Sentenza n. 1439/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del decreto assessoriale n. 137/GAB in data 5 agosto 2025, nella parte in cui il controinteressato è stato nominato componente effettivo della commissione per gli esami di abilitazione per l’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Catania per la materia “armi e munizioni da caccia”; b) della deliberazione del gruppo di lavoro istituito con nota n. 9287/GAB del 21 luglio 2025, della nota istruttoria del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale n. 14806/2025 e del verbale del gruppo di lavoro in data 22 luglio 2025, con cui sono stati valutati i curricula del ricorrente e del controinteressato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto assessoriale di nomina del controinteressato quale componente effettivo della commissione per gli esami di abilitazione venatoria, nonché gli atti istruttori e valutativi della candidatura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato per la materia “armi e munizioni da caccia e relativa legislazione”, deduceva di possedere una specifica e ampia esperienza professionale e didattica: licenza di porto di fucile per uso caccia, abilitazioni al commercio e alla riparazione di armi, titolarità di un’armeria, abilitazione all’insegnamento, pluriennale docenza nei corsi per l’abilitazione venatoria e precedenti incarichi nella commissione d’esame. Contestava la nomina del controinteressato, il cui curriculum attestava il possesso della sola licenza di porto d’armi per uso caccia, oltre al diploma di perito commerciale e alla qualità di dipendente pubblico in quiescenza. Deduceva la violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR, che aveva escluso il ricorso all’intuitus personae e imposto una valutazione comparativa secondo la lex specialis; la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione; la violazione del decreto assessoriale n. 91/GAB del 2024, dell’allegato B e dell’art. 29 l.r. n. 33/1997, per avere l’Amministrazione confuso il requisito minimo di accesso con la specifica competenza richiesta per la funzione di esperto; l’illegittima applicazione dei titoli preferenziali relativi alla qualità di dipendente pubblico e alla mancata precedente nomina in commissioni; nonché la violazione dei principi di buon andamento e par condicio, per avere fatto prevalere la rotazione sulla maggiore competenza tecnica del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione, e in particolare dal verbale di verifica dei requisiti del 22 luglio 2025 e dalle schede istruttorie, è emerso che la rinnovata istruttoria era stata svolta conformemente ai criteri oggettivi e predeterminati dalla lex specialis, costituita dal decreto assessoriale n. 91/GAB dell’8 novembre 2024. L’allegato B prevedeva, per la materia considerata, quale requisito di accesso la titolarità da almeno tre anni e in corso di validità della licenza di porto d’armi per uso caccia. Prevedeva inoltre, a parità di condizioni, la priorità per i dipendenti dell’Amministrazione regionale o statale in servizio o in quiescenza, mentre l’art. 4 del decreto consentiva di dare priorità a chi non fosse stato precedentemente nominato nelle commissioni provinciali. Entrambi i candidati possedevano il requisito di accesso; il controinteressato, tuttavia, risultava in possesso di entrambi i titoli preferenziali, mentre il ricorrente non ne possedeva alcuno. Il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione dovesse attenersi ai criteri della lex specialis e non potesse valorizzare, in luogo di tali criteri, le ulteriori esperienze professionali e didattiche dedotte dal ricorrente, poiché ciò avrebbe alterato le regole della selezione e violato la par condicio. Il ricorso è stato quindi rigettato. Le spese sono state compensate in ragione della particolare materia trattata.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il ricorrente ne invocava l’obbligo di motivazione; la sentenza ha ritenuto decisiva la conformità dell’istruttoria ai criteri predeterminati della lex specialis.
art. 29 l.r. n. 33/1997
È richiamato dal ricorrente quale fondamento della necessità che le commissioni siano composte da esperti nelle materie d’esame; la decisione si fonda tuttavia sulla prevalenza applicativa dei criteri oggettivi e predeterminati della lex specialis.
decreto assessoriale n. 91/GAB dell’8 novembre 2024
Costituisce la lex specialis della procedura e predetermina il requisito di accesso e i titoli di preferenza da utilizzare nella selezione.
allegato B al decreto assessoriale n. 91/GAB dell’8 novembre 2024
titolarità, al momento della presentazione della domanda, di licenza di porto d’armi per uso caccia da almeno 3 anni ed in corso di validità
Individua il requisito di accesso per la materia “armi e munizioni da caccia e relativa legislazione”.
art. 4 del decreto assessoriale n. 91/GAB dell’8 novembre 2024
nella selezione dei candidati da inserire nelle Commissioni potrà essere data priorità a coloro i quali non sono stati nominati nelle Commissioni provinciali precedentemente costituite
Prevede un ulteriore criterio preferenziale collegato alla rotazione degli incarichi.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per il conferimento di incarichi amministrativi, l’Amministrazione deve applicare i requisiti e i criteri di preferenza predeterminati dalla lex specialis, senza sostituirli con valutazioni ulteriori non previste, anche quando un candidato vanti una maggiore esperienza sostanziale.
- Quando la lex specialis individua un requisito minimo di accesso e specifici titoli di preferenza, la comparazione deve svolgersi secondo tale struttura: il possesso di esperienze ulteriori non può prevalere sui criteri espressamente stabiliti, se ciò comporterebbe una modifica delle regole della selezione e una violazione della par condicio.
- La priorità prevista dalla lex specialis a favore di dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza opera secondo la clausola espressa della parità di condizioni e può concorrere con ulteriori criteri preferenziali, quale quello della mancata precedente nomina, quando tali criteri siano stati previamente stabiliti.
- L’Amministrazione, in sede di riedizione del potere dopo l’annullamento di una precedente nomina, adempie al giudicato quando svolge una nuova istruttoria e applica una comparazione fondata sui criteri oggettivi e predeterminati dalla lex specialis, senza ricorrere a una scelta fiduciaria estranea a tali criteri.
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