Circolare numero 258 del 16-11-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare il criterio interpretativo del Ministero del Lavoro sui requisiti per la pensione di vecchiaia nel periodo 1993-2001, a seguito dell’innalzamento graduale dell’età pensionabile previsto dal d.lgs. n. 503/1992. Viene precisato che, al momento in cui maturano età e contribuzione richieste, i requisiti si "cristallizzano" e il diritto può essere esercitato anche in anni successivi, senza dover soddisfare i requisiti più elevati introdotti nel frattempo. Il chiarimento si estende anche alle gestioni dei lavoratori autonomi, limitatamente ai requisiti di assicurazione e contribuzione, dato che per esse non opera l’elevazione dell’età pensionabile.
Chiarimenti sulla cristallizzazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel periodo transitorio
Chiarimenti sulla pensione di vecchiaia nel periodo transitorio del d.lgs. n. 503/1992
La circolare interviene per chiarire l’esatta portata del criterio interpretativo già delineato dal Ministero del Lavoro in materia di pensione di vecchiaia, nel contesto dell’innalzamento graduale dei requisiti di età e contribuzione previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. L’obiettivo è precisare quando e come si consolida il diritto alla prestazione nel periodo transitorio 1993-2001.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 ha portato i limiti di età per la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti a:
- 65 anni per gli uomini;
- 60 anni per le donne.
Tale innalzamento è stato previsto in forma graduale, con effetto dal 1 gennaio 1994, secondo la tabella A allegata al decreto, fino al raggiungimento dei requisiti di regime dal 1 gennaio 2002. La circolare richiama inoltre l’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto e la relativa tabella B, per quanto riguarda i requisiti di assicurazione e contribuzione nel periodo transitorio.
Chiarimenti già forniti e interpretazione ministeriale
La circolare richiama la precedente circolare n. 221 del 1 ottobre 1993, che aveva già affermato che gli assicurati che compiono l’età pensionabile nel mese di dicembre degli anni 1993, 1995, 1997, 1999 e 2001 possono ottenere la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, anche se in quell’anno l’età pensionabile risulti elevata.
Tale impostazione era stata ritenuta coerente dal Ministero del Lavoro con la struttura della tabella A del d.lgs. n. 503/1992, nonostante la dizione impropria di "decorrenza della pensione" riportata in quella tabella, espressione che si riferisce all’erogazione della prestazione e non al momento di maturazione del diritto.
Cristallizzazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti
A seguito dei numerosi quesiti pervenuti, il Ministero del Lavoro, con lettera n. 7/62193/L.421/92 del 12 novembre 1993, ha precisato che:
- i lavoratori dipendenti che compiono l’età pensionabile e perfezionano l’anzianità contributiva in uno degli anni dal 1993 al 2001 possono conseguire la pensione di vecchiaia da qualsiasi mese successivo al raggiungimento dei requisiti;
- ciò vale anche se, al momento della decorrenza, i requisiti risultano nel frattempo più elevati per effetto degli incrementi graduali previsti dalle tabelle A e B;
- al momento dell’insorgenza del diritto operano quindi la "cristallizzazione" dell’età, dell’assicurazione e della contribuzione maturate secondo la disciplina vigente in quell’anno.
La circolare precisa che il criterio non vale soltanto per i casi di maturazione nel mese di dicembre, ma anche per chi raggiunge l’età pensionabile nei mesi precedenti.
In particolare, gli assicurati che nel corso del 1993 compiano:
- 60 anni se uomini;
- 55 anni se donne,
e perfezionino i requisiti assicurativi e contributivi vigenti in quell’anno, possono conseguire la pensione di vecchiaia in qualsiasi mese del 1994 o degli anni successivi, senza dover soddisfare i requisiti più elevati richiesti nell’anno di decorrenza.
Lo stesso criterio si applica agli assicurati che compiono l’età pensionabile negli anni dal 1994 al 2001.
Cessazione del rapporto di lavoro
Resta fermo che la liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La circolare non modifica questo presupposto generale per l’accesso alla prestazione.
Estensione alle gestioni dei lavoratori autonomi
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il principio della cristallizzazione dei requisiti si applica anche alle pensioni di vecchiaia da liquidare nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
In tali gestioni non opera l’elevazione dei limiti di età pensionabile; di conseguenza, la cristallizzazione riguarda esclusivamente i requisiti di assicurazione e contribuzione. Ne deriva che gli assicurati che nel 1993 compiono:
- 65 anni se uomini;
- 60 anni se donne,
possono ottenere la pensione di vecchiaia con 16 anni di assicurazione e contribuzione anche se la decorrenza avviene dopo il 1994 e, quindi, anche se nell’anno di decorrenza sia richiesto un requisito più elevato.
Sintesi operativa
La circolare consolida un principio favorevole al lavoratore: i requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono quelli esistenti al momento in cui il diritto sorge, e non quelli eventualmente aumentati in anni successivi. Tale impostazione vale per i lavoratori dipendenti nel periodo transitorio del d.lgs. n. 503/1992 e viene estesa anche ai lavoratori autonomi per i profili di assicurazione e contribuzione.
Punti principali
Innalzamento graduale dell’età pensionabile
L’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ha elevato i limiti di età per la pensione di vecchiaia nell’AGO dei lavoratori dipendenti a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, con aumento graduale dal 1 gennaio 1994 fino al raggiungimento dei limiti di regime dal 1 gennaio 2002.
Interpretazione iniziale e chiarimenti ministeriali
La circolare richiama la precedente circolare n. 221 del 1 ottobre 1993 e la circolare ministeriale n. 92/93 del 10 settembre 1993, che avevano già precisato il criterio per gli assicurati che compiono l’età pensionabile in dicembre di determinati anni, consentendo la decorrenza della pensione dal 1 gennaio dell’anno successivo anche se nel frattempo l’età fosse stata elevata.
Cristallizzazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 7/62193/L.421/92 del 12 novembre 1993, ha chiarito che i lavoratori dipendenti che maturano età pensionabile e anzianità contributiva in un anno compreso tra il 1993 e il 2001 possono ottenere la pensione di vecchiaia da qualsiasi mese successivo al raggiungimento dei requisiti, anche se, nel frattempo, i requisiti risultano aumentati. I requisiti utili sono quelli vigenti nell’anno di maturazione del diritto.
Applicazione anche ai mesi precedenti dicembre
Il principio vale non solo per i casi di maturazione nel mese di dicembre, ma anche per chi compie l’età pensionabile nei mesi precedenti. In particolare, chi nel 1993 matura 60 anni se uomo o 55 se donna, e perfeziona i requisiti contributivi allora vigenti, può ottenere la pensione in qualsiasi mese del 1994 o degli anni successivi senza dover raggiungere i nuovi requisiti.
Condizione della cessazione del rapporto di lavoro
Resta fermo che la liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Estensione alle gestioni dei lavoratori autonomi
Il criterio della cristallizzazione viene esteso anche alle pensioni di vecchiaia dei lavoratori autonomi. Poiché in tali gestioni non si applica l’innalzamento dell’età pensionabile, la cristallizzazione riguarda i requisiti di assicurazione e contribuzione. Pertanto, chi compie 65 anni se uomo o 60 se donna nel corso del 1993 può conseguire la pensione con 16 anni di assicurazione e contribuzione anche se, nell’anno di decorrenza, è richiesto un requisito più elevato.
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