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Sentenza

Sentenza n. 1812/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso documentale relativa alla richiesta di pagamento per mancato pagamento del ticket

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utente del servizio sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, destinataria di una richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per il pagamento di euro 1.254,02, contestava la correttezza della pretesa e chiedeva, con istanza del 20 novembre 2025, l'accesso a: l'autocertificazione richiamata nella richiesta di pagamento; il documento relativo alla prestazione sanitaria per la quale aveva usufruito dell'esenzione ticket e alla data di erogazione; il conteggio o prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa sanitaria; ogni altro documento utilizzato nel procedimento conclusosi con la richiesta di pagamento. A fronte del mancato riscontro dell'Amministrazione, proponeva ricorso per l'accertamento del diritto di accesso, deducendo l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, strumentale alla tutela giudiziale dei propri interessi e alla verifica della legittimità della pretesa economica. Nel corso del giudizio l'Amministrazione consentiva parzialmente l'accesso, limitatamente ai documenti indicati alle lettere b) e c).

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento ai documenti per i quali l'accesso era stato successivamente consentito. Per la documentazione ancora non ostesa, e in particolare per l'autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'accesso documentale. L'interesse della ricorrente è stato considerato diretto, concreto e attuale, poiché la conoscenza degli atti era strumentale alla verifica della correttezza della determinazione del debito e all'eventuale esercizio di azioni giudiziali. Il Collegio ha quindi accolto in parte il ricorso, ordinando all'Azienda Sanitaria di consentire la visione e l'estrazione di copia dei documenti non ancora esibiti, previo pagamento dei costi di riproduzione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'Azienda è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi di cui è chiesto l’accesso, ove detenuti da una Pubblica Amministrazione, hanno diritto non soltanto a prenderne visione ma anche ad estrarne copia

    Il diritto di accesso documentale spetta al privato che dimostri un interesse giuridicamente tutelato, diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti; l'accesso comprende sia la visione sia l'estrazione di copia.

  • art. 24 l. 241/1990

    La decisione richiama il requisito dell'accesso difensivo, ritenendo necessario il rapporto di strumentalità tra la documentazione richiesta e la tutela degli interessi giuridici della richiedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Sussiste il diritto di accesso documentale quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti.
  • L'accesso difensivo richiede un rapporto di strumentalità tra la documentazione e la cura o difesa di interessi giuridici; tale requisito è soddisfatto quando gli atti siano necessari per verificare la correttezza di una pretesa amministrativa e valutare l'esercizio di azioni giudiziali.
  • Il diritto di accesso documentale comprende, oltre alla presa visione, anche l'estrazione di copia, salva la corresponsione del costo di riproduzione.
  • Quando l'Amministrazione consente l'accesso solo durante il giudizio, la materia del contendere cessa limitatamente ai documenti ostesi, mentre il giudice può accogliere il ricorso per ordinare l'accesso alla documentazione ancora non esibita.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaSanità
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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