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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21904/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio lavoristico, poi proseguito in sede di rinvio, nel quale era stata accertata la continuità giuridica del rapporto di lavoro in essere al 6 febbraio 2014 con una società retrocessionaria del ramo d'azienda e, successivamente, con le nuove affittuarie del ramo. La Corte d'appello aveva ordinato alla società subentrante il ripristino del rapporto e condannato in solido la società cedente/subentrante e la cessionaria al pagamento delle differenze retributive maturate dal licenziamento del 10 febbraio 2014 e, inoltre, dal momento della messa in mora fino all'ordinato ripristino. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse condannato al pagamento anche per il periodo successivo al licenziamento, nonostante nelle conclusioni dell'atto di riassunzione la domanda fosse stata limitata a un periodo più ristretto; 2) violazione dei principi del giusto processo per mancata ammissione della prova volta a dimostrare l'aliunde perceptum, lamentando il mancato acquisito dell'estratto conto previdenziale; 3) violazione dell'art. 394, comma 1, c.p.c. in relazione all'art. 345, comma 3, c.p.c. per avere la Corte utilizzato documenti nuovi in appello/rinvio, in particolare un estratto del registro delle imprese; 4) violazione degli artt. 392 e 394, comma 1, c.p.c. in relazione all'art. 345, comma 3, c.p.c., sempre sul divieto di nuove produzioni nel giudizio di rinvio. La lavoratrice ha resistito con controricorso; la società intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Sul primo, ha escluso l'ultrapetizione rilevando che nel precedente giudizio e nella successiva riassunzione la lavoratrice aveva già chiesto la condanna solidale delle società anche per il periodo successivo al licenziamento, sicché il giudice di rinvio poteva pronunciarsi su tale domanda, dovendo decidere sulla base delle conclusioni già formulate nelle fasi di merito, anche senza espressa riproposizione. Sul secondo, ha dichiarato inammissibile la censura perché la dedotta violazione delle regole processuali non era stata prospettata come decisiva né era stato indicato quale concreto pregiudizio processuale ne fosse derivato; inoltre la censura non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva ritenuto irrilevante l'estratto contributivo e comunque non detraibili le prestazioni previdenziali invocate. Sul terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha ritenuto le doglianze infondate perché il documento contestato non era l'unico fondamento dell'accertamento sulla data della retrocessione del ramo d'azienda: la Corte territoriale aveva valorizzato soprattutto il verbale di riconsegna del 6 febbraio 2014, interpretato come accordo compiuto ed efficace immediatamente, e altri elementi convergenti che mostravano la volontà di conservare l'unitarietà del complesso aziendale e la continuità dell'attività produttiva. Pertanto il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    "si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni"

    consente la trattazione in camera di consiglio e il deposito differito dell'ordinanza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare nullità della sentenza e vizi processuali, ma la censura deve essere decisiva e incidere effettivamente sulla decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non vi è ultrapetizione se il giudice si pronuncia su domande già ritualmente introdotte e mantenute nel giudizio di rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo per violazione di legge processuale dedotta in cassazione.

  • art. 394, comma 1, c.p.c.

    nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro delle domande ed eccezioni già proposte, salvo giudicato interno; la censura è infondata se la decisione si fonda su questioni già devolute.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    invocato per il divieto di nuove produzioni documentali in appello; la Corte esclude la violazione quando il documento non costituisce l'unico fondamento della decisione.

  • art. 392 c.p.c.

    regola il giudizio di rinvio; la decisione richiama il perimetro della riassunzione e della prosecuzione del giudizio.

  • art. 210 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione all'istanza di acquisizione documentale, senza che la Corte ne fondi la decisione su una specifica interpretazione.

  • art. 213 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione all'istanza di acquisizione documentale, senza che la Corte ne fondi la decisione su una specifica interpretazione.

  • art. 13, co. 1 quater, d.lgs. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.lgs. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione pone le parti nella situazione processuale originaria e il giudice del rinvio deve decidere sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, anche se una parte non le ripropone espressamente, salvo giudicato interno.
  • Non sussiste ultrapetizione se la decisione del giudice di rinvio resta entro l'ambito delle domande già introdotte nel processo e oggetto del precedente giudizio di merito.
  • La censura per violazione dei principi del giusto processo o di norme processuali in cassazione è inammissibile se non indica in modo concreto il pregiudizio decisivo subito dalla parte e se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione non è decisivo il richiamo a documenti asseritamente nuovi quando l'accertamento di merito si fonda anche, e soprattutto, su ulteriori elementi autonomamente idonei a sorreggere la decisione.
  • Nel valutare la decorrenza degli effetti di una retrocessione di ramo d'azienda, il giudice di merito può attribuire rilievo decisivo al contenuto del verbale di riconsegna e agli elementi univoci che manifestano l'immediata efficacia dell'accordo e la continuità del complesso aziendale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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