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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26579/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Echafai, sottoposto alla custodia cautelare dal 30/12/2024 e destinatario di decreto di estradizione al Marocco, aveva chiesto la liberazione sostenendo che era decorso il termine di 3 mesi previsto dall'art. 714, comma 4-bis c.p.p. per la detenzione in vista di estradizione. La Corte d'appello aveva ritenuto invece che tale termine fosse sospeso per la pendenza del giudizio amministrativo instaurato dall'estradando avverso la decisione del Ministro della Giustizia e aveva fissato la liberazione per l'8 luglio 2025, confermando la detenzione nel frattempo per rischio di fuga. Con ricorso per cassazione il difensore denunciava errato conteggio del termine (sosteneva che la sospensione dovesse decorrere dalla data di deposito del ricorso amministrativo, 13/03/2025, e non dalla notifica all'Avvocatura dello Stato, facendo maturare il termine il 6/06/2025) e mancata motivazione circa il pericolo di fuga (richiamando anche comunicazioni del Ministero riguardo alla sospensione della consegna al Marocco).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'ordinanza impugnata aveva fissato la liberazione del ricorrente nella data odierna e quindi l'interesse del ricorrente alla decisione era venuto meno. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse a proporre ricorso deve essere concreto e attuale fino alla decisione; ha inoltre precisato che l'interesse residuo a che sia pronunciata una decisione, quando la misura cautelare è già cessata, può sussistere solo se il ricorrente dichiara specificamente e motivatamente di voler utilizzare l'eventuale pronuncia favorevole ai fini di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione. In mancanza di tale specifica deduzione personale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 714, comma 4-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il termine di tre mesi per la custodia cautelare in vista di estradizione e prevede la sospensione di tale termine per la durata del giudizio amministrativo instaurato dall'estradando; nella pratica va tenuto conto della pendenza del rimedio amministrativo nel computo temporale della misura.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio generale che chi impugna deve avere un interesse concreto ed attuale che persista fino alla decisione; applicato anche in materia cautelare per valutare la ammissibilità del ricorso.

  • art. 315, comma 3, cod. proc. pen.

    Indica che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto riservato alla parte; contribuisce all'orientamento secondo cui l'interesse a proseguire un impugnazione dopo cessazione della misura va collegato a una specifica volontà di chiedere riparazione.

  • art. 645, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che, congiuntamente all'art. 315, delimita il regime della domanda di riparazione; la Corte ne trae fondamento per richiedere una dichiarazione personale e motivata dell'intenzione di promuovere la riparazione se si vuole conservare l'interesse al giudizio.

Massime di principio

  • Se, tra il deposito del ricorso e la decisione, la misura cautelare viene meno (rilascio o fissazione della liberazione), il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse salvo che il ricorrente dimostri specificamente di voler utilizzare la pronuncia per una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
  • Nel calcolo del termine di cui all'art. 714, comma 4-bis c.p.p. occorre considerare gli effetti sospensivi derivanti dalla pendenza di un giudizio amministrativo: fintanto che il rimedio amministrativo è efficace la decorrenza del termine può essere sospesa, motivo per cui è essenziale comprovare e documentare le date precise di deposito, notifica e di eventuali atti che interrompono o sospendono i termini.
  • Per contestare la motivazione sul pericolo di fuga è necessario fornire elementi concreti e probatori (es. comportamento durante misure non custodiali, comunicazioni ufficiali circa la tempistica di consegna all'autorità straniera) e richiamare esplicitamente la mancata disamina di tali elementi da parte del giudice.
  • Quando si vuole evitare la decadenza dell'interesse dopo la cessazione della detenzione, il difensore deve formulare una specifica, personale e motivata dichiarazione del cliente che attesti l'intenzione di adire la futura procedura di riparazione, indicando il pregiudizio concreto derivante dall'omissione della pronuncia.
  • Nel valutare date rilevanti per la sospensione o decorrenza dei termini, è opportuno acquisire e allegare prove documentali (ricevute di deposito, atti di notifica, comunicazioni dell'Avvocatura dello Stato, note del Ministero verso lo Stato estero) per evitare contrasti interpretativi basati su differenti criteri di computo.

Testo integrale

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