Cassazione Penale, Sentenza n. 26549/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La PMC Group ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che ha confermato il sequestro preventivo di un complesso immobiliare riconducibile alla società, disposto nel corso di indagini relative al reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000. La ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge per la conferma della misura cautelare senza adeguata valutazione dell'esistenza del fumus delicti; 2) violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost. e art. 6 CEDU) perché il difensore aveva comunicato l'adesione a un'astensione sindacale degli avvocati e dunque avrebbe dovuto essere rinviata l'udienza di riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha dato priorità all'esame del secondo motivo ritenendo che l'astensione proclamata non fosse rilevante in materia cautelare penale, in particolare quanto all'assistenza alle udienze relative a misure cautelari, in forza dell'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni; pertanto la comunicazione del difensore non integrava titolo per il rinvio e non ha leso il diritto di difesa. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché essa attiene alla valutazione di merito e alla tenuta motivazionale del provvedimento di riesame; nella motivazione del Tribunale di Milano sono stati indicati indici di fumus delicti (stretti rapporti personali tra i soggetti coinvolti, assenza di logica imprenditoriale nell'operazione, la cessione in cambio dell'assunzione di un debito collegato a una società inattiva), idonei a sostenere la misura cautelare nella fase di contestazione provvisoria. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000 (illeciti tributari)
L'art. 11 è la norma penal-tributaria contestata in fatto; la Corte ritiene sussistente, almeno a livello di fumus, la sussunzione della condotta indiziata nella fattispecie prevista da tale norma.
Costituzione italiana
Richiamato dalla ricorrente per la tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che tale diritto non fosse compromesso dalla mancata astensione, posto che il diritto degli avvocati ad astenersi è limitato nelle ipotesi contemplate dal codice di autoregolamentazione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Invocato per la garanzia di un processo equo; la Corte ha ritenuto irrilevante la violazione prospettata, alla luce della regolamentazione che esclude l'astensione per l'assistenza alle udienze cautelari.
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati
Stabilisce che l'astensione non è consentita in materia penale riguardo, tra l'altro, all'assistenza alle udienze afferenti a misure cautelari; la Corte ha interpretato questa disposizione come vincolante per escludere il diritto di astensione nel caso di specie.
Delibera della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
n. 7/749 del 13 dicembre 2007
La delibera aveva valutato idoneo il codice di autoregolamentazione citato; la Corte richiama tale riconoscimento per sostenere l'inderogabilità delle prestazioni indispensabili in materia penale.
Gazzetta Ufficiale
Indica la pubblicazione del codice di autoregolamentazione; usata dalla Corte a conforto della legittimazione e della conoscibilità del testo autoregolamentare.
Codice di procedura penale
Articolo richiamato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- L'adesione dell'avvocato a un'astensione dalle udienze non equivale automaticamente a un valido motivo di rinvio: occorre considerare i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione e dalla giurisprudenza, che escludono l'astensione per le udienze concernenti misure cautelari penali.
- La comunicazione della volontà di astenersi non sostituisce una formale istanza di rinvio; se la disciplina della materia esclude l'astensione, il giudice può legittimamente procedere senza rinvio.
- In Cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari reali è limitato: il controllo riguarda la legittimità e il rispetto della legge e della motivazione, non una completa rivalutazione del merito e degli elementi di fatto; censure meramente valutative sulla tenuta motivazionale sono spesso inammissibili.
- Indici che possono giustificare, almeno a livello di fumus delicti, l'applicazione di misure cautelari reali per presunte frodi a danno del fisco includono: rapporti personali stretti tra cedente e cessionario, assenza di logica imprenditoriale nell'operazione, mancanza di reale corrispettivo, e operazioni poste in essere con società inattive o strumentali.
- La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso comporta frequentemente la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi degli strumenti processuali applicabili.
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