Sentenza n. 3959/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, unitamente agli atti connessi e presupposti, del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli in data 7.9.2023, prot. n. -OMISSIS-, con relativa nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS-e relativa pec, recante “Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4 e 91 del d.lgs. 159/2011 e contestuale diniego dell'istanza di iscrizione nella White list, datata 21.06.2017, formulata dell'impresa individuale “-OMISSIS-”, con relativo atto di annotazione nell'elenco ditte richiedenti e relative note di trasmissione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva e contestuale diniego dell'iscrizione nella white list, adottati dal Prefetto di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, per omessa comunicazione preventiva nel procedimento conclusosi con il diniego di iscrizione nella white list. Ha sostenuto che la comunicazione era stata effettuata soltanto nel procedimento relativo alla precedente informazione antimafia interdittiva adottata dalla Struttura di Missione SISMA e che il diniego prefettizio si fondava su elementi ulteriori o differenti, tali da richiedere un autonomo contraddittorio. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 per l'eccessiva durata del procedimento, protrattosi per circa sei anni. Con il secondo, terzo, quarto e sesto motivo ha contestato la sussistenza di un quadro indiziario sufficiente a dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa: i precedenti penali e di polizia del titolare non sarebbero stati decisivi o sarebbero riferibili, in parte, a un omonimo; alcuni procedimenti non si sarebbero conclusi con condanna; i fatti sarebbero risalenti; il trasferimento del titolare avrebbe reciso i rapporti con il contesto familiare e territoriale; non vi sarebbero stati contatti con i familiari pregiudicati. Ha dedotto anche l'illegittimità derivata dal provvedimento interdittivo presupposto. Infine, con il quinto motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, sostenendo che, ove sussistente, l'agevolazione della criminalità organizzata avrebbe avuto carattere soltanto occasionale e avrebbe imposto l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa in luogo dell'interdittiva.
La decisione
Il TAR ha integralmente respinto il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha ritenuto che la comunicazione prevista dall'art. 92, comma 2-bis, fosse stata effettuata nel procedimento presupposto, nel quale il ricorrente aveva partecipato attivamente. Il successivo diniego di iscrizione nella white list si era limitato a recepire integralmente, anche mediante trascrizione, il provvedimento interdittivo SISMA, senza aggiungere nuovi elementi istruttori o valutativi; pertanto, una reiterazione del contraddittorio sarebbe stata priva di utilità concreta. È stata respinta anche la censura relativa alla durata del procedimento, poiché la violazione del termine di conclusione non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento, potendo eventualmente essere azionato il rito avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. Il Collegio ha poi ritenuto adeguato e robusto il quadro indiziario posto a fondamento dell'interdittiva, composto da precedenti penali e segnalazioni di polizia del titolare, rapporti e cointeressenze economiche con familiari o soggetti vicini alla criminalità organizzata, frequentazioni significative, contesto familiare ad alta densità criminale, opacità della gestione aziendale e mancata dimostrazione di un effettivo allontanamento dal contesto di origine. L'eventuale riferibilità a un omonimo di due pregiudizi non avrebbe inciso sulla legittimità dell'atto, poiché gli ulteriori elementi conservavano autonoma e sufficiente rilevanza. Il rischio di infiltrazione mafiosa deve essere valutato con giudizio induttivo-probabilistico secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di una condanna penale definitiva né di un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio. Anche fatti risalenti, assoluzioni o proscioglimenti non impediscono in assoluto la loro valorizzazione, purché concorrano a formare un quadro complessivo attuale e attendibile; il mero decorso del tempo non determina automaticamente il venir meno dell'attualità del pericolo. I rapporti di parentela possono assumere rilievo quando, per intensità e caratteristiche concrete, rendano plausibile un'influenza criminale sull'impresa, soprattutto nell'impresa individuale, nella quale la posizione del titolare coincide sostanzialmente con quella dell'impresa. Infine, è stata ritenuta legittima l'esclusione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, poiché gli elementi raccolti indicavano legami organici e stabili, incompatibili con una mera agevolazione occasionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
eventuale comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159 del 2011
La comunicazione preventiva non deve essere reiterata quando il provvedimento successivo recepisce integralmente, senza nuovi elementi, una precedente determinazione adottata all'esito di un procedimento nel quale l'interessato abbia partecipato effettivamente.
art. 2 l. 241/1990
la violazione dei tempi del procedimento non comporta in sé l’illegittimità provvedimentale
Il superamento del termine procedimentale non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto finale; in caso di silenzio non significativo può essere azionato il rimedio previsto dall'art. 117 c.p.a.
art. 117 c.p.a.
rimedio di cui all’art. 117 c.p.a.
Il rito avverso il silenzio costituisce il rimedio processuale esperibile contro l'inerzia amministrativa, ma non è stato azionato nel caso esaminato.
art. 84, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011
Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4 e 91 del d.lgs. 159/2011
L'informazione antimafia interdittiva può fondarsi su una valutazione prognostica del pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
il Prefetto competente estende gli accertamenti anche ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa, ivi compresi i componenti familiari
Gli accertamenti prefettizi possono riguardare anche i familiari e gli altri soggetti idonei a influenzare le scelte dell'impresa.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011
Le misure collaborative sono applicabili quando l'agevolazione della criminalità organizzata sia occasionale; non sono dovute quando il quadro indiziario evidenzi legami organici e stabili.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
il controllo giudiziario ... può essere chiesto dalle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ... quando ... l’agevolazione ... risulta occasionale
Il controllo giudiziario e le misure meno afflittive presuppongono la natura occasionale dell'agevolazione mafiosa.
art. 416-bis c.p.
associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis c.p.
I precedenti per associazione mafiosa dei familiari costituiscono, nel quadro complessivo, elementi sintomatici valutabili ai fini della prognosi di infiltrazione.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva prevista dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 non deve essere reiterata quando il provvedimento successivo di diniego della white list recepisce integralmente, senza aggiungere nuovi elementi fattuali o valutativi, una precedente informazione antimafia interdittiva adottata all'esito di un procedimento nel quale l'interessato abbia partecipato effettivamente.
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato mediante una valutazione induttiva e probabilistica secondo il criterio del più probabile che non, non essendo necessario un accertamento penale definitivo o una prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- Ai fini dell'interdittiva antimafia, il Prefetto deve valutare il quadro indiziario nel suo complesso, senza una considerazione atomistica dei singoli elementi; possono concorrere precedenti penali e di polizia, anche non definiti con condanna, rapporti di frequentazione, legami parentali, cointeressenze economiche, anomalie gestionali e altri elementi sintomatici di condizionamento mafioso.
- I rapporti di parentela con soggetti affiliati, organici o contigui alla criminalità organizzata possono assumere rilievo interdittivo quando, per intensità e caratteristiche concrete, rendano plausibile un'influenza diretta o indiretta sulle decisioni dell'impresa; ciò vale in modo particolarmente significativo per l'impresa individuale, nella quale il condizionamento del titolare si riflette immediatamente sull'attività imprenditoriale.
- Il mero decorso del tempo non esclude l'attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa e non rende inutilizzabili i fatti risalenti, se questi si inseriscono in un quadro complessivo di legami stabili; per superare la precedente situazione di criticità occorrono fatti nuovi positivi e il loro consolidamento.
- Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 non sono applicabili quando gli elementi istruttori evidenziano un'agevolazione non occasionale, derivante da legami organici e stabili con ambienti criminali.
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