Sentenza n. 1206/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Catanzaro per condotte persecutorie
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento questorile deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009 e vizi di eccesso di potere. In particolare, ha contestato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata partecipazione personale, nonché l'insufficienza dell'istruttoria, la mancata sua escussione, l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali acquisite e la ricostruzione degli episodi. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso e ne ha comunque chiesto il rigetto nel merito. Il ricorrente ha inoltre richiamato un successivo decreto di archiviazione penale.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall'esame delle eccezioni di rito e ha respinto il ricorso per infondatezza nel merito. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che l'ammonimento questorile ha natura cautelare e preventiva ed è diretto a far cessare condotte persecutorie e a prevenire la commissione di reati; per tale ragione il Questore può adottarlo anche senza previa comunicazione di avvio del procedimento, quando ritenga necessario intervenire senza indugio, ferma la possibilità di procedere alla partecipazione se le circostanze lo consentono. È stata respinta anche la censura relativa all'istruttoria: l'ammonimento richiede un'istruttoria semplificata e l'accertamento di un quadro indiziario che renda verosimile la condotta persecutoria e il rischio per l'incolumità della persona offesa, non la piena prova del reato. Il Questore può ritenere sufficienti gli elementi già acquisiti senza ulteriori indagini o escussioni. Nel caso concreto, gli appostamenti nei pressi dell'abitazione della persona offesa e i pedinamenti nei luoghi da essa frequentati erano descritti in modo dettagliato e costituivano una base istruttoria sufficiente. Il sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesta carenza dei presupposti fattuali, irragionevolezza o sproporzione, non ravvisati nella fattispecie. Il successivo decreto di archiviazione penale non incide sulla legittimità dell'ammonimento, che deve essere valutata con riferimento alla situazione istruttoria esistente al momento della sua adozione. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8 l. n. 38/2009
il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione
L'ammonimento è una misura cautelare e preventiva, adottabile dal Questore anche senza garanzie partecipative quando sia necessario intervenire senza indugio; presuppone un quadro indiziario sufficiente, non la piena prova del reato.
art. 8, comma 2, d.l. n. 11/2009
il Questore può valutare se sia “necessario” l’effettuare ulteriori indagini
La disposizione consente un'istruttoria alleggerita: il Questore può adottare la misura sulla base degli elementi già disponibili quando questi siano sufficienti a prevenire la reiterazione delle condotte o l'aggravamento del rischio.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessariamente dovuta per l'ammonimento questorile, considerata la sua funzione preventiva e l'esigenza di un eventuale intervento immediato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell'ambito dell'udienza di smaltimento secondo il rito richiamato dal provvedimento.
Massime di principio
- L'ammonimento questorile previsto dall'art. 8 della l. n. 38/2009 è una misura cautelare e preventiva, finalizzata a interrompere condotte persecutorie e a prevenire la commissione di reati, non una sanzione penale fondata sull'accertamento definitivo della responsabilità.
- In ragione della funzione preventiva e dell'eventuale necessità di intervenire senza indugio, l'ammonimento può essere adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento e senza la partecipazione dell'interessato, quando il Questore ritenga che le circostanze non consentano un differimento dell'intervento.
- Per l'adozione dell'ammonimento è sufficiente un quadro indiziario che renda verosimile l'esistenza di condotte persecutorie e del rischio per la persona offesa; non è richiesta la piena prova della commissione del reato né l'esaurimento di ulteriori indagini.
- Il Questore può ritenere sufficienti gli elementi già acquisiti e non è tenuto a svolgere ulteriori escussioni o indagini, purché la valutazione amministrativa sia sorretta da una base istruttoria adeguata e non manifestamente carente.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione questorile in materia di ammonimento è limitato alla manifesta carenza dei presupposti di fatto, all'irragionevolezza e alla sproporzione della misura.
- La legittimità dell'ammonimento deve essere valutata con riferimento agli elementi disponibili al momento della sua adozione; un successivo decreto di archiviazione penale non determina, di per sé, l'illegittimità della misura preventiva.
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