la motivazione è insufficiente e la sentenza è cassabile per vizio di motivazione.
- Il giudice non può irrogare sanzioni non contenute nell'atto impositivo: l'applicazione 'ex officio' di sanzioni configurata come ultrapetizione comporta cassazione.
- La mancanza di inventari o di regolari scritture contabili legittima l'uso di accertamenti induttivi, ma l'Amministrazione deve comunque fornire un chiaro fondamento probatorio; il giudice di merito deve motivare adeguatamente il rapporto tra elementi probatori e l'applicazione dell'accertamento induttivo.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata può incidere su oneri procedurali e contributi, e in tali ipotesi si applicano le regole specifiche previste dalla normativa di definizione.
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