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Messaggio

Messaggio numero 15256 del 27-09-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce chi, tra i pensionati, deve comunicare all’INPS i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2012 entro il 30 settembre 2013, chi ne è escluso, quali redditi vanno dichiarati, come presentare la dichiarazione e quali sono le conseguenze sanzionatorie in caso di omissione. Viene inoltre disciplinata la dichiarazione a preventivo per il 2013 e l’acquisizione dei dati reddituali nelle procedure di ricostituzione della pensione.

Comunicazione INPS sui redditi da lavoro autonomo dei pensionati per il 2012 e sul preventivo 2013

Comunicazione dei redditi da lavoro autonomo dei pensionati

Il documento fornisce chiarimenti applicativi sull’obbligo, per alcuni titolari di pensione, di dichiarare all’ente erogatore i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2012. La comunicazione va resa entro il 30 settembre 2013, termine coincidente con quello previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF per il medesimo anno.

Quadro normativo e finalità

L’obbligo discende dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che introduce il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo. Ai fini dell’applicazione di tale divieto, i pensionati devono trasmettere all’ente previdenziale la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro il termine ordinario per la dichiarazione IRPEF.

Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione

Non devono presentare la dichiarazione i soggetti che non sono assoggettati al divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo. In particolare, sono esclusi:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia, poiché dal 1° gennaio 2001 tali trattamenti sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, totalmente cumulabile dal 1° gennaio 2009 per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • i titolari di pensione di anzianità e di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive o esclusive, totalmente cumulabili dal 1° gennaio 2009;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Per questi ultimi, è precisato che ai fini del raggiungimento dei 40 anni è utile anche la contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.

Regole particolari sugli assegni di invalidità e altre indennità

Il documento richiama alcune ipotesi in cui i redditi o le indennità percepite non rilevano ai fini del cumulo con la pensione o sono comunque cumulabili:

  • per gli assegni di invalidità, continuano ad applicarsi le riduzioni previste dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 anche quando l’assegno è stato liquidato con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
  • i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili sono totalmente cumulabili con la pensione;
  • le indennità per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici;
  • le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL, percepiti dagli amministratori locali, non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo;
  • analogamente, le indennità connesse a cariche pubbliche elettive, comprese quelle dei presidenti e membri dei consigli regionali e dei parlamentari nazionali ed europei, non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo;
  • le indennità percepite dai giudici onorari aggregati ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono cumulabili;
  • i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per tale funzione.

Pensionati tenuti alla dichiarazione per il 2012

Devono presentare la comunicazione i pensionati che non rientrano nelle esclusioni indicate. Per tali soggetti, il termine per la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2012 è il 30 settembre 2013.

Soglie e casistiche particolari

Per i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero in astratto soggetti al divieto di cumulo, il documento precisa che il divieto non opera se nel 2012 il reddito da lavoro autonomo è pari o inferiore a euro 6.253,00, importo corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l’anno di riferimento.

Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati:

  • al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa va inoltre indicato al netto delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento. Con la stessa comunicazione è possibile dichiarare anche redditi percepiti in anni precedenti, se non già comunicati.

Modalità di presentazione della dichiarazione

I soggetti individuati centralmente come tenuti alla dichiarazione hanno ricevuto la richiesta tramite il cosiddetto “bustone”. Chi, pur essendo obbligato, non avesse ricevuto la richiesta può:

  • scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del sito INPS;
  • compilarlo;
  • inviarlo via PEC alla sede competente.

Regime sanzionatorio

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, il comma 8-bis dell’articolo 10 del d.lgs. n. 503 del 1992 prevede una sanzione pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui la dichiarazione si riferisce. La somma è prelevata dall’ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Dichiarazione a preventivo per il 2013

Per l’anno 2013 viene richiamato il meccanismo della dichiarazione a preventivo previsto dal comma 4-bis dell’articolo 10 del d.lgs. n. 503 del 1992. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sono effettuate provvisoriamente dall’ente previdenziale sulla base del reddito che il pensionato prevede di conseguire nel corso dell’anno.

Gli interessati devono rilasciare all’ente una specifica dichiarazione secondo le modalità indicate per la presentazione della domanda. Le trattenute sono poi conguagliate sulla base dei redditi effettivamente percepiti, dichiarati entro il termine previsto per la dichiarazione ai fini IRPEF.

Il documento precisa che:

  • i pensionati soggetti al divieto di cumulo che svolgono attività di lavoro autonomo nel 2013 devono comunicare il reddito presunto per l’anno in corso;
  • le trattenute operate sulla pensione a titolo provvisorio saranno conguagliate sulla base della dichiarazione consuntiva dei redditi 2013 resa nel 2014.

Acquisizione dei redditi dichiarati

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti tramite le procedure di ricostituzione della pensione secondo le modalità già in uso. Il documento precisa inoltre che:

  • la dichiarazione reddituale a consuntivo va presentata anche se la situazione reddituale rispetto al preventivo non è variata;
  • la dichiarazione reddituale a preventivo va comunque presentata anche se la situazione dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.

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