Circolare numero 255 del 10-11-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le istruzioni già impartite con la n. 219 del 1 ottobre 1993 in materia di applicazione dei commi 7 e 8 dell'art. 13 della legge n. 257/1992, come modificati dalla legge n. 271/1993. Vengono richiamati i fac-simili delle dichiarazioni da allegare alle domande di prestazione, con la precisazione che devono essere eliminati i riferimenti all'uso dell'amianto come materia prima e all'attività di estrazione. Inoltre, viene chiarito che ai fini del riconoscimento del requisito dei 10 anni di esposizione e della successiva maggiorazione del periodo con coefficiente 1,5 vanno considerati anche i periodi di cassa integrazione, malattia e maternità coperti da assicurazione obbligatoria INAIL per malattie professionali da esposizione all'amianto.
Integrazioni alla circolare sull'applicazione dei benefici pensionistici per esposizione all'amianto
Integrazioni alle istruzioni sui benefici pensionistici per esposizione all'amianto
La circolare fornisce integrazioni operative alle istruzioni già diffuse con la circolare n. 219 del 1 ottobre 1993, in relazione all'applicazione dei benefici pensionistici previsti dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificati dalla legge 4 agosto 1993, n. 271. L'intervento recepisce e trascrive una nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, finalizzata a uniformare la documentazione da allegare alle domande e i criteri di valutazione dei periodi utili.
Fac-simili delle dichiarazioni INAIL e aziendali
Viene confermato l'utilizzo dei modelli di dichiarazione già trasmessi, da allegare alle richieste di prestazione presentate dai lavoratori interessati. Tuttavia, i fac-simili devono essere adattati alla nuova disciplina e, in particolare, devono essere espunti i riferimenti:
- all'utilizzo dell'amianto come materia prima;
- all'attività di estrazione dell'amianto.
La precisazione è resa necessaria dalle modifiche introdotte dalla legge n. 271/1993, che delimitano il perimetro applicativo dei benefici.
Valutazione dei periodi di sospensione dal lavoro
Un chiarimento rilevante riguarda la considerazione, ai fini pensionistici, dei periodi di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità. Il Ministero ritiene che debbano essere presi in esame tutti i periodi lavorativi coperti da assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL.
Tali periodi sono utili:
- per il conseguimento del requisito minimo dei 10 anni di esposizione all'amianto;
- successivamente, una volta maturato tale requisito, per la rivalutazione del periodo tramite il coefficiente 1,5.
Documentazione da allegare alla domanda di pensione
A seguito delle precisazioni ministeriali, la documentazione che i richiedenti devono produrre a corredo della domanda di pensione deve essere redatta secondo i fac-simili allegati alla circolare. Gli allegati prevedono:
- una dichiarazione INAIL che attesta il versamento del premio supplementare assicurativo contro l'asbestosi da parte dell'azienda;
- una dichiarazione dell'azienda che certifica il servizio prestato dal lavoratore in un periodo determinato e lo svolgimento di attività soggetta allo specifico obbligo assicurativo connesso all'esposizione all'amianto.
La circolare, in sostanza, chiarisce sia l'impostazione documentale sia il criterio di computo dei periodi utili per l'accesso ai benefici pensionistici riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto.
Punti principali
Oggetto dell'integrazione
La comunicazione integra la circolare n. 219 del 1 ottobre 1993 sull'applicazione dei benefici pensionistici previsti dai commi 7 e 8 dell'art. 13 della legge n. 257/1992, come sostituiti dai commi 1 e 1-bis dell'art. 1 della legge n. 271/1993 di conversione del D.L. n. 169/1993.
Fac-simili delle dichiarazioni da allegare
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale concorda sui modelli trasmessi per le dichiarazioni dell'INAIL e dell'Azienda, da allegare alle richieste delle prestazioni. Tali modelli devono però essere modificati eliminando i riferimenti all'utilizzo dell'amianto come materia prima e all'attività di estrazione dell'amianto, in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 271/1993.
Valutazione di cassa integrazione, malattia e maternità
Ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici, devono essere considerati tutti i periodi lavorativi coperti da assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL. Tali periodi valgono sia per raggiungere il requisito dei 10 anni di esposizione, sia, una volta raggiunto tale requisito, per la moltiplicazione con coefficiente 1,5.
Documentazione da produrre con la domanda di pensione
A seguito delle precisazioni ministeriali, la documentazione a corredo della domanda di pensione deve essere redatta secondo i fac-simili allegati alla circolare, che prevedono una dichiarazione INAIL sul versamento del premio supplementare contro l'asbestosi e una dichiarazione dell'azienda attestante il servizio prestato e l'attività lavorativa soggetta all'obbligo assicurativo per esposizione all'amianto.
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