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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24489/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza civile della Corte d'appello di Bologna, resa in un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione. L'ufficio aveva applicato l'aliquota proporzionale del 3% sulla base imponibile costituita da capitale e interessi, ritenendo la sentenza soggetta all'art. 8, lett. b), Tariffa parte I, d.P.R. n. 131/1986, come provvedimento recante condanna al pagamento di somme. I contribuenti avevano impugnato l'atto e la CTR aveva invece ritenuto dovuta l'imposta in misura fissa, qualificando la sentenza come atto dell'autorità giudiziaria non recante trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 37 d.P.R. n. 131/1986 e 8, lett. b), Tariffa parte I, sostenendo che la sentenza dovesse essere tassata con imposta proporzionale, non fissa. Il ricorso si è sviluppato nel contraddittorio con entrambi i contribuenti, dopo integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei limiti di cui in motivazione, cassando la sentenza della CTR. Ha però deciso nel merito senza rinvio, ritenendo che non occorressero ulteriori accertamenti, e ha accolto solo parzialmente il ricorso originario dei contribuenti. Ha quindi rideterminato l'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% sulla base imponibile, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986, anziché nella misura fissa stabilita dal giudice di appello. Le spese dei tre gradi sono state compensate per il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale in corso di causa e per il parziale accoglimento della domanda.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza che, nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, accerta l'esatto ammontare dell'indennità e dispone il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non di condanna al pagamento.
  • Ai fini dell'imposta di registro, tale sentenza non va tassata in misura fissa come atto privo di contenuto patrimoniale, ma con aliquota proporzionale prevista per gli accertamenti di diritti patrimoniali.
  • L'ordine di deposito della somma non costituisce il petitum dell'opposizione alla stima e ha funzione meramente strumentale e prodromica al completamento del procedimento espropriativo, con tutela dei terzi creditori.
  • Il soggetto espropriato non consegue immediatamente una disponibilità piena della somma depositata, ma dovrà attendere la definitività della procedura e ottenere il successivo svincolo in sede amministrativa.
  • Quando la questione di diritto è già chiarita da un orientamento giurisprudenziale consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rideterminando direttamente l'imposta dovuta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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