Ordinanza n. 4267/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione del lotto 1 della gara per la fornitura di un sistema per biopsia mammaria
Esito
La controversia
L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, riproponendo le censure già dedotte in primo grado contro l'aggiudicazione del lotto 1 in favore dell'altra concorrente. In particolare, ha contestato l'omessa esclusione dell'aggiudicataria per asserita mancanza del requisito tecnico minimo relativo alla disponibilità di un marcatore post VABB per biopsia stereotassica, amagnetico ed ecovisibile per almeno sei mesi. In via subordinata, ha chiesto l'annullamento degli atti di gara nella parte in cui avrebbero consentito l'offerta di marcatori visibili con modalità diverse da quella ecografica. Ha inoltre contestato l'attribuzione all'aggiudicataria del punteggio premiale previsto dal criterio tabellare concernente la possibilità di eseguire la radiografia di dodici campioni con un unico scatto, sostenendo l'erroneità della valutazione e chiedendo la conseguente modifica della graduatoria. Il TAR aveva ritenuto che la lex specialis non imponesse una specifica tecnica per assicurare l'ecovisibilità e che i marcatori offerti, visibili mediante ecocolordoppler, rispettassero il requisito; aveva inoltre ritenuto che il sistema CorLumina potesse radiografare i dodici campioni in un unico scatto anche senza l'utilizzo del mammografo.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello e ha ritenuto necessario disporre una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 65 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata al Policlinico Universitario Tor Vergata, tramite il Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica, con incarico di individuare il professionista dotato della competenza adeguata. Il verificatore dovrà: 1) inquadrare le tecniche ecografiche coinvolte e le caratteristiche dei marcatori per biopsia stereotassica e verificare se i marcatori TriMark e SecureMark offerti dall'aggiudicataria siano conformi al requisito di ecovisibilità per almeno sei mesi, considerando la specifica destinazione clinico-diagnostica post VABB; 2) accertare se il sistema CorLumina, integrato nella console offerta per l'acquisizione delle immagini RX, disponga di un'area di imaging sufficiente a radiografare in un unico scatto l'intero sistema di raccolta dei dodici campioni anche quando utilizzato separatamente dal manipolo e senza il mammografo. È stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito della relazione, senza necessità di contraddittorio tecnico preventivo, salva la facoltà delle parti di formulare osservazioni e difese nei termini processuali. L'anticipo di euro 1.000 per spese e compenso è stato posto provvisoriamente a carico dell'appellante. L'udienza pubblica per la decisione di merito è stata fissata al 22 ottobre 2026, con riserva su rito, merito e spese.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023
La disposizione è indicata quale base normativa della procedura aperta bandita dall'azienda ospedaliera.
artt. 65 e 66 c.p.a.
Visti gli artt. 65 e 66 cod. proc. amm.
Sono richiamati quale fondamento processuale della verificazione tecnica disposta dal Consiglio di Stato.
art. 71 d.P.R. 115/2002
cento giorni dal deposito della relazione di verificazione, ove la nota per compenso e spese non sia depositata contestualmente a detta relazione
La disposizione è richiamata per i termini di presentazione della nota relativa al compenso e alle spese del verificatore.
Massime di principio
- Quando la decisione su censure relative alla conformità dell'offerta a requisiti tecnici minimi e a criteri premiali dipende da valutazioni specialistiche non immediatamente desumibili dalla documentazione di gara, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica prima di definire il merito.
- La verificazione tecnica può essere finalizzata non soltanto all'accertamento astratto delle caratteristiche del prodotto offerto, ma anche alla verifica della loro effettiva rispondenza alla specifica destinazione clinica o funzionale prevista dalla lex specialis.
- In una controversia relativa all'attribuzione di un punteggio premiale per la capacità tecnica di un sistema offerto, l'accertamento deve riguardare le concrete modalità di funzionamento del sistema, anche quando la lex specialis ammetta o prospetti l'utilizzo autonomo di una sua componente rispetto all'apparecchiatura principale.
- La disposizione di una verificazione tecnica non comporta una decisione anticipata sul merito delle censure: il giudice mantiene riserva su rito, merito e spese e rinvia la definizione della controversia all'esito dell'incombente istruttorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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