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Sentenza

Sentenza del 20/09/2016 n. 5362 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Ricorso - Vizi dell'atto impugnato - Giudice - Annullamento atto per vizi diversi dai dedotti - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato il principio secondo cui l'annullamento dell'atto per motivi diversi da quelli dedotti dal contribuente è illegittimo. Il giudice deve rispettare il principio di corrispondenza tra domanda e decisione e non può introdurre autonomamente nuovi profili di illegittimità estranei al thema decidendum.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda i limiti del potere del giudice tributario nell'esaminare i vizi dell'atto impugnato. Quando il contribuente deduce specifici motivi di invalidità, il giudice deve esaminare esclusivamente tali censure e non può annullare d'ufficio l'atto per vizi diversi, anche se emergono dagli elementi acquisiti nel processo. L'oggetto del giudizio è infatti delimitato dai motivi di ricorso e può essere ampliato soltanto nei limiti previsti dalla disciplina processuale, mediante motivi aggiunti e solo nei casi eccezionalmente consentiti.

Norme richiamate

  • Disciplina processuale dei motivi aggiunti nel processo tributario

    L'oggetto del giudizio può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale, con la presentazione di motivi aggiunti nei casi eccezionalmente previsti.

    I motivi aggiunti costituiscono lo strumento processuale per introdurre nuove censure, ma sono ammessi soltanto alle condizioni previste dalla legge; il giudice non può supplire d'ufficio alla mancata deduzione di ulteriori vizi.

  • Principio di corrispondenza tra domanda e decisione

    Il giudice non può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti.

    La decisione deve rimanere entro i confini tracciati dai motivi di ricorso; eventuali vizi non dedotti restano estranei alla controversia, anche se risultano dagli atti del processo.

  • Cassazione civile, sentenze n. 18448/2015 e n. 15051/2014

    La giurisprudenza richiamata conferma che il giudice tributario non può rilevare e porre a fondamento dell'annullamento vizi dell'atto diversi da quelli specificamente dedotti dal contribuente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è essenziale indicare tempestivamente e in modo specifico tutti i vizi dell'atto che si intendono far valere, perché il giudice non può normalmente rilevare d'ufficio censure ulteriori.
  • Gli elementi acquisiti durante il giudizio possono essere utilizzati per valutare i motivi già proposti, ma non per introdurre autonomamente nuovi motivi di invalidità.
  • L'eventuale ampliamento dell'oggetto del ricorso deve avvenire mediante motivi aggiunti e solo quando la legge lo consente; non è sufficiente che il nuovo vizio emerga dagli atti.
  • Se il giudice annulla l'atto per un motivo mai dedotto, la decisione può essere contestata per ultrapetizione o violazione dei limiti del thema decidendum.

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