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Sentenza

Sentenza n. 5290/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione prima) n. 2445, pubblicata il 19 dicembre 2025, resa tra le parti, non notificata.

Giustizia amministrativa202602748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dalla procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete antincendio di Venezia, nonché contro gli atti presupposti

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante contestava la sentenza del TAR Veneto e, in primo grado, il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara. Deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 108, comma 9, e 110, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e perplessità. Contestava inoltre la sentenza per violazione dell’art. 74 c.p.a., omessa pronuncia e difetto di istruttoria in relazione alla valutazione del cronoprogramma e del profilo di efficienza aziendale, nonché per violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. In appello, dopo avere rinunciato alla domanda cautelare, dichiarava di rinunciare all’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all’appello, ritualmente notificata alla parte appellata, che vi ha aderito. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio. La rinuncia ha determinato l’estinzione del giudizio, senza esame dei motivi di appello e della legittimità dell’esclusione dalla gara o della sentenza di primo grado. Le spese del grado sono state compensate in ragione della richiesta dell’appellante e dello svolgimento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia

    La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e accettata dalla parte costituita, comporta la presa d’atto della rinuncia e l’estinzione del giudizio.

  • art. 10 d.lgs. n. 36/2023

    Norma dedotta dall’appellante, ma non esaminata dal Consiglio di Stato a seguito della rinuncia all’appello.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023

    Norma dedotta dall’appellante, ma non esaminata nel merito.

  • art. 110, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

    Norma dedotta dall’appellante, ma non esaminata nel merito.

  • art. 74 c.p.a.

    Norma richiamata tra i motivi d’appello, ma non esaminata a causa dell’estinzione del giudizio.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Norma richiamata per contestare la motivazione degli atti, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a.; quando la rinuncia è ritualmente notificata alla parte costituita e questa vi aderisce, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio.
  • La rinuncia all’appello preclude l’esame dei motivi dedotti contro la sentenza di primo grado e contro l’atto amministrativo originariamente impugnato.
  • In caso di estinzione conseguente a rinuncia, le spese del grado possono essere compensate quando sussistano giusti motivi, anche in relazione alla richiesta della parte e allo svolgimento del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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