Sentenza del 16/06/2015 n. 3478 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Atti impugnabili ex art. 19 del D.lgs. 546/1992 - Giudice tributario - Competenza - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di impugnare davanti al giudice tributario uno degli atti previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La sentenza chiarisce che tali atti sono assoggettati alla giurisdizione tributaria esclusivamente quando l'iscrizione a ruolo sottostante riguarda crediti di natura tributaria. La mera forma dell'atto o la sua inclusione nell'elenco dell'art. 19 non è quindi sufficiente: occorre verificare la natura sostanziale del credito azionato.
La decisione
È stato affermato il principio secondo cui la competenza del giudice tributario presuppone necessariamente la natura tributaria del rapporto. Se il ruolo riguarda crediti non tributari, la relativa impugnazione non rientra nella giurisdizione tributaria, anche se l'atto impugnato è formalmente riconducibile a quelli indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Il testo non specifica l'esito concreto del ricorso, né se sia stato accolto o respinto.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Gli atti elencati sono impugnabili davanti al giudice tributario solo quando riguardano un rapporto di natura tributaria; l'elencazione non estende la giurisdizione a crediti estranei alla materia tributaria.
Art. 102, comma 2, della Costituzione
La giurisdizione tributaria deve essere collegata alla natura tributaria del rapporto controverso; non può essere determinata esclusivamente dalla forma dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Per individuare il giudice competente occorre esaminare la natura sostanziale del credito posto a base dell'atto, non soltanto la denominazione o la forma dell'atto stesso.
- Un atto formalmente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 rientra nella giurisdizione tributaria solo se il ruolo sottostante concerne imposte, tasse o altri crediti propriamente tributari.
- Per crediti non tributari, la controversia deve essere proposta davanti al giudice dotato della relativa giurisdizione, secondo la natura del rapporto e dell'obbligazione fatta valere.
- Prima di proporre ricorso è necessario verificare sia l'impugnabilità dell'atto sia la giurisdizione del giudice tributario, evitando di fondarsi esclusivamente sull'inserimento dell'atto nell'elenco normativo.
Testo integrale
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