Messaggio numero 14804 del 19-09-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce istruzioni per i controlli sul diritto alla pensione in salvaguardia, con particolare riferimento alla terza salvaguardia "10.130". Definisce verifiche sui redditi da lavoro successivi a cessazione/autorizzazione, i limiti di 7.500 euro annui, le modalità di contatto degli interessati, le regole di controllo tramite ECI e le competenze specifiche per la Gestione dipendenti pubblici.
Istruzioni operative sulla terza salvaguardia pensionistica "10.130" per prosecutori volontari e cessati per incentivo all’esodo
Terza salvaguardia pensionistica per prosecutori volontari e cessati per incentivo all’esodo
Il documento integra le precedenti istruzioni già fornite con i messaggi n. 12577 del 2 agosto 2013 e n. 12998 del 12 agosto 2013. L’obiettivo è disciplinare i controlli operativi per l’accesso alla terza salvaguardia c.d. "10.130" prevista dall’art. 1, commi 231-234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con particolare attenzione ai lavoratori che erano stati esclusi dalle precedenti salvaguardie "65.000" e "55.000" per aver svolto attività lavorativa dopo la data di autorizzazione o cessazione.
Controlli generali per l’accesso alla pensione in salvaguardia
Per le salvaguardie "65.000" e "55.000", il documento ribadisce che la condizione del mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione o autorizzazione deve permanere fino alla effettiva titolarità della pensione. Le Strutture territoriali devono quindi verificare tale requisito anche al momento della liquidazione del trattamento pensionistico, compresi i casi in cui sia già stata rilasciata la certificazione di accesso al beneficio.
Per la salvaguardia "10.130", invece, è previsto un regime diverso: l’eventuale svolgimento di attività lavorativa successiva alle date rilevanti non è di per sé ostativo, purché il reddito annuo lordo derivante da tale attività non superi 7.500 euro. Il controllo deve riguardare sia i soggetti già esclusi dalle precedenti salvaguardie sia quelli che presentano per la prima volta istanza di accesso al nuovo beneficio.
Le sedi territoriali devono, in caso di incertezza sullo svolgimento dell’attività o sui redditi percepiti, contattare gli interessati prima di procedere a eventuali esclusioni, così da acquisire documentazione e informazioni utili. Inoltre, i controlli sull’eventuale attività lavorativa devono essere effettuati prima delle verifiche del conto assicurativo.
Requisito reddituale per la salvaguardia "10.130"
L’accesso alla salvaguardia "10.130" è consentito ai prosecutori volontari e ai lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi anche in presenza di lavoro successivo alla autorizzazione/cessazione, a condizione che il reddito lordo annuo percepito dopo il 4 dicembre 2011 per i prosecutori volontari, o dopo il 30 giugno 2012 per i cessati, non sia superiore a 7.500 euro.
Le posizioni già individuate dalla Direzione Centrale Pensioni tra quelle escluse dalle salvaguardie precedenti devono essere trasmesse alle competenti Direzioni Regionali, così da permettere alle sedi di verificare, per ciascun caso, il reddito percepito nel periodo successivo alle date indicate. Chi supera il limite di 7.500 euro annui deve essere escluso dalla platea dei potenziali beneficiari.
Criteri di determinazione del reddito e trattamento dei periodi 2011-2012
Il documento precisa che, ai fini della verifica, rileva il reddito connesso all’attività svolta nel corso dell’anno solare, quindi nel periodo gennaio-dicembre, anche se percepito solo per uno o più mesi.
Per gli anni di transizione 2011 e 2012 valgono criteri specifici:
- per i prosecutori volontari, ai fini della salvaguardia rileva il reddito conseguito per l’attività svolta dopo il 4 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2011; non rileva il reddito prodotto tra l’autorizzazione e il 4 dicembre 2011;
- per i lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi, rileva il reddito conseguito per l’attività svolta dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012; non rileva il reddito prodotto tra la cessazione e il 30 giugno 2012.
Per gli anni successivi, rispettivamente dal 2012 in poi per i prosecutori volontari e dal 2013 in poi per i cessati, il reddito complessivo da considerare è sempre quello annuo lordo riferito all’intero periodo gennaio-dicembre, nel limite di 7.500 euro.
Se dai controlli emergono incertezze sui redditi effettivi, le sedi devono richiedere agli interessati una dichiarazione di responsabilità che indichi il periodo di svolgimento dell’attività e il relativo reddito annuo lordo; può essere prodotta anche documentazione a supporto. Le domande per le quali il requisito reddituale risulti superato devono essere respinte prima della trattazione del conto, mediante apposita motivazione già predisposta.
Istruzioni operative per la verifica della rioccupazione
Le posizioni assicurative devono essere consultate tramite Estratto Conto Integrato (ECI), che riporta tutti i periodi assicurativi in ordine cronologico, indipendentemente dall’ente o dalla gestione. I riscatti e le ricongiunzioni, se non collocabili temporalmente per effetto dei regolamenti delle diverse casse, sono riportati all’inizio del nastro contributivo.
Per determinare se vi sia stata effettiva attività lavorativa, il criterio generale è la presenza di contributi utili al diritto e/o alla misura con relative retribuzioni.
Regime AGO, gestioni sostitutive, esclusive, esonerative, Gestione Separata INPS e INPGI
Per verificare lavoro dipendente, autonomo, in gestione separata o attività professionale, si considerano solo contribuzioni riferibili ad attività effettivamente svolte dopo la cessazione per accordi o dopo l’autorizzazione alla contribuzione volontaria. La contribuzione figurativa, a qualunque titolo, non va considerata.
Le verifiche possono essere effettuate anche tramite:
- estratto UNEX per la sola contribuzione delle gestioni private INPS;
- pagina intranet di rendicontazione della Gestione Separata, dove sono indicati i mesi di versamento.
In presenza di retribuzioni senza contributi utili occorre verificare se si tratti di periodi antecedenti o di denunce e-mens prive di giorni lavorati o settimane coperte. In presenza di contributi non figurativi senza retribuzioni, specialmente per i lavoratori agricoli, la sede deve svolgere gli approfondimenti necessari tramite le procedure dell’area web "Soggetto contribuente".
Regimi dei liberi professionisti e previdenza complementare obbligatoria Enasarco
Per i liberi professionisti, la presenza nel quadro A dell’ECI di reddito riferibile ad attività professionale o di volume d’affari IVA è indice di effettivo svolgimento dell’attività.
Se nella colonna "Retribuzione o reddito" compare la dicitura "DICHIARAZIONE ALL'ENTE NON DOVUTA" o "DICHIARAZIONE ALL’ENTE NON PRESENTATA", i contributi dovuti e versati desumibili dal quadro B dell’ECI devono essere superiori ai minimi annuali previsti dalla tabella allegata per ritenere effettivamente svolta l’attività, se il soggetto è rioccupato. In caso contrario, si tratta di contributi minimi connessi all’iscrizione all’albo o alla cassa e non a lavoro effettivo.
Per l’Enpam è sufficiente la presenza di contributi in fondi diversi dal Fondo Generale Quota A, risultanti nella colonna Fondo/Gestione. Per Enasarco, la contribuzione presuppone anche il versamento della quota obbligatoria AGO presso la corrispondente gestione INPS dei lavoratori autonomi; se sono presenti contributi Enasarco senza contributi INPS, sono necessari ulteriori approfondimenti.
Altre indicazioni generali
La contribuzione relativa all’"indennità sostitutiva di preavviso" non deve essere considerata come riferita a periodi lavorativi.
L’accesso degli operatori alla consultazione dell’ECI può essere autorizzato dai Direttori di sede o dai loro delegati secondo le modalità previste dal sistema Identity Manager.
Se la documentazione o le dichiarazioni degli interessati indicano un reddito superiore a quello risultante dagli archivi dell’Istituto, ai fini della verifica del diritto alla salvaguardia "10.130" deve essere considerato il maggiore importo comunicato dall’assicurato.
Verifiche centralizzate sui voucher e contributi da lavoro occasionale accessorio
Prima della liquidazione definitiva del trattamento, le sedi devono trasmettere alla Direzione Centrale Pensioni, tramite le caselle istituzionali Salvaguardia65, Salvaguardia55 e Salvaguardia10.130, le richieste di verifica sulla presenza di contributi da lavoro occasionale accessorio, i c.d. voucher.
La richiesta deve avere come oggetto la dicitura "controllo voucher" e deve contenere i seguenti dati:
- cognome;
- nome;
- data di nascita;
- luogo di nascita;
- codice fiscale;
- norma di salvaguardia;
- data verifica;
- tipologia (cessazione o autorizzazione ai vv).
La trasmissione deve avvenire con tabella allegata in formato MS Excel, secondo il modello allegato al messaggio. La Direzione Centrale restituisce l’esito positivo o negativo con un file contenente:
- codice fiscale;
- norma salvaguardia ("55", "65", "10130");
- data verifica;
- inizio ultima attività;
- fine ultima attività;
- numero voucher;
- importo complessivo.
Modalità specifiche per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti pubblici, il compito di verificare il reddito annuo lordo percepito dopo il 4 dicembre 2011 per i prosecutori volontari e dopo il 30 giugno 2012 per i cessati per incentivo all’esodo è attribuito all’Ufficio I della D.C. Previdenza.
Anche in questo ambito la verifica è finalizzata a escludere dalla platea dei potenziali beneficiari della salvaguardia "10.130" chi abbia superato il limite di 7.500 euro annui lordi. L’Ufficio I deve inoltre contattare i soggetti che risultino aver percepito redditi pari o inferiori a tale soglia per ricordare che, in presenza di tutti i requisiti di legge, devono presentare domanda rispettivamente all’Inps e alle DTL competenti entro il 25 settembre 2013, secondo le modalità già indicate nel messaggio n. 12998 del 12 agosto 2013.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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