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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19038/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che confermava la custodia cautelare, contestando in particolare la mancanza di presupposti per autorizzare le intercettazioni ambientali nell'abitacolo della vettura Golf targata CA088DF e lamentando l'omessa motivazione del Tribunale sulla stessa specifica censura. Sostengono che le captazioni sulla Golf fossero basate su ipotesi investigative non corroborate, inizialmente riferite ad altri automezzi, e che il decreto autorizzativo fosse di natura esplorativa e ingiustificato rispetto a quella specifica autovettura.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il Collegio ha ritenuto che la piattaforma indiziaria fosse eterogenea e costituita da molteplici elementi (verbale di fermo, captazioni ambientali su Peugeot e Golf, servizi di osservazione e pedinamento, immagini di videosorveglianza, dati GPS, altri accertamenti), per cui le censure limitate alle captazioni su un'unica vettura risultano generiche e prive della specificità richiesta per valutare l'incidenza dell'eventuale espunzione dell'elemento censurato sulla prova complessiva (criterio della "prova di resistenza"). Ha inoltre affermato che il monitoraggio GPS degli spostamenti non è equiparabile alle intercettazioni o ai tabulati telefonici e non richiede autorizzazione giudiziaria; che il Tribunale ha adeguatamente motivato la decisione; e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • artt. 110, 648 c.p.

    artt. 110-648 cod. pen. (capo 1)

    I reati contestati alla prima parte del capo sono riferiti come quadro di accusa; la sentenza li riporta come parte della pluralità degli elementi indiziari che giustificano la misura cautelare

  • artt. 81, 110, 624-bis c.p.

    artt. 81-110-624-bis cod. pen. (capi 2-3-4)

    Ulteriori titoli di reato contestati; anch'essi contribuiscono alla piattaforma indiziaria complessiva che giustifica la custodia cautelare

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Procedura per la trattazione scritta: il giudizio è stato svolto con trattazione scritta ai sensi di questa norma

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Disposizione invocata per gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in tema di permanenza della misura e adempimenti di cancelleria

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132, comma 3

    art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La Corte ricorda che la disciplina dei tabulati non si applica per analogia al monitoraggio GPS degli spostamenti dei veicoli; quindi le risultanze GPS sono utilizzabili senza l'autorizzazione prevista per i dati di traffico

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-140/2020 (05/04/2022)

    C. 140/2020, sentenza del 05/04/2022

    La Corte menzionata riguarda la compatibilità della retention dei dati con le direttive UE; il Collegio ritiene la pronuncia non estensibile per analogia al caso del pedinamento elettronico GPS

  • Cass. Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024 (Izzo)

    Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02

    Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio della "prova di resistenza": il ricorso che deduca inutilizzabilità di un elemento deve spiegare l'incidenza dell'espunzione sull'intera piattaforma indiziaria

  • Cass. Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020 (Lucamarini)

    Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01

    Ulteriore conferma del principio secondo cui la mancanza di specificità del motivo rende il ricorso inammissibile

  • Cass. Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017 (De Matteis)

    Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303-01

    Richiama l'orientamento consolidato sulla necessità di specificare l'incidenza delle singole prove espungibili

  • Cass. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (La Gumina)

    Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218-01

    Ancora sul principio della specificità della censura e della prova di resistenza

  • Cass. Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024 (Bianchini)

    Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, Bianchini, Rv. 286949-01

    Stato di diritto secondo cui la localizzazione GPS dei veicoli è mezzo atipico utilizzabile senza autorizzazione giudiziaria

  • Cass. Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023 (Bonfirraro)

    Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, Bonfirraro, Rv. 284582-01

    Conferma la distinzione tra dati di traffico/tabulati e dati di geolocalizzazione GPS in relazione alla necessità di autorizzazioni

Massime di principio

  • La censura sulla inutilizzabilità di un singolo elemento probatorio (es. intercettazioni in una specifica auto) è ammissibile solo se il ricorrente dimostra in modo specifico e motivato che, espungendo quell'elemento, la restante piattaforma indiziaria non sarebbe più idonea a sostenere la misura (criterio della "prova di resistenza").
  • Le impugnazioni generiche, che non distinguono tra diverse fonti probatorie o non quantificano l'incidenza dell'espunzione, sono molto vulnerabili e rischiano l'inammissibilità.
  • I dati di localizzazione GPS installati sui veicoli sono considerati mezzo atipico e, secondo la giurisprudenza richiamata, utilizzabili senza la stessa autorizzazione prevista per i tabulati/traffico telefonico; pertanto le doglianze sulle intercettazioni non si estendono automaticamente alle risultanze GPS.
  • Il Tribunale che conferma una misura cautelare deve ricostruire organicamente la piattaforma indiziaria: contestare la motivazione richiede una specifica dimostrazione di carenza logico-giuridica, non mere affermazioni esplorative.
  • L'impugnazione infondata o formulata con negligenza può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende): valutare rischi e specificità prima di proporre ricorso in Cassazione.

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