Prescrizioni del Garante n. 102 del 23/02/2023
Provvedimento del 23 febbraio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato un reclamo contro la pubblicazione, sul sito di un quotidiano online, della foto in primo piano del volto di una persona coinvolta in un procedimento penale, insieme ad altre immagini di soggetti indagati. Pur richiamando i limiti del diritto di cronaca e le regole deontologiche dei giornalisti, l’Autorità ha ritenuto che la diffusione dell’immagine fosse giustificata dall’interesse pubblico, dalla gravità delle accuse e dall’esigenza di precisa identificazione del soggetto, anche alla luce del successivo sviluppo del procedimento. Il reclamo è quindi stato dichiarato infondato con riferimento alla richiesta di rimozione della fotografia.
Diemme Società Editoriale S.r.l.: reclamo su pubblicazione di foto di persona indagata in articolo di cronaca giudiziaria, ritenuto infondato
Reclamo contro la pubblicazione di una fotografia in un articolo di cronaca giudiziaria
Il Garante ha esaminato il reclamo presentato nei confronti di Diemme Società Editoriale S.r.l., titolare del sito di informazione online, per la pubblicazione di una fotografia raffigurante il volto del reclamante all’interno di un servizio giornalistico relativo a un’operazione di polizia e a un procedimento penale.
Fatto e origine del procedimento
Il reclamante aveva segnalato che, il 27 febbraio 2020, sul sito www.lacnews24.it era stata pubblicata un’immagine che lo ritraeva frontalmente, insieme alle fotografie di altre persone coinvolte nella medesima vicenda giudiziaria. Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR, contestava la lesione della disciplina in materia di protezione dei dati personali per effetto della diffusione della sua immagine.
Contesto della vicenda giudiziaria richiamata nel reclamo
Dalla ricostruzione fornita emerge che il 9 aprile 2019 la Polizia di Stato aveva eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito di un’operazione denominata convenzionalmente "XX". Il reclamante era stato sottoposto a misura cautelare in carcere con accuse di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, tentata estorsione, partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti e cessione di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.
Lo stesso giorno si era tenuta una conferenza stampa in cui erano stati forniti i dettagli dell’operazione. Successivamente, il 6 maggio 2019, il Tribunale del Riesame aveva annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, disponendo la rimessione in libertà del soggetto interessato. Il Garante ha inoltre dato atto che, in data 11 aprile 2022, il soggetto era stato condannato in primo grado a 13 anni e 11 mesi di reclusione e che, nel dare notizia di tale condanna, la relativa immagine era stata riproposta da vari siti di informazione.
Riscontri istruttori e difese del titolare
A seguito della richiesta di informazioni dell’Ufficio del 2 luglio 2020, il titolare del trattamento ha affermato che le foto erano state rese disponibili ai giornalisti e fotografi durante la conferenza stampa dell’operazione. Ha inoltre sostenuto che la fotografia era pertinente perché nello stesso procedimento era coinvolto un altro soggetto con il medesimo cognome e che l’immagine non rientrava nella disciplina dell’art. 114 c.p.p. in quanto non si trattava di una foto segnaletica.
Con successiva nota del 5 maggio 2022, il titolare ha ribadito di aver pubblicato l’immagine nell’esercizio del diritto di cronaca su una vicenda di rilevante interesse pubblico, sottolineando anche che il soggetto era stato poi condannato in primo grado. Ha dichiarato, in via prudenziale, la disponibilità a rimuovere l’immagine, a eliminare la dicitura associata alla foto oppure a sostituirla con altra immagine non risalente alla conferenza stampa successiva agli arresti.
Quadro normativo richiamato dal Garante
Il Garante ha richiamato il principio secondo cui il giornalista può diffondere dati personali anche senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del requisito dell’"essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" previsto dall’art. 137, comma 3, del Codice e dall’art. 6 delle regole deontologiche.
È stato inoltre ricordato che il requisito dell’essenzialità si applica anche alle cronache relative a procedimenti penali, in relazione alle quali la pubblicazione dei dati identificativi delle persone sottoposte a procedimento non è di per sé vietata, in quanto funzionale alle garanzie di trasparenza e controllo sull’attività di giustizia. L’Autorità ha richiamato anche l’art. 8 delle regole deontologiche, che tutela la dignità della persona ritratta, precisando che il giornalista non deve riprendere o produrre immagini di persone in stato di detenzione senza consenso, salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia.
Valutazione sulla liceità della pubblicazione dell’immagine
Secondo il Garante, la pubblicazione della fotografia era sorretta da ragioni di interesse pubblico, considerate la gravità delle accuse e la successiva conferma delle stesse in primo grado. L’Autorità ha anche ritenuto che l’immagine potesse rispondere a un’esigenza di identificazione più precisa del soggetto indagato, esigenza rafforzata dal fatto che la misura cautelare era stata annullata e il soggetto era tornato in libertà.
In questa prospettiva, la diffusione dell’immagine è stata considerata compatibile con il diritto di cronaca e con le cautele poste a tutela della persona ritratta, senza che emergessero elementi tali da imporne la rimozione.
Decisione finale e rimedi
Il Garante, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, ha dichiarato infondato il reclamo con riguardo alla richiesta di rimozione dell’immagine oggetto di contestazione. Il provvedimento ricorda infine che avverso la decisione può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro i termini indicati nel provvedimento stesso.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento nasce da un reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR presentato da una persona interessata contro Diemme Società Editoriale S.r.l., titolare del sito www.lacnews24.it. Il reclamante contestava la pubblicazione, il 27 febbraio 2020, di un’immagine del proprio volto in primo piano, insieme ad altre fotografie di persone coinvolte nella stessa vicenda giudiziaria.
Contesto giornalistico e posizione del titolare
Il titolare ha rappresentato che le foto erano state messe a disposizione di fotografi e giornalisti in occasione di una conferenza stampa relativa a un’operazione di polizia. Ha inoltre sostenuto che la fotografia fosse rilevante per distinguere il reclamante da un altro soggetto con lo stesso cognome e che l’immagine non potesse essere qualificata come foto segnaletica ai sensi dell’art. 114 c.p.p.
Valutazioni del Garante sul diritto di cronaca
L’Autorità ha richiamato il principio per cui il giornalista può diffondere dati personali anche senza consenso, entro i limiti del diritto di cronaca e del requisito dell’essenzialità dell’informazione su fatti di interesse pubblico. Ha richiamato anche le regole deontologiche per l’attività giornalistica, in particolare con riguardo alle cronache relative a procedimenti penali e alla tutela della dignità della persona ritratta.
Esito sulla pubblicazione dell’immagine
Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione della fotografia fosse sorretta da un rilevante interesse pubblico, in ragione della gravità delle accuse e della loro successiva conferma in primo grado. Ha inoltre considerato la foto funzionale a una più precisa identificazione del soggetto indagato, anche tenendo conto dell’annullamento della misura cautelare e della successiva rimessione in libertà.
Decisione finale
Alla luce di tali elementi, il Garante ha dichiarato infondato il reclamo limitatamente alla richiesta di rimozione dell’immagine oggetto di contestazione. Il provvedimento indica inoltre i rimedi giurisdizionali esperibili in opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e della normativa nazionale richiamata.
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