Sentenza del 09/03/2016 n. 4601 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso, per l'anno d'imposta 1996, un avviso di accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, ricostruendo i ricavi mediante l'applicazione di una percentuale di ricarico del 100%, fondata sugli studi di settore e sui dati dichiarati dal contribuente. Il contribuente contestava sia l'insufficienza della prova sia la contraddittorietà della motivazione della CTR, sostenendo che l'attività era stata avviata da poco tempo. L'Agenzia, invece, contestava la riduzione del ricarico al 50%, ritenendola apodittica e non adeguatamente motivata, anche considerando l'attività di serigrafia e il maggior valore aggiunto prodotto.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso principale del contribuente è stato ritenuto inammissibile perché mirava, in parte, a ottenere una nuova valutazione delle prove e, in parte, non dimostrava una reale contraddittorietà della motivazione. La Corte ha ritenuto invece agevolmente individuabile la ratio decidendi della CTR, che aveva valutato non congrue sia la percentuale del 100% applicata dall'Ufficio sia quella del 16,75% sostenuta dal contribuente, determinando equitativamente il ricarico nel 50%. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non aveva specificamente indicato e rappresentato nel ricorso il contenuto delle circostanze istruttorie asseritamente trascurate. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR con ricarico rideterminato al 50%. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
Costituisce la base normativa dell'accertamento induttivo utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per ricostruire i ricavi del contribuente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di denunciare in Cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nei limiti applicabili ratione temporis. Il vizio ricorre solo quando le ragioni della decisione siano tra loro incompatibili al punto da impedire di individuare la ratio decidendi.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Impone al ricorrente per Cassazione di indicare specificamente gli atti, i documenti e il loro contenuto rilevante per la censura, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
Cass., Sezioni Unite, n. 26635/2009
È richiamata in materia di studi di settore. La Corte precisa che la sentenza impugnata non aveva violato i principi delle Sezioni Unite, poiché la decisione della CTR si fondava sulla valutazione concreta della congruità delle diverse percentuali di ricarico.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa: le contestazioni devono riguardare specificamente un errore di diritto o un vizio motivazionale riconducibile ai motivi previsti dalla legge.
- La motivazione non è contraddittoria solo perché il giudice considera rilevanti alcuni elementi prospettati da entrambe le parti e giunge a una soluzione intermedia. La contraddittorietà rilevante esiste quando le argomentazioni si elidono reciprocamente e rendono incomprensibile la ratio della decisione.
- Gli studi di settore possono costituire elementi dell'accertamento, ma la valutazione della percentuale di ricarico deve essere collegata alle concrete caratteristiche dell'attività e alle risultanze del caso. Il giudice di merito può rideterminare la percentuale se ritiene inattendibili sia quella dell'Ufficio sia quella proposta dal contribuente.
- Chi ricorre per Cassazione lamentando l'omessa o insufficiente valutazione di prove deve trascrivere o rappresentare puntualmente il contenuto degli atti rilevanti e indicare dove siano stati prodotti; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Una censura è inammissibile se non attacca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. È quindi necessario individuare con precisione la ragione giuridica o logica sulla quale si fonda la decisione e formulare una critica direttamente pertinente.
- La decisione conferma che, quando entrambi i ricorsi sono inammissibili e nessuna parte risulta integralmente vittoriosa sul piano processuale, le spese del giudizio possono essere compensate.
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