Ordinanza n. 521/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della determina n. 1422 del 4 dicembre 2024 del Comune di Boscoreale, avente a oggetto “Bando di procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale appartenente all’area dei funzionari (già cat. D) cod. ING/D Funzionario Tecnico. Approvazione Graduatoria Finale e Assunzione Vincitore”; - di tutti gli atti del concorso, in particolare dei verbali di valutazione dei titoli, sebbene sconosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione di un punteggio maggiore sul titolo indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sul curriculum, in particolare sull’anzianità di servizio, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito; per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi dell’Amministrazione in relazione alla erronea e falsa applicazione dei principi di buon andamento, par condicio, favor participationis, proporzionalità, e all’errata valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta una migliore posizione nella graduatoria di riferimento; con conseguente condanna in forma specifica dell’Amministrazione ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio in relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l’ordine nei confronti dell’Amministrazione di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ostensione integrale della documentazione richiesta con istanza di accesso, in particolare delle domande degli altri candidati
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la graduatoria finale e gli atti della procedura selettiva, deducendo anche la mancata ostensione, da parte del Comune, di tutti i documenti richiesti con istanza di accesso del 4 dicembre 2024, in particolare delle domande degli altri candidati. L'omissione era prospettata come violazione dell'art. 22 della legge n. 241/1990, dei principi di buon andamento e par condicio e dell'art. 97 della Costituzione. Nella fase camerale relativa all'accesso, la ricorrente ha dichiarato che la documentazione depositata dal Comune in giudizio era soddisfacente e sostanzialmente corrispondente a quella richiesta, chiedendo quindi la declaratoria di cessata materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda relativa all'istanza di accesso, prendendo atto che la documentazione prodotta dal Comune durante il giudizio aveva soddisfatto sostanzialmente la richiesta della ricorrente. In applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, il Comune è stato condannato al pagamento delle spese della fase, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti. Il provvedimento non definisce le ulteriori questioni relative all'impugnazione della graduatoria e alla valutazione dei titoli.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base del diritto di accesso esercitato dalla candidata nei confronti della documentazione concorsuale, inclusi gli atti relativi agli altri candidati.
art. 97 Cost.
La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il diniego o l'omessa ostensione di documenti, l'amministrazione produce una documentazione sostanzialmente corrispondente a quella richiesta e il ricorrente dichiara di ritenerla soddisfacente, la domanda di accesso deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, limitatamente a tale domanda.
- La produzione documentale intervenuta nel corso del giudizio non esclude necessariamente la soccombenza dell'amministrazione ai fini delle spese: se l'ostensione successiva ha determinato il venir meno della controversia, il giudice può applicare il criterio della soccombenza e condannare l'amministrazione alle spese della fase di accesso.
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