Ordinanza n. 289/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e contestuale revoca del titolo, con rilascio disposto di un permesso di soggiorno ordinario
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Bergamo che ha respinto la richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e ha revocato il relativo titolo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto il periculum in mora, affermando che le proprie esigenze lavorative e imprenditoriali, finanziarie e gestionali avrebbero richiesto un titolo di soggiorno più stabile e che, nelle more del rilascio del permesso ordinario a tempo determinato, avrebbe rischiato il respingimento alla frontiera in caso di rientro nel Paese d’origine, a causa del ritiro del precedente titolo e della ricevuta di aggiornamento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza esaminare la fondatezza dei motivi di merito, ritenendo insussistente il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile. Il rilascio del permesso di soggiorno ordinario era stato disposto nello stesso provvedimento impugnato ed era stato confermato dall’ultima nota della Questura; pertanto, l’imminente consegna del nuovo titolo escludeva il pericolo di espulsione. Il Collegio ha inoltre ritenuto vaghe e non documentate le esigenze finanziarie e gestionali addotte per dimostrare l’indispensabilità del permesso di lungo periodo. Ha escluso anche il rischio di respingimento alla frontiera in caso di viaggio nel Paese d’origine, rilevando sia l’imminente rilascio del permesso ordinario sia il carattere meramente ipotetico del viaggio e l’assenza di una documentata necessità impellente incompatibile con l’attesa del titolo in corso di stampa. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche per l’iniziale ambiguità della Questura sui tempi e sul pagamento necessario al rilascio del permesso ordinario.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la dimostrazione concreta di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera allegazione di esigenze lavorative, finanziarie o gestionali, se formulata in modo vago e non documentata, non è sufficiente.
- Quando l’amministrazione abbia disposto il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario e tale rilascio sia imminente, non sussiste, in assenza di ulteriori circostanze concrete, un pericolo cautelare di espulsione o di pregiudizio irreparabile derivante dalla mancata disponibilità temporanea di un titolo di soggiorno di maggiore stabilità.
- Il rischio di respingimento alla frontiera non può fondare la sospensione cautelare se è meramente ipotetico, il viaggio all’estero non è documentato come imminente e necessario e il rilascio del permesso ordinario è in corso.
- Nella fase cautelare il giudice può respingere la domanda per difetto del periculum in mora senza procedere a una valutazione conclusiva sulla fondatezza delle censure dedotte contro il provvedimento impugnato.
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