L.R. Calabria 9/2016
Modifiche ed integrazioni all’articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria 1 marzo 2016, n. 9 modifica l’art. 44 della l.r. n. 13/1983 sui referendum regionali. Ridefinisce le condizioni di approvazione del referendum, distinguendo il caso generale dal referendum consultivo obbligatorio, e conferma che il Presidente della Giunta pubblica i risultati nel BURC dopo il verbale dell’ufficio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica delle regole sulla proclamazione e pubblicazione dei risultati dei referendum regionali
Modifiche alla disciplina della proclamazione dei risultati referendari
La legge regionale Calabria n. 9 del 2016 interviene sulla normativa di attuazione dello Statuto in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum, sostituendo integralmente la disciplina della proclamazione dei risultati e della loro pubblicazione. L’intervento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Calabria e incide sulle condizioni di efficacia del parere popolare nei referendum regionali.
Esito favorevole del referendum nella disciplina generale
Per i referendum regionali, salvo il caso particolare dei referendum consultivi obbligatori, il parere popolare si considera favorevole quando ricorrono congiuntamente due condizioni:
- ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto;
- la maggioranza dei voti validamente espressi è a favore della proposta.
La norma, quindi, conferma un modello di approvazione basato sul quorum di partecipazione e sulla prevalenza dei voti favorevoli tra quelli validamente espressi.
Regola speciale per il referendum consultivo obbligatorio
Per le ipotesi di referendum consultivo obbligatorio previste dall’articolo 40 della legge regionale n. 13/1983, la proposta referendaria si intende accolta in base a una disciplina diversa e più flessibile rispetto al regime generale. In questo caso è sufficiente che la maggioranza dei voti complessivi dell’intero bacino elettorale validamente espressi sia favorevole, anche se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
La disposizione introduce quindi un criterio specifico di accoglimento che prescinde dal quorum partecipativo, purché la maggioranza dei voti validamente espressi nell’intero bacino elettorale sia positiva.
Proclamazione e pubblicazione dei risultati
Una volta ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione dall’ufficio regionale per il referendum, il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione. La legge collega dunque la pubblicazione formale dei risultati al ricevimento del verbale ufficiale di proclamazione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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