Sentenza n. 9025/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 e relativi allegati; della comunicazione di avvio del procedimento e relativi allegati; di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso, e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo, ivi inclusi: i provvedimenti adottati dagli Enti del SSR certificanti l'elenco dei fornitori riconciliato con i valori di CE e richiamati nel provvedimento principale impugnato e, in particolare: - deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; - deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; - deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; - deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; - deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; - deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; - deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; - deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR; il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216; l'“accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78 come modificato dall'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018 n. 145; il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022; l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di ripartizione tra i fornitori di dispositivi medici degli oneri conseguenti al superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Toscana e gli atti connessi mediante i quali è stata individuata la quota di ripiano posta a suo carico per il superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva e vizi procedimentali, con violazione della legge n. 241/1990. In secondo luogo, ha contestato l'erroneità dell'istruttoria, l'assenza di modalità di calcolo previamente definite e chiare per gli operatori economici, l'erronea determinazione del fatturato, ulteriori vizi procedimentali e la violazione degli artt. 41 e 97 Cost. Il TAR, rilevata d'ufficio la questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha esaminato preliminarmente la giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, disponendo che il giudizio possa essere riassunto davanti a quest'ultimo nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a. Secondo il Collegio, gli atti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 non esprimono un potere autoritativo e discrezionale, ma attuano attività vincolate di verifica della documentazione contabile, individuazione dei fornitori e determinazione della quota di ripiano. La Regione non può determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare autonomamente lo scostamento, trattandosi di competenze statali già esercitate mediante gli atti presupposti. Gli enti del servizio sanitario svolgono attività operative e tecniche di calcolo del fatturato; la Regione verifica la coerenza dei dati e riepiloga gli importi dovuti. La controversia riguarda quindi il corretto calcolo di un'obbligazione patrimoniale e la pretesa creditoria dell'amministrazione, con corrispondente posizione di diritto soggettivo dell'impresa fornitrice a non pagare, o a pagare, la somma effettivamente dovuta. Poiché la contestazione si colloca a valle dell'esercizio del potere autoritativo statale e non investe le modalità di esercizio di tale potere, la cognizione spetta al giudice ordinario. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Il comma 9-bis attribuisce alle Regioni e alle Province autonome compiti vincolati di verifica della documentazione contabile, individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano, imposizione del pagamento della quota dovuta e iscrizione a bilancio del relativo credito; non attribuisce loro il potere di determinare il tetto di spesa o certificarne il superamento.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, previa segnalazione alle parti.
art. 41 Cost.
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 97 Cost.
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative agli atti regionali di ripartizione del payback sui dispositivi medici, adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, appartengono alla giurisdizione ordinaria quando contestano il calcolo della quota patrimoniale posta a carico del singolo fornitore.
- Gli atti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici non costituiscono esercizio di potere autoritativo quando si limitano ad applicare dati, percentuali e criteri già predeterminati dalla legge e dagli atti statali.
- La Regione, nell'attuazione del meccanismo di ripiano, svolge attività vincolate di verifica contabile, individuazione dei fornitori e quantificazione dell'importo dovuto, senza poter rideterminare il tetto di spesa regionale, certificarne autonomamente il superamento o quantificare discrezionalmente lo scostamento.
- La contestazione del corretto calcolo dell'importo di ripiano concerne un diritto soggettivo di natura patrimoniale e un rapporto obbligatorio collocato a valle dell'esercizio del potere amministrativo; pertanto, il criterio del petitum sostanziale conduce alla giurisdizione del giudice ordinario.
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