Sentenza n. 9103/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Roma n. 4196/2024, depositata e resa pubblica il 09.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 39760/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4196/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 4196/2024, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato. Ha chiesto che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile e non ha contestato né l’inadempimento né le deduzioni della ricorrente, né ha allegato elementi ostativi o sopravvenienze.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza e l’inadempimento dell’Amministrazione, rilevando che quest’ultima non aveva formulato contestazioni né indicato circostanze impeditive. Richiamando anche i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, in ragione della risalenza del giudicato, con quantificazione secondo i criteri indicati in motivazione e in misura corrispondente agli interessi legali. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e non è manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e disporre penalità di mora.
Massime di principio
- L’accertata inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine fissato dal giudice.
- La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, delle specifiche deduzioni relative al giudicato e all’inadempimento, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato, consente di ritenere provato l’inadempimento dedotto dal ricorrente, in applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, destinato a intervenire senza compenso qualora l’amministrazione non esegua spontaneamente il giudicato nel termine assegnato.
- Quando l’ottemperanza riguarda il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e non è, per tale misura, manifestamente iniqua.
- La risalenza del giudicato non eseguito, protrattasi per un periodo significativo, costituisce elemento idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di penalità di mora.
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