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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15255/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava, sino in Cassazione, la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione a un'ordinanza del Tribunale che, a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto ex art. 39 L. n. 392/1978 su un immobile urbano non abitativo, aveva dichiarato il subentro della società riscattante nell'acquisto effettuato dal contribuente con atto notarile del 16 settembre 2011. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 39 L. n. 392/1978 e dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l'atto non potesse essere tassato come trasferimento di ricchezza. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, degli artt. 1362 c.c. e 12 preleggi, lamentando che la Corte tributaria avesse attribuito all'ordinanza un significato diverso da quello letterale e comunque che l'imposta di registro dovesse colpire solo gli effetti giuridici propri dell'atto, non un provvedimento privo di efficacia traslativa. Con il terzo motivo contestava la violazione degli artt. 1 e 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi l'aliquota prevista per le pronunce di mero accertamento e non quella per i trasferimenti di ricchezza.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che la sentenza che decide sulla domanda di riscatto ex art. 39 L. n. 392/1978, anche se non definitiva, deve essere assoggettata a imposta proporzionale di registro come atto giurisdizionale recante trasferimento di diritti reali su beni immobili, ai sensi dell'art. 1 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 8, lett. a), della tariffa allegata. Ha escluso che rilevi, ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione civilistica dell'ordinanza come dichiarativa o costitutiva, dovendosi avere riguardo agli effetti giuridici dell'atto presentato a registrazione ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986. Ha inoltre precisato che il precedente del 2008 richiamato dal ricorrente riguardava non la tassazione della pronuncia di riscatto, ma il diverso tema del rimborso dell'imposta pagata sulla compravendita originaria. Ne è conseguito il rigetto integrale del ricorso, senza spese per mancata costituzione dell'Agenzia, con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 L. 27 luglio 1978, n. 392

    Il diritto di riscatto del conduttore su immobile urbano non abitativo, una volta esercitato e riconosciuto giudizialmente, produce effetti rilevanti ai fini fiscali come trasferimento del bene al riscattante.

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'imposta di registro va applicata in base agli effetti giuridici degli atti presentati per la registrazione, a prescindere dalla loro qualificazione civilistica formale.

  • art. 1 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Concorre a fondare l'applicazione dell'imposta proporzionale agli atti giurisdizionali che recano trasferimento di diritti reali immobiliari.

  • art. 8, lett. a), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Prevede l'imposta proporzionale per gli atti giudiziari recanti trasferimento di diritti reali su beni immobili.

  • art. 8, lett. c), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Invocato dal ricorrente come disciplina delle pronunce di mero accertamento, ma ritenuto non applicabile al caso concreto.

  • art. 27, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Esclusa la sua applicazione alla sentenza di riscatto, nonostante la subordinazione del trasferimento al pagamento del prezzo entro un termine.

  • art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il soggetto che ha subito il riscatto può chiedere il rimborso dell'imposta pagata sull'originario acquisto entro il termine triennale dal passaggio in giudicato della sentenza di riscatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale evocata come base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per censurare l'interpretazione dell'ordinanza giudiziaria, ma non ritenuto decisivo ai fini fiscali.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato insieme ai criteri ermeneutici contrattuali, ma ritenuto irrilevante rispetto alla regola fiscale dell'art. 20 TUR.

  • art. 53 Cost.

    La lettura dell'art. 20 TUR è ricondotta al principio di capacità contributiva, in quanto l'imposta colpisce fatti economicamente rilevanti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, occorre avere riguardo agli effetti giuridici dell'atto o del provvedimento presentato alla registrazione, non alla sua qualificazione civilistica astratta come dichiarativa o costitutiva.
  • La sentenza che accoglie la domanda di riscatto di un immobile urbano non abitativo ex art. 39 L. n. 392/1978, anche se non definitiva e anche se subordinata al pagamento del prezzo, è tassabile con imposta proporzionale come atto recante trasferimento di diritti reali immobiliari.
  • La disciplina delle pronunce di mero accertamento non si applica quando il contenuto del provvedimento giudiziario realizza un effetto traslativo del bene, ancorché collegato a un meccanismo di subentro ex tunc.
  • Il precedente giurisprudenziale sul riscatto non impedisce la tassazione della pronuncia di riscatto quando la questione decisa riguarda la registrazione dell'atto giudiziario e non il rimborso dell'imposta pagata sul precedente contratto di acquisto.
  • L'acquirente originario che subisca il riscatto ha diritto al rimborso dell'imposta di registro pagata sul proprio acquisto, nei limiti e nel termine previsti dall'art. 77 TUR, poiché viene meno la causa del pagamento per effetto retroattivo del riscatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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