Circolare numero 256 del 12-11-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare modifica le precedenti istruzioni sugli accrediti derivanti da contributi trasferiti dalla Svizzera, introducendo il criterio dell'accredito diretto della retribuzione corrispondente, calcolata in base all'importo trasferito e all'aliquota IVS vigente nel periodo di riferimento. Viene inoltre precisato che l'accredito deve avvenire per anno solare, nel rispetto del minimo retributivo ex art. 7 della legge n. 638/1983, con eventuale riduzione proporzionale del periodo o con integrazione a carico dell'interessato. Le nuove modalità si applicano anche ai contributi trasferiti dal Liechtenstein e incidono sulle pratiche correnti e su quelle da riesaminare, mentre restano ferme le disposizioni della circolare n. 324/1978 per quanto compatibili.
Accredito diretto della retribuzione per contributi trasferiti dalla Svizzera e dal Liechtenstein
Accredito diretto della retribuzione per contributi trasferiti dalla Svizzera e dal Liechtenstein
La circolare interviene sulla disciplina dell'accredito dei contributi trasferiti dall'estero, con particolare riguardo ai contributi trasferiti dalla Svizzera, e introduce un criterio diverso rispetto a quello previsto dalla circolare n. 324 CENPI del 4 ottobre 1978. L'obiettivo è consentire l'utilizzo integrale, ai fini pensionistici, degli importi trasferiti, evitando che essi producano effetti solo entro i limiti delle classi contributive della tabella E.
Presupposti della modifica normativa-operativa
La circolare richiama il punto 56, paragrafo V, della circolare n. 324/1978, secondo cui, per i periodi successivi al 31 dicembre 1970, le sedi dovevano calcolare autonomamente l'importo contributivo IVS dovuto, applicando le aliquote in vigore alla retribuzione media delle classi contributive interessate dal singolo lavoratore, con riferimento alla tabella C allegata al DPR n. 488/1968, aggiornata con la tabella E allegata al D.L. n. 402/1981.
Viene però evidenziato che, in taluni casi, il controvalore in lire italiane dei contributi svizzeri trasferiti può determinare, applicando le aliquote dell'anno di riferimento, il riconoscimento di una classe di contribuzione superiore alla massima prevista dalla tabella E. In tali ipotesi, gli importi eccedenti venivano rimborsati oppure utilizzati solo quando, negli anni successivi, l'importo trasferito non fosse sufficiente a riconoscere neppure la classe minima.
Nuovo criterio: accredito diretto della retribuzione corrispondente
Per superare tali limiti, la circolare dispone l'adozione del sistema di accredito diretto della retribuzione corrispondente ai contributi trasferiti. La retribuzione utile ai fini italiani si determina sulla base della contribuzione trasferita dall'assicurazione svizzera, moltiplicando l'importo trasferito per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva IVS vigente nel periodo cui i contributi si riferiscono.
Questo criterio sostituisce, per i casi interessati, il precedente meccanismo di traduzione del valore trasferito in classi di contribuzione, consentendo di valorizzare l'importo ai fini pensionistici in modo più aderente alla contribuzione effettivamente trasferita.
Modalità di accredito, anno solare e limite minimo retributivo
La retribuzione così determinata deve essere accreditata separatamente per anno solare. L'operazione deve rispettare il limite minimo di retribuzione stabilito dall'art. 7 della legge n. 638/1983. Qualora il valore calcolato non consenta un accredito pieno conforme a tale limite, è prevista la possibilità di ridurre proporzionalmente il periodo da riconoscere.
Resta comunque salva la facoltà dell'interessato di integrare con versamenti personali l'importo dei contributi trasferiti, così da ottenere il riconoscimento dell'intero periodo di assicurazione maturato in Svizzera.
Applicazione alle pratiche correnti e ai riesami
Le nuove istruzioni devono essere applicate alle pratiche correnti e a quelle per le quali sia richiesto il riesame. Le sedi sono quindi tenute a riesaminare i casi pendenti alla luce del nuovo criterio di accredito diretto, ove occorra.
Estensione ai contributi trasferiti dal Liechtenstein
La circolare precisa inoltre che i medesimi criteri si applicano non solo ai contributi trasferiti dalla Svizzera, ma anche a quelli trasferiti dal Liechtenstein, richiamando la circolare n. 100 C.I. del 17 dicembre 1980, punto 52.
Rapporti con la disciplina precedente
Le disposizioni già impartite con la circolare n. 324/1978 continuano a trovare applicazione per la parte non incompatibile con la nuova circolare. Ne deriva che la disciplina precedente non è integralmente abrogata, ma resta in vigore per tutti gli aspetti non contrastanti con il nuovo sistema di accredito diretto della retribuzione.
Punti principali
Superamento del vecchio criterio di accredito per classi contributive
La circolare richiama il punto 56, par. V, della circolare n. 324 CENPI del 4 ottobre 1978, che prevedeva per i contributi trasferiti dalla Svizzera, relativi a periodi successivi al 31 dicembre 1970, il calcolo autonomo dell'importo contributivo IVS dovuto in base alle aliquote vigenti e alla retribuzione media delle classi contributive. Viene rilevato che, in alcuni casi, l'importo trasferito, convertito in lire italiane, può determinare l'attribuzione di una classe superiore alla massima prevista dalla tabella E, con conseguente eccedenza rimborsata o utilizzata solo se l'importo non consente nemmeno la classe minima negli anni successivi.
Introduzione dell'accredito diretto della retribuzione corrispondente
Per evitare che gli importi trasferiti non siano utilizzati integralmente ai fini pensionistici, viene disposto il passaggio al sistema di accredito diretto della retribuzione corrispondente ai contributi trasferiti. La retribuzione da accreditare si ricava moltiplicando l'importo trasferito per 100 e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva IVS vigente nel periodo cui i contributi si riferiscono.
Modalità di accredito e limiti applicabili
La retribuzione deve essere accreditata distintamente per anno solare. L'accredito deve comunque rispettare il limite minimo di retribuzione previsto dall'art. 7 della legge n. 638/1983. Se necessario, è possibile ridurre proporzionalmente il periodo da riconoscere. Rimane però salva la facoltà dell'interessato di integrare personalmente, con versamenti propri, l'importo dei contributi trasferiti, al fine di ottenere il riconoscimento dell'intero periodo di assicurazione compiuto in Svizzera.
Estensione anche ai contributi trasferiti dal Liechtenstein
I criteri indicati non valgono solo per i contributi trasferiti dalla Svizzera, ma anche per quelli trasferiti dal Liechtenstein, richiamando la circolare n. 100 C.I. del 17 dicembre 1980, punto 52. Le pratiche correnti e quelle eventualmente da riesaminare devono essere definite secondo tali criteri.
Rapporto con la precedente circolare n. 324/1978
Le disposizioni della circolare n. 324/1978 restano applicabili per la parte non incompatibile con le nuove istruzioni. La nuova circolare, quindi, non abroga integralmente la disciplina precedente, ma la integra e la modifica solo nei punti che risultano incompatibili con il nuovo criterio di accredito diretto.
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