Sentenza del 03/05/2017 n. 1553 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria - termini per ottemperare - obbligatorietà - sussiste - omesso riscontro del contraddittorio - vizio della motivazione - illegittimità dell'accertamento - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, contestando che fosse stato emesso il 3 dicembre 2014, prima della scadenza del termine di 15 giorni assegnato dall'Ufficio con il questionario notificato il 20 novembre 2014. Il contribuente aveva infatti trasmesso entro il termine la documentazione richiesta. Ha inoltre contestato il disconoscimento di costi ritenuti indeducibili, il recupero dell'IVA e l'applicazione delle sanzioni. L'Agenzia sosteneva che il contribuente non avesse risposto validamente al questionario e che la documentazione in lingua russa avrebbe dovuto essere tradotta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto dal giudice di primo grado. Ha ritenuto illegittimo l'accertamento perché emesso prima della scadenza del termine di 15 giorni e perché l'Ufficio non aveva considerato la documentazione tempestivamente prodotta né dato conto del relativo esito nell'avviso. L'imminente scadenza del termine per l'accertamento non giustificava la violazione del termine concesso al contribuente. È stato inoltre ritenuto infondato il rilievo sulla mancata traduzione, poiché l'Amministrazione non aveva richiesto al contribuente la traduzione delle fatture in lingua straniera. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro, con distrazione in favore del difensore del contribuente.
Norme richiamate
Art. 32, commi 1 e 9, D.P.R. n. 600/1973
Quando l'Amministrazione attiva il potere di inviare questionari e richiedere documenti, deve rispettare il termine concesso al contribuente. L'accertamento non può essere emesso prima della scadenza del termine assegnato.
Art. 51, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
Analogamente ai fini IVA, l'Ufficio che richiede documentazione deve rispettare il termine previsto e considerare l'esito della procedura prima di fondare su di essa l'accertamento.
Art. 39, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
La disposizione invocata dall'Ufficio per la rettifica del reddito non può essere applicata sulla base dell'asserita mancata risposta al questionario quando il contribuente ha invece risposto tempestivamente.
Art. 54, comma 4, D.P.R. n. 633/1972
La rettifica IVA deve fondarsi su presupposti corretti e su un'attività istruttoria svolta nel rispetto delle garanzie procedimentali.
Art. 21, comma 3, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972
le fatture in lingua straniera devono essere tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria
La traduzione delle fatture in lingua straniera è necessaria quando venga richiesta dall'Amministrazione finanziaria; non può essere contestata automaticamente se tale richiesta non è mai stata formulata.
Art. 109 T.U.I.R.
Il contribuente deve dimostrare l'inerenza e la deducibilità dei costi, ma l'Amministrazione deve valutare la documentazione prodotta e motivare adeguatamente il disconoscimento.
Art. 2697 c.c.
La regola sull'onere della prova non consente di ignorare la documentazione tempestivamente fornita dal contribuente o di fondare l'accertamento su una sua inesistente inerzia.
Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, salvo diversa motivata disposizione.
Massime di principio
- Anche quando il contraddittorio preventivo non è obbligatorio in via generale, se l'Amministrazione avvia volontariamente una procedura istruttoria con questionario o richiesta di documenti deve rispettare integralmente il termine assegnato.
- Un avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine concesso al contribuente è illegittimo, anche se il termine decadenziale per l'accertamento è prossimo alla scadenza.
- L'Ufficio deve esaminare la documentazione ricevuta entro i termini e indicare nell'avviso di accertamento l'esito della relativa valutazione; non può basarsi sulla presunta mancata risposta se la risposta è stata tempestivamente inviata.
- La documentazione in lingua straniera non è automaticamente inutilizzabile: la traduzione può essere richiesta dall'Amministrazione e, in assenza di tale richiesta, il suo mancato deposito non determina necessariamente l'invalidità della prova.
- Per contestare costi e detrazioni, l'Amministrazione deve confrontarsi concretamente con la documentazione prodotta e motivare perché essa non dimostri l'inerenza, la certezza o la deducibilità delle operazioni.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare prova della data di ricezione del questionario, della data e modalità di trasmissione della risposta e della documentazione allegata.
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