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Messaggio

Messaggio numero 14254 del 10-09-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento informa dell’entrata in vigore del d.l. 102/2013 e delle ulteriori disposizioni di salvaguardia pensionistica per 6.500 soggetti, precisando i requisiti per i lavoratori cessati per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 e le modalità transitorie di gestione delle domande, in attesa di specifiche istruzioni operative.

Ulteriore salvaguardia pensionistica per 6.500 soggetti ex art. 11 d.l. 102/2013

Ulteriore salvaguardia pensionistica per 6.500 soggetti

Il documento comunica l’introduzione, con l’art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, di una ulteriore misura di salvaguardia pensionistica per 6.500 soggetti. La misura consente ad alcuni lavoratori di accedere alla pensione secondo i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Quadro normativo di riferimento

Viene richiamato il fatto che il d.l. n. 102/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 ed entrato in vigore il 31 agosto 2013, modifica l’art. 6 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e le relative norme attuative.

La nuova disciplina si inserisce nel quadro della salvaguardia già prevista dal comma 14 dell’art. 24 della legge n. 214/2011, estendendo la platea dei beneficiari.

Soggetti interessati

Tra i soggetti ammessi alla salvaguardia sono inclusi anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per risoluzione unilaterale del rapporto tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

Per rientrare nel beneficio, tali lavoratori devono rispettare entrambe le condizioni indicate:

  • la cessazione del rapporto di lavoro non deve essere anteriore al 1° gennaio 2009 né successiva al 31 dicembre 2011;
  • successivamente alla cessazione devono aver percepito un reddito annuo lordo complessivo, riferito a qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500.

Requisiti pensionistici richiesti

Il documento precisa che i soggetti interessati devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla disciplina pensionistica vigente prima del d.l. n. 201/2011, tali da determinare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di quel decreto.

In termini operativi, tale termine viene indicato come il 6 gennaio 2015.

Modalità di presentazione delle istanze

Per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori interessati, il comma 2 dell’art. 11 rinvia alle procedure previste per la tipologia di lavoratori di cui al comma 2-ter dell’art. 6 del d.l. n. 216/2011, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012 e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013.

Indicazioni transitorie per le sedi

In attesa delle istruzioni sulle modalità di presentazione delle istanze relative alla salvaguardia prevista dall’art. 11 del d.l. n. 102/2013, le Sedi sono invitate a non adottare provvedimenti di reiezione nei confronti dei soggetti che ritengano di essere beneficiari della misura e che presentino domanda di pensione.

È consentito l’uso degli ordinari moduli, purché l’interessato specifichi di voler accedere ai benefici previsti dal d.l. n. 102/2013.

Resta comunque necessario che sussistano i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 11 del decreto-legge n. 102/2013.

Strumenti applicativi e successivi chiarimenti

Il documento segnala che a breve sarà reso disponibile uno specifico prodotto Webdom per la presentazione delle domande di pensione in salvaguardia ai sensi del d.l. n. 102/2013.

Viene inoltre anticipato che seguirà un successivo messaggio con le istruzioni di carattere generale relative alla salvaguardia.

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