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Messaggio

Messaggio numero 15276 del 27-09-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce l’applicazione delle deliberazioni n. 22/2009 e n. 97/2013 del Fondo speciale per il trasporto aereo nei casi di rioccupazione del beneficiario durante la fruizione della prestazione integrativa. Definisce i criteri di ricalcolo, la documentazione da acquisire, le modalità di recupero delle somme indebitamente erogate e i relativi profili contabili e fiscali.

Prestazioni integrative F.T.A. in caso di rioccupazione e recupero indebiti

Prestazioni integrative F.T.A. in caso di rioccupazione e recupero indebiti

Il documento disciplina il ricalcolo delle prestazioni integrative a carico del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (F.T.A.) quando il lavoratore beneficiario si rioccupa durante il periodo di erogazione. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per l’istruttoria delle nuove domande, per la verifica dei rapporti di lavoro e per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Quadro normativo e interpretazione applicativa

La disciplina richiama innanzitutto la deliberazione n. 22 del 16 marzo 2009, con cui il Comitato Amministratore del F.T.A. ha regolato l’attribuzione delle prestazioni integrative nel caso di rioccupazione del lavoratore beneficiario. Le istruzioni applicative erano già state fornite con il messaggio n. 29489 del 23/11/2010.

Successivamente, con la deliberazione n. 97 del 22 aprile 2013, il Comitato ha precisato che, quando la remunerazione derivante dalla rioccupazione è superiore al trattamento di integrazione salariale e superiore all’80% della retribuzione di riferimento, la prestazione del Fondo relativa al medesimo periodo non è dovuta. In tale situazione si configura una incumulabilità totale tra prestazione integrativa e retribuzione percepita, sia nel caso di lavoro dipendente a tempo determinato sia nel caso di attività autonoma.

Criterio di riduzione e ricalcolo della prestazione

La deliberazione n. 97/2013 stabilisce che eventuali quote differenziali della prestazione integrativa erogate nello stesso periodo, in presenza di incumulabilità totale, devono essere ricalcolate con recupero della prestazione non dovuta. Nei casi in cui il lavoratore abbia percepito una o più retribuzioni o compensi superiori all’80% della retribuzione lorda di riferimento nel periodo di rioccupazione, l’indennità integrativa deve essere globalmente ridotta in misura tale da assicurare l’80% di detta retribuzione per l’intero periodo lavorativo.

Il ricalcolo va effettuato, per ciascun periodo lavorativo oggetto di richiesta ai sensi della delibera n. 22/2009, sottraendo dalla somma dell’80% delle retribuzioni lorde medie di riferimento teoricamente spettanti nel periodo la somma delle retribuzioni o compensi lordi percepiti nell’intero periodo di rioccupazione, comprensiva di eventuali quote di CIGS.

La differenza così ottenuta rappresenta la prestazione spettante a carico del F.T.A. e deve essere confrontata con gli importi già liquidati nel medesimo periodo, per determinare l’eventuale indebito da recuperare. Se la differenza è negativa, nessuna prestazione integrativa è dovuta e tutte le quote differenziali già erogate devono essere recuperate integralmente.

Individuazione del periodo di ricalcolo e casi di lavoro autonomo

Il periodo lavorativo da considerare ai fini del ricalcolo deve essere individuato secondo i principi indicati nella circolare n. 130 del 2010. Quando l’attività svolta ha natura di lavoro autonomo, il lavoratore deve dimostrare e documentare:

  • l’effettivo ammontare dei guadagni;
  • la collocazione temporale dei compensi;
  • la durata complessiva dell’attività.

Tale documentazione è necessaria per consentire il corretto ricalcolo della prestazione. Cessato il periodo lavorativo oggetto di ricalcolo, la prestazione a carico del F.T.A. riprende a essere erogata, salvo i recuperi da effettuare.

Recupero delle prestazioni indebitamente percepite

Le prestazioni integrative indebitamente percepite devono essere recuperate prioritariamente sugli importi integrativi ancora spettanti al lavoratore nei periodi successivi, compresi eventuali periodi di mobilità. Se tali importi non sono sufficienti, il recupero deve essere gestito mediante la procedura di gestione degli indebiti.

Per le nuove domande presentate ai sensi della delibera n. 22/2009, l’operatore deve svolgere l’istruttoria e la liquidazione applicando i medesimi criteri interpretativi sopra descritti.

Istruzioni operative per le verifiche istruttorie

Per acquisire i dati utili al calcolo della prestazione integrativa, occorre verificare la posizione dell’assicurato attraverso le seguenti fonti:

  • Cassetto previdenziale del cittadino;
  • UNIEMENS/EMENS, con visualizzazione del totale annuo;
  • pagamenti CIGS;
  • Fondo trasporto aereo;
  • Punto cliente per estratto conto parasubordinati, e altre banche dati utili.

Per verificare i periodi di rioccupazione, la posizione del richiedente va consultata nella procedura UNILAV/Comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro. Per ogni rapporto visualizzato devono essere esaminate:

  • la voce "inizio", per le informazioni sul rapporto di lavoro, come tipologia e tipo di orario;
  • i "dati invio", per accertare eventuali rettifiche o annullamenti.

Per i rapporti di lavoro svolti all’estero, non visibili in UNILAV, si richiama la circolare n. 94/2010, punto D, che prevede il modello di autocertificazione di lavoro svolto all’estero (CODSR84). Per i rapporti di lavoro autonomo si applicano le disposizioni richiamate dal messaggio n. 29489/2010.

In caso di lavoro dipendente, le buste paga del periodo possono essere confrontate con la procedura Uniemens/EMens, che espone la posizione del beneficiario e gli eventuali arretrati riferibili al medesimo periodo. Tuttavia, tale verifica non sostituisce la presentazione delle buste paga, necessarie per il riscontro effettivo dell’imponibile lordo da considerare nel calcolo.

Per i lavoratori parasubordinati devono essere consultati gli archivi della Gestione Separata. La retribuzione lorda mensile di riferimento al 100% è consultabile nella procedura FTA/Funzioni comitato/domande prestazione.

Modalità di recupero e comunicazioni al lavoratore

Gli indebiti devono essere recuperati in primo luogo sulle prestazioni integrative F.T.A. ancora spettanti, acquisendo gli importi nella sezione recuperi di DSWeb e indicando i conti di recupero previsti per le prestazioni a carico del Fondo. In assenza di capienza, il recupero avviene secondo le vigenti disposizioni e modalità procedurali in materia di indebiti.

Prima di effettuare il recupero, l’operatore deve comunicare al lavoratore l’importo dell’indebito e le modalità di recupero secondo il fac-simile allegato alla circolare.

Aspetti contabili

La contabilizzazione dei recuperi segue le regole generali richiamate dalla circolare n. 102/2007. La rilevazione contabile degli eventuali recuperi per prestazioni indebite e dei relativi crediti deve avvenire ai conti GVR 00/130 e GVR 24/130.

L’imputazione al conto GVR 00/130 avviene al termine dell’esercizio, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla procedura aggiornata "recupero crediti per prestazioni". Le partite sono contraddistinte dal codice di bilancio 01098 "Recupero di prestazioni indebite – GVR".

Gli eventuali crediti per prestazioni divenuti inesigibili, da imputare al conto GPA 00/069, devono essere evidenziati nel relativo partitario con il codice di bilancio 01098 "Prestazioni indebite – GVR".

Il saldo del conto GVR 00/130 risultante alla fine dell’esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.

Trattamento fiscale dei recuperi

Se l’indebito è recuperato nello stesso anno di erogazione della prestazione, deve essere recuperato solo l’importo netto e all’area fiscale devono essere comunicate le ritenute erariali da recuperare.

Se l’indebito si riferisce ad anni precedenti, deve essere recuperato l’importo lordo, che deve essere esposto nel CUD nelle annotazioni con le lettere ZZ, quale onere deducibile ai sensi dell’art. 10, lettera d-bis, del TUIR.

Esempio operativo e chiusura

A fini esemplificativi, il documento rinvia a uno schema operativo allegato per il calcolo della prestazione integrativa ex delibera n. 22/2009, come interpretata dalla deliberazione n. 97/2013. Il testo si chiude con l’indicazione del Direttore Generale.

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